Soccorso istruttorio correttivo per i costi della manodopera: occhio alla tempistica

Soccorso istruttorio correttivo per i costi della manodopera: occhio alla tempistica

È possibile rettificare i costi della manodopera oltre il termine di valutazione delle offerte?

Il soccorso istruttorio correttivo consente agli operatori economici di rettificare eventuali errori commessi nella stesura dell’offerta. Tuttavia, tale correzione è ammessa solo se presentata in una busta chiusa prima della fase di apertura e valutazione delle offerte. In questo modo, la Commissione può esaminare contestualmente sia la proposta originaria sia quella corretta, confrontandole in maniera trasparente.

Un’applicazione concreta è stata esaminata dal TAR Valle d’Aosta nella sentenza n. 4 del 10 febbraio 2025. Nel caso specifico, un operatore economico, risultato primo in graduatoria, è stato escluso da una procedura di gara poiché la sua offerta è stata giudicata anormalmente bassa rispetto ai costi della manodopera.

L’operatore ha successivamente dichiarato di aver inserito per errore i costi riferiti ad una precedente gara, presentando i dati corretti solo dopo l’apertura e la valutazione delle offerte. Tuttavia, poiché la rettifica è avvenuta tardivamente, l’offerta è stata ritenuta incongrua e il RUP ha disposto l’esclusione.

Il TAR ha chiarito che permettere una modifica successiva dell’offerta economica violerebbe il principio di immodificabilità della stessa, che impedisce di alterare elementi essenziali della proposta presentata. Inoltre, più volte la giurisprudenza ha sottolineato che la rettifica dei costi della manodopera, qualora avvenga durante la fase di verifica dell’anomalia, rappresenterebbe una modifica inammissibile di un elemento fondamentale dell’offerta economica. Questo principio si applica anche agli oneri aziendali per la sicurezza, poiché la loro variazione influirebbe sugli interessi pubblici legati alla tutela delle condizioni di lavoro e alla parità di trattamento tra i concorrenti.

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’esclusione dell’operatore economico. La rettifica dei costi della manodopera è stata presentata oltre il termine di valutazione delle offerte, motivo per cui la stazione appaltante ha correttamente basato la verifica di anomalia sull’offerta originaria. Il TAR ha quindi concluso che, nel corso del procedimento, la concorrente ha modificato l’importo inizialmente offerto, rendendo non coerente la propria proposta e giustificando, di fatto, l’esclusione dalla gara.

 

Leggi l’approfondimento: Il soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti

 

 

 

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