Silenzio-assenso: ecco cosa cambia con il Decreto PNRR 2026
Il Decreto PNRR 2026 modifica il silenzio-assenso nella Pubblica Amministrazione, riducendo i termini di risposta e introducendo procedure telematiche e automatiche
Il Decreto PNRR 2026 (D.L. 19/2026) introduce modifiche rilevanti al meccanismo del silenzio-assenso nella pubblica amministrazione, intervenendo sugli articoli 14-ter, 19 e 20 della Legge 241/1990 e puntando a ridurre i tempi di risposta e a semplificare le procedure attraverso strumenti telematici e automatici.
In particolare, con l’entrata in vigore del D.L. 19/2026, i termini per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi sono stati ridotti: il termine ordinario passa da 45 a 30 giorni, mentre nei casi che coinvolgono amministrazioni vincolanti per ambiente, beni culturali, salute o vincoli paesaggistici, il termine massimo scende da 90 a 60 giorni.
Art. 14-ter comma 2
I lavori della conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Il decreto chiarisce che, anche quando l’amministrazione adotta provvedimenti motivati di divieto o rimozione in caso di SCIA o altre attività irregolari, resta comunque applicabile la sanzione prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 445/2000 per eventuali irregolarità nella documentazione amministrativa
Art. 19 comma 4
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all’articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le modifiche all’articolo 20 intervengono sul comma 1, precisando il funzionamento del silenzio-assenso nei procedimenti ad istanza di parte.
La prima novità stabilisce che i termini per il silenzio-assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda, ma l’amministrazione mantiene la possibilità di richiedere informazioni o integrazioni documentali entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 7 (per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni).
La seconda novità chiarisce esplicitamente che il silenzio-assenso non si forma nei seguenti casi:
quando la domanda non è stata ricevuta dall’amministrazione competente;
quando la domanda è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Art. 20 – Comma 1
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all’articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
Il D.L. 19/2026 prevede, infine, l’adozione di sistemi telematici e automatici per la gestione del silenzio-assenso: le attestazioni sul decorso dei termini e sulla formazione del silenzio-assenso avvengono automaticamente e sono inviate d’ufficio all’indirizzo PEC o ordinario indicato dal richiedente. Nei procedimenti non ancora telematizzati, la PA resta comunque obbligata a trasmettere d’ufficio l’attestazione.
Art. 20 – Comma 2-bis
Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a inviare d’ufficio l’attestazione di cui al primo periodo all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza.
Download GratuitoD.L. 19/2026 – PNRR 2026
Leggi l’approfondimento su Silenzio-assenso nella pubblica amministrazione
Fonte: Read More
