Sottosoglia e rotazione: si può riaffidare all’uscente dopo indagine di mercato con un solo partecipante?
Sottosoglia: l’unico o.e. che partecipa all’indagine di mercato, si aggiudicala gara nel 2023. A scadenza, si può procedere con affidamento diretto allo stesso o.e.?
Il principio di rotazione torna al centro dell’attenzione applicativa con riferimento agli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro. Un quesito sottoposto al MIT offre l’occasione per chiarire l’ambito operativo dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, i rapporti tra rotazione, indagine di mercato “aperta” e affidamento diretto.
Il caso concreto: indagine di mercato nel 2023 e nuova scadenza contrattuale
Nel 2023 una stazione appaltante ha affidato un appalto di servizi di importo inferiore a 40.000 euro previa con indagine di mercato pubblicata in Piattaforma Sintel, Albo pretorio, Osservatorio Regionale, Internet comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni.
All’esito dell’indagine ha partecipato un solo operatore economico, successivamente invitato tramite lettera di invito e risultato aggiudicatario.
Alla scadenza dell’affidamento, l’Amministrazione si interroga sulla possibilità di procedere ad nuovo affidamento diretto a favore dell’uscente, valorizzando il fatto che la precedente selezione fosse stata preceduta da un’indagine di mercato “aperta a tutti”. Oppure se bisogna esperire nuova indagine di mercato escludendo l’uscente.
La risposta del MIT
Il MIT, nel parere 3962/2026, fa chiarezza.
Il comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 sancisce il divieto di affidare o aggiudicare un appalto al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardino il medesimo settore merceologico, categoria di opere o servizi. Il comma 4 consente deroghe solo con motivazione puntuale, fondata sulla particolare struttura del mercato, sull’assenza di alternative e sulla corretta esecuzione del precedente contratto; presupposti che, nel caso di specie, non risultano dimostrati né attuali.
Non è inoltre invocabile il comma 5 del medesimo articolo, poiché — come chiarito dalla giurisprudenza — la deroga al principio di rotazione opera esclusivamente per le procedure negoziate senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), e non per gli affidamenti diretti di cui alla lett. b).
Pertanto, non è legittimo procedere all’affidamento diretto all’operatore uscente individuato nel 2023 tramite indagine di mercato aperta, salvo che la stazione appaltante dimostri e motivi l’attuale assenza di alternative e la qualità della prestazione resa, ai sensi dell’art. 49, comma 4.
Leggi l’approfondimento: Il principio di rotazione nel nuovo codice appalti
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