Sindaco con incarico dirigenziale di alto livello: è conflitto d’interessi?

Sindaco con incarico dirigenziale di alto livello: è conflitto d’interessi?

L’ANAC chiarisce i rischi di conflitto d’interessi e le misure preventive per garantire trasparenza

Con il parere 88/2025 l’ANAC ha esaminato la richiesta di parere in merito all’attribuzione di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 10, del D.Lgs. 165/2001.

L’attenzione è stata posta sulla compatibilità tra il nuovo incarico e la carica di Sindaco ricoperta dal 2020. Secondo il parere dell’ANAC, il caso in esame non rientra nelle ipotesi di inconferibilità previste dagli articoli 7 e 11 del d.lgs. n. 39/2013. Infatti:

l’ente di destinazione, ossia la Ragioneria Generale dello Stato, non rientra tra quelli per cui la norma prevede espliciti divieti di conferimento di incarichi dirigenziali (art. 7);
il Comune di appartenenza ha meno di 15.000 abitanti e l’amministrazione comunale non coincide con l’ente che conferisce l’incarico (art. 11).

Inoltre, l’Autorità ha evidenziato che, anche quando il conferimento di un incarico pubblico rispetta formalmente le disposizioni del D.Lgs. 39/2013, il cumulo di incarichi può comunque generare un conflitto di interessi. La nozione di conflitto di interessi è ampia e include qualsiasi situazione che possa compromettere il corretto operato dell’amministrazione, minando l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni decisionali. In questo contesto, il rischio per l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa non riguarda solo i conflitti espressamente previsti dagli articoli 7 e 14 del d.P.R. 62/2013 (“conflitti tipizzati”), ma anche quelli non esplicitamente normati, ma che, in concreto, risultano ugualmente idonei a pregiudicare l’integrità dell’azione amministrativa (“conflitti non tipizzati”).

L’Autorità comunica che per prevenire il conflitto di interessi, anche solo potenziale, è fondamentale che il soggetto coinvolto segnali tempestivamente la situazione e si astenga dal prendere parte a decisioni o atti procedurali che potrebbero entrare in contrasto con interessi privati concorrenti. L’amministrazione ha il compito di accertare l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto e di adottare le misure preventive più adeguate. Nel caso esaminato, sulla base delle informazioni raccolte, potrebbe emergere un possibile conflitto di interessi in relazione all’attività di controllo esercitata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato sui bandi del PNRR a cui ha aderito il comune.

Per tutelare l’imparzialità e garantire il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, si ritiene che misure come l’astensione e il trasferimento delle competenze a un’altra Ragioneria Territoriale dello Stato possano essere soluzioni efficaci. Questo orientamento è stato già evidenziato nella nota prot. n. 267328 del 12 dicembre 2022 a firma dell’allora Ragioniere Generale dello Stato. È altresì essenziale monitorare costantemente l’effettiva attuazione delle misure adottate per verificarne l’applicazione concreta.

Resta comunque necessario un controllo preliminare sulla conformità con quanto previsto dall’art. 60 del TUEL, come richiamato in premessa.

Vuoi saperne di più? Leggi l’approfondimento su “Divieto di Pantouflage: le norme sull’inconferibilità e incompatibilità di incarichi

 

 

 

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