Servizi di punta e limiti al soccorso istruttorio: il CdS sull’obbligo di dimostrazione immediata dei requisiti tecnici
Integrazione tardiva di servizi mai menzionati non è una semplice regolarizzazione, ma una violazione della par condicio, che porta all’esclusione del concorrente
Con la sentenza n. 1300/2026 il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul tema dei requisiti di capacità tecnica e professionale e sui limiti applicativi del soccorso istruttorio nelle procedure di gara, fornendo un’interpretazione rigorosa degli artt. 100 e 101 del D.Lgs. 36/2023.
La decisione chiarisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze originarie nella dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti a pena di esclusione.
Il requisito dei servizi di punta nella gara
La controversia trae origine dall’impugnazione dell’aggiudicazione di una procedura di appalto integrato, nella quale il disciplinare di gara richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due “servizi di punta” per ciascuna categoria di lavorazioni. Tali servizi dovevano avere un importo complessivo non inferiore all’80% dell’importo stimato dei lavori.
Nel caso di specie, per una delle categorie richieste, uno dei servizi dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario — tenendo conto della quota effettivamente eseguita nell’ambito di un raggruppamento — non consentiva di raggiungere la soglia minima prevista dal disciplinare.
La decisione del TAR
In primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva respinto il ricorso dell’operatore concorrente. Secondo il giudice di primo grado, la richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante rientrava nell’ambito del soccorso istruttorio. La successiva produzione da parte dell’aggiudicataria di certificati relativi a ulteriori servizi era stata ritenuta idonea a comprovare il possesso del requisito richiesto dal disciplinare di gara.
L’intervento del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha tuttavia accolto l’appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Il Collegio ha evidenziato che, a seguito della richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, l’operatore economico aveva prodotto certificazioni relative a servizi diversi rispetto a quelli originariamente indicati in sede di offerta come “servizi di punta”. Tale comportamento è stato qualificato come una integrazione documentale postuma, finalizzata a dimostrare solo successivamente alla presentazione dell’offerta il possesso del requisito tecnico richiesto dal disciplinare.
Il Collegio ha sottolineato due passaggi fondamentali che definiscono il perimetro dell’azione amministrativa:
In sede di gara pubblica non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità. (C.d.S, III, 5.8.2025, n. 6905).
Inoltre, viene ribadito il principio secondo cui:
L’integrazione documentale non è finalizzata a chiarire un aspetto dubbio dell’offerta già completa, ma integra in corso di gara un elemento essenziale dell’offerta […] operazione vietata e non rimediabile né con il soccorso istruttorio né con il soccorso procedimentale.
I limiti del soccorso istruttorio
La pronuncia ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare elementi essenziali dell’offerta o per colmare carenze originarie relative ai requisiti di partecipazione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che:
l’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti tecnici fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione;
il soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per chiarire o regolarizzare documentazione già esistente, ma non per introdurre nuovi elementi probatori;
la produzione successiva di certificazioni relative a servizi diversi da quelli dichiarati in gara integra una modifica sostanziale della dimostrazione del requisito, non consentita dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici.
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