Silenzio‑assenso nei permessi, la PA non può sottrarsi alla certificazione

Silenzio‑assenso nei permessi, la PA non può sottrarsi alla certificazione

La PA deve certificare il silenzio‑assenso, garantendo trasparenza e possibilità di ricorso al TAR

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 893/2026, ha chiarito i confini tra l’azione volta all’accertamento del silenzio-assenso e l’azione avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione rispetto all’obbligo di rilasciare l’attestazione del decorso dei termini.

Il caso

Il contenzioso nasce dal ricorso di un privato contro il silenzio serbato da un Comune su una diffida volta a ottenere l’attestazione di avvenuto silenzio-assenso per un permesso di costruire (destinazione commerciale/centro servizi). Il TAR Campania aveva inizialmente dichiarato il ricorso inammissibile, sostenendo l’insussistenza dell’obbligo di provvedere in quanto l’area era sottoposta a vincolo paesaggistico, fattispecie che — secondo il giudice di prime cure — escluderebbe l’operatività del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. 380/2001.

La distinzione tra azione di accertamento e azione avverso il silenzio

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR, operando una netta distinzione processuale:

oggetto del giudizio: l’appellante non ha chiesto al giudice di accertare se il silenzio-assenso si fosse effettivamente formato (azione di accertamento), ma ha impugnato l’inerzia del Comune rispetto all’obbligo di rilasciare l’attestazione documentale circa il decorso dei termini;
natura dell’azione: si tratta di una tipica azione avverso il silenzio-inadempimento (ex artt. 31 e 117 c.p.a.).

Il quadro normativo: Art. 20 T.U. Edilizia vs Legge 241/1990

La sentenza offre un utile confronto tra la disciplina generale sul procedimento amministrativo e quella speciale edilizia in merito al rilascio dell’attestazione:

Caratteristica
Norma Generale (Art. 20, c. 2-bis, L. 241/90)
Norma Speciale Edilizia (Art. 20, c. 8, T.U. Edilizia)

Termine di rilascio
10 giorni
15 giorni

Contenuto dell’attestazione
Certifica il decorso dei termini e l’avvenuto accoglimento della domanda
Certifica il decorso dei termini e l’eventuale assenza di atti interruttivi o dinieghi

Mancato rilascio (Rimedio)
Sostituito da autodichiarazione del privato (ex art. 47 D.P.R. 445/00)
Nessuna sostituzione prevista; permane l’obbligo di provvedere dell’ufficio

Finalità
Semplificazione procedurale generale
Certezza del titolo abilitativo edilizio

Confronto tecnico-giuridico basato su Cons. Stato n. 893/2026

La ratio dell’attestazione: certezza del diritto

Il Consiglio di Stato sottolinea che l’attestazione ha la funzione di certificazione amministrativa, volta a eliminare situazioni di “oggettiva incertezza”. Nel caso specifico, l’incertezza derivava da un iter complesso:

istanza presentata nel 2018;
ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica nel 2021;
comunicazione di motivi ostativi (art. 10-bis L. 241/90) nel 2023, a cui non è seguito un provvedimento finale espresso.

Secondo i giudici, il dovere dell’amministrazione di provvedere (rilasciando l’attestazione o comunicando formalmente gli atti ostativi intervenuti) non viene meno anche in presenza di regimi di silenzio significativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ordinando al Comune di:

adottare un provvedimento espresso sulla diffida del privato entro 30 giorni;
rilasciare l’attestazione circa il decorso dei termini o, in alternativa, specificare analiticamente la presenza di eventuali atti interruttivi.

 

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