Segnalazione al Casellario ANAC: è danno all’immagine?
Risoluzione illegittima a causa di un DURC negativo e successivo inserimento nel Casellario ANAC: la risarcibilità del danno all’immagine professionale
L’inserimento di un operatore economico nel Casellario informatico dell’ANAC, qualora derivi da una risoluzione contrattuale priva di fondamento giuridico, non esaurisce i suoi effetti sul piano amministrativo. Secondo il recente orientamento giurisprudenziale, tale fattispecie può configurare un danno non patrimoniale risarcibile, derivante dalla lesione della reputazione professionale dell’impresa nel mercato di riferimento.
Il caso: irregolarità contributiva e inadempimento della PA
La questione, analizzata dal Tribunale Civile di Brindisi (sentenza n. 260 del 16 febbraio 2026), trae origine da un appalto di lavori in cui la Stazione Appaltante aveva disposto la risoluzione unilaterale del contratto a causa di un DURC negativo. A seguito dello scioglimento del rapporto, l’Amministrazione aveva provveduto alla segnalazione presso l’Osservatorio dei contratti pubblici (Casellario ANAC) e allo scorrimento della graduatoria. Tuttavia, l’operatore economico ha contestato la legittimità dell’atto, eccependo che l’irregolarità previdenziale fosse imputabile non a una propria carenza finanziaria, ma all’inerzia della stessa Pubblica Amministrazione.
Il mancato ricorso all’intervento sostitutivo
Sotto il profilo tecnico-giuridico, la controversia ha ruotato attorno all’applicazione del D.Lgs. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010. Il fulcro della decisione risiede nell’istituto dell’intervento sostitutivo:
la Stazione Appaltante ha l’obbligo di trattenere dal certificato di pagamento (SAL) le somme necessarie a coprire i debiti contributivi dell’impresa, versandole direttamente agli enti previdenziali;
nel caso di specie, l’Amministrazione aveva applicato tale strumento solo parzialmente, nonostante i crediti maturati dall’impresa fossero sufficienti a sanare l’intera posizione debitoria.
Il Tribunale ha stabilito che, se la PA avesse agito correttamente, il DURC sarebbe risultato regolare. Di conseguenza, la risoluzione è stata dichiarata illegittima e ingiustificata, configurandosi come un grave inadempimento contrattuale da parte della committente.
La segnalazione all’ANAC come vulnus reputazionale
Il passaggio nodale della sentenza riguarda le esternalità negative della segnalazione nel sistema informativo degli appalti. Tale iscrizione non ha una valenza neutra, ma produce effetti distorsivi sulla percezione del mercato:
pregiudizio all’affidabilità: l’impresa viene esposta ad una valutazione negativa da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici;
barriera all’ingresso: la pubblicazione incide direttamente sulla futura partecipazione a procedure di gara, minando i requisiti di moralità e professionalità.
Il Giudice ha dunque ravvisato una lesione della reputazione imprenditoriale autonoma rispetto al danno emergente e al lucro cessante strettamente legati alla perdita dell’appalto.
Accertata la responsabilità della Stazione Appaltante, il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno all’immagine, quantificato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Leggi l’approfondimento: Casellario informatico ANAC dei contratti pubblici
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