Sicurezza macchine: non basta citare il manuale d’uso nel DVR

Sicurezza macchine: non basta citare il manuale d’uso nel DVR

Il datore di lavoro non può disapplicare una cautela prevista dal manuale del costruttore solo perché non è espressamente riprodotta da una norma tecnica o dal DVR

L’utilizzo di macchinari e attrezzature di lavoro in cantiere e in officina rappresenta una delle principali fonti di rischio per i lavoratori. Spesso, nella pratica professionale, si tende a considerare il manuale d’uso e manutenzione come un semplice corredo burocratico o, peggio, come un insieme di suggerimenti facoltativi, privilegiando invece una lettura minimale delle norme tecniche armonizzate (UNI EN).

La sentenza della Corte di Cassazione n. 9573/2026 interviene con decisione su questo punto, rigettando una linea difensiva molto comune tra i datori di lavoro e i consulenti della sicurezza. La Suprema Corte ha infatti stabilito che le prescrizioni contenute nel manuale del produttore non sono opzionali: esse integrano direttamente l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008.

Questa pronuncia è di estremo interesse per ingegneri, progettisti e direttori dei lavori, poiché chiarisce che il rispetto formale delle norme tecniche generali non esonera dalla responsabilità se non vengono attuate le specifiche cautele individuate dal costruttore per quel determinato modello di macchina.

Contesto normativo: l’art. 71 e l’obbligo di conformità delle attrezzature

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (come la Direttiva Macchine 2006/42/CE).

In particolare, il comma 4, punto 1, dell’art. 71 stabilisce che il datore di lavoro deve curare che le attrezzature siano utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso. Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava l’omesso utilizzo di un dispositivo di sicurezza specifico (un morsetto a C) prescritto dal manuale di una macchina graffatrice, la cui assenza aveva esposto il lavoratore al rischio di rimbalzo degli elementi di fissaggio.

Le motivazioni della Corte: istruzioni e manuale sono sinonimi

Uno dei punti cardine della sentenza riguarda il tentativo della difesa di distinguere tra istruzioni d’uso (obbligatorie) e manuale d’uso (ritenuto non vincolante se contenente prescrizioni aggiuntive rispetto alle norme tecniche). La Cassazione ha stroncato questa distinzione, definendola priva di appiglio normativo.

Per i giudici di legittimità, i due termini sono sostanzialmente sinonimi. Ne consegue che ogni indicazione operativa presente nel manuale fornito dal costruttore deve essere trasfusa nelle procedure aziendali e nel DVR, diventando a tutti gli effetti una regola cautelare la cui violazione integra il reato contravvenzionale.

Inoltre, la Corte ha precisato che il datore di lavoro non può invocare l’assenza di una specifica misura di sicurezza nelle norme tecniche armonizzate (nel caso specifico la EN 792-13) per giustificare la mancata adozione di una protezione invece richiesta dal produttore. Il manuale d’uso rappresenta la legge speciale della macchina, redatta da chi l’ha progettata e ne conosce i rischi residui.

L’aspetto innovativo: la prevalenza del manuale sulle norme tecniche minime

L’elemento di maggiore rilevanza della sentenza 9573/2026 risiede nell’affermazione della prevalenza delle prescrizioni del costruttore sul minimo sindacale delle norme tecniche. Mentre in precedenza (si veda ad esempio la Cassazione n. 15778/2025) il focus era spesso sull’alterazione della configurazione originaria della macchina, qui la Corte va oltre: anche se una macchina è marcata CE e rispetta le norme EN generali, se il suo manuale specifico richiede una cautela ulteriore, il datore di lavoro è obbligato ad attuarla. Non è ammessa una riduzione della sicurezza basata su interpretazioni tecniche personali o su standard generici di settore.

Per approfondire, leggi anche DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

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