Smontaggio pannelli fotovoltaici: è gestione RAEE ma attenzione ai costi
Il Consiglio di Stato chiarisce che lo smontaggio dei pannelli rientra nei RAEE, ma annulla il metodo di calcolo dei costi del GSE per difetto di istruttoria
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1513/2026 interviene sulla questione della corretta qualificazione giuridica ed economica delle operazioni di smantellamento degli impianti fotovoltaici giunti a fine vita.
Il pronunciamento nasce dal ricorso presentato da un consorzio di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contro le Istruzioni Operative del GSE, contestando in particolare l’inclusione delle attività di smontaggio dei moduli all’interno del sistema di garanzia finanziaria per la gestione dei rifiuti. L
a decisione dei giudici di Palazzo Spada delinea un quadro chiarificatore per i professionisti del settore, ma al contempo censura le modalità istruttorie seguite dal Gestore per la determinazione delle tariffe.
Sotto il profilo del contesto normativo, la Corte ribadisce che la disciplina dei pannelli fotovoltaici è pienamente integrata nel sistema dei RAEE, regolato dal d.lgs. 49/2014 in recepimento della direttiva europea 2012/19/UE.
Il cardine di tale impianto è il principio della responsabilità estesa del produttore, che impone a chi immette il prodotto sul mercato di farsi carico del finanziamento della sua gestione ambientale futura.
In questo scenario, il GSE opera come garante attraverso il trattenimento di quote economiche destinate ad assicurare la completa copertura dei costi di recupero e smaltimento, evitando che tali oneri ricadano sulla collettività.
Il punto focale della sentenza riguarda la natura dell’attività di smontaggio dei pannelli dalla struttura di sostegno. I giudici hanno respinto la tesi secondo cui tale operazione sarebbe estranea alla gestione dei rifiuti, chiarendo che lo smontaggio rappresenta una fase prodromica e strumentale al prelievo e alla raccolta.
Poiché il “prelievo” è l’atto con cui inizia formalmente la raccolta del rifiuto, la rimozione fisica dei moduli dal sito di installazione ne costituisce il presupposto logico e tecnico.
Pertanto, l’attività di smontaggio e il relativo imballaggio devono essere considerati parte integrante della filiera RAEE, esattamente come il trasporto e il trattamento in impianto.
Tuttavia, l’aspetto più innovativo e dirompente della pronuncia risiede nel rilievo di un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte del GSE nella quantificazione della quota di garanzia.
La Corte ha osservato che, pur avendo il Gestore incluso le nuove onerose attività di smontaggio nelle istruzioni del 2022, il valore della trattenuta è rimasto invariato a 10 euro per modulo, lo stesso importo previsto nel 2019 quando tali operazioni erano espressamente escluse. Questa invarianza tariffaria, a fronte di un ampliamento delle prestazioni richieste, è stata giudicata priva di un’adeguata base analitica, specialmente considerando che i sistemi collettivi interpellati non avevano fornito dati certi sui costi medi di mercato per questa specifica fase.
Approfondimenti
Leggi anche “Smaltimento pannelli fotovoltaici: norme su RAAE, procedura e costi”
Fonte: Read More
