Sicurezza: 68° elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche

Sicurezza: 68° elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche

Aggiornato l’elenco dei soggetti autorizzati con le nuove istanze di iscrizione, di variazione delle abilitazioni e di modifica degli organici

Con Decreto Direttoriale n. 4 del 26 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro ha approvato il 68° elenco dei soggetti autorizzati a eseguire le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.

Il provvedimento è adottato in attuazione del Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2011, che disciplina le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche previste dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e stabilisce i criteri per l’abilitazione degli organismi incaricati, ai sensi dell’articolo 71, comma 13, dello stesso decreto legislativo.

Il nuovo elenco sostituisce in toto il precedente, il n. 67, pubblicato il 23 dicembre 2025, e tiene conto delle istanze di iscrizione, di variazione delle abilitazioni e di modifica degli organici presentate dalle società.

Il nuovo elenco sostituisce in toto il precedente, il n. 66, pubblicato l’11 novembre 2025, e tiene conto delle istanze di iscrizione, di variazione delle abilitazioni e di modifica degli organici presentate dalle società.

Con l’iscrizione nell’elenco, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del D.I. 11/04/2011.

In particolare, i soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate; il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11/04/2011.

All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale, comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.

Leggi anche l’articolo di approfondimento “Art. 71 D.Lgs. 81/08: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” e scarica l’archivio degli aggiornamenti degli elenchi dei soggetti abilitati

 

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