Sconto in fattura, cos’è e come funziona
Quando è possibile utilizzare lo sconto in fattura nel 2024. Le nuove regole e gli strumenti per non sbagliare
Lo sconto in fattura è un’opzione prevista dall’art. 121, comma 1, del D.L. 34/2020 che consente a un fornitore di scontare direttamente sulla fattura, per interventi agevolati, l’importo dovuto, acquisendo il diritto a una detrazione in percentuale variabile da spalmare su 10 anni in funzione delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto Superbonus.
In questo articolo, proviamo a fare un resoconto dettagliato dello sconto in fattura, precisando che il suo utilizzo è stato fortemente ridimensionato da diversi provvedimenti (D.L. 11/2023, D.L. 212/2023 e D.L. 39/2024) limitandolo ad alcuni ambiti e nel rispetto di precise scadenze.
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Sconto in fattura salvo anche con varianti alla CILAS
Un condominio, anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, può continuare a fruire del Superbonus con la modalità dello sconto in fattura.
È la risposta (15/2025) fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di esercizio delle opzioni per il sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 con variante alla CILAS a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 39/2024.
Il caso riguarda un condominio che ha deliberato l’esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e presentato, in data 17 novembre 2022, sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS).
A causa dei cambiamenti normativi, a inizio 2023 i lavori sono stati momentaneamente sospesi. Alla ripresa, l’impresa affidataria manifesta la propria impossibilità a procedere in virtù di altri impegni lavorativi nel frattempo assunti.
Dopo alcune trattative con diverse imprese edili, subentra come impresa esecutrice dei lavori un’altra società che sotttoscrive il relativo contratto di appalto proseguendo, contestualmente, gli interventi ed emettendo, in data 26 marzo 2024, una fattura con applicazione dello ‘sconto in fattura’ nella misura del 70%.
Tuttavia, anche quest’ultima società comunica l’intenzione di recedere dal contratto di appalto.
A questo punto, l’istante chiede se possa avvalersi del subentro di un’altra ditta esecutrice dei lavori, trattandosi di mera variante in corso d’opera e, trattandosi di interventi già iniziati al 29 marzo 2024, dell’opzione dello ”sconto in fattura” anche per la parte dei lavori eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 in quanto a tale data sussiste almeno una spesa ”sostenuta” dal medesimo Condominio, rappresentata dalla fattura del 26 marzo 2024 emessa dalla precedente ditta esecutrice dei lavori e dal relativo bonifico ”parlante” che è stato eseguito il 29 marzo 2024 per pagare l’importo non oggetto di ”sconto in fattura”.
L’Agenzia risponde positivamente; la norma stabilisce infatti che, nei predetti casi, la verifica per stabilire l’applicabilità delle deroghe all’applicazione del divieto alle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve avvenire con riferimento alla data:
di presentazione dell’originaria CILAS;
di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d’interventi condominiali.
In applicazione di tale disposizione, con la circolare 13/2023 è stato chiarito che, tra le varianti al titolo originario, rientrano, a titolo esemplificativo, le modifiche o integrazioni al progetto iniziale, la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi nonché la previsione della realizzazione di interventi ”trainanti” e ”trainati” rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILAS presentata a inizio lavori.
Pertanto, il condominio può continuare a fruire dello sconto in fattura anche per gli interventi eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (ovviamente in base all’aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70 per cento per l’anno 2024 e il 65 per cento per l’anno 2025).
Download GratuitoRisposta AE 15/2025 – Sconto in fattura con varianti CILAS
Sconto in fattura 2024, cos’è
Lo sconto in fattura è una particolare opzione che può essere esercitata dal beneficiario di una detrazione fiscale.
I beneficiari dei bonus edilizi possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Sconto in fattura 2024, come funziona
Lo sconto in fattura è applicato direttamente dal fornitore e può essere pari al massimo all’importo da pagare.
Pertanto, se la spesa è pari a 100.000 €, nel caso di Superbonus 110, il fornitore può applicare uno sconto in fattura da 0 a 100.000 €. L’ammontare pari allo sconto effettuato, incrementato del 10%, diventerà un credito di imposta da utilizzare secondo la tempistica del credito originario (per le spese sostenute nel 2022 e 2023: 4 rate a partire dal 2023 o 2024).
Il fornitore può cedere a sua volta il credito ad altro soggetto, che a sua volta dovrà optare per cessioni qualificate in favore di banche.
Differenza tra sconto in fattura e cessione del credito
La differenza chiave tra la cessione del credito e lo sconto in fattura può essere descritta nel seguente modo:
Sconto in Fattura: Questa opzione permette al cliente di ricevere un abbattimento immediato sul costo dei lavori, fornito direttamente dall’impresa esecutrice. L’ammontare dello sconto non può eccedere il costo totale dei lavori stessi, equivalendo al massimo alla percentuale del bonus fiscale applicabile;
Cessione del Credito: Invece, la cessione del credito comporta la trasferibilità della detrazione fiscale del cliente a un terzo soggetto (come fornitori, professionisti autonomi, banche, società, ecc.). In pratica, il cliente cede il proprio diritto alla detrazione fiscale in cambio di un rimborso, il cui valore massimo corrisponde all’importo che sarebbe stato altrimenti detraibile nella dichiarazione dei redditi.
Meglio lo sconto in fattura o la cessione del credito?
La decisione tra optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura dipende dalle esigenze e preferenze del contribuente, entrambe rappresentando modalità vantaggiose per sfruttare detrazioni sulle spese. La scelta è libera ma necessita del consenso della controparte e deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate attraverso un processo telematico.
Le condizioni che permettono di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura, anziché della detrazione diretta tramite il Modello 730 o il Modello REDDITI, includono:
incapacità Fiscale: Questa situazione si verifica quando il reddito del contribuente è talmente basso da non consentirgli di beneficiare completamente del bonus nel suo periodo di validità pluriennale;
scelta Personale del Contribuente: Il contribuente potrebbe scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura se ritiene che queste opzioni siano più vantaggiose economicamente rispetto alla detrazione diretta. Questa decisione può essere influenzata da vari fattori, come la liquidità immediata o la facilità di gestione finanziaria.
Sconto in fattura e tutte le novità dei decreti
Il D.L. 11/2023 ha portato a un blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura. Infatti, dal 17 febbraio 2023 non é più possibile procedere con la cessione del credito né con lo sconto in fattura per gli interventi prima agevolati (art. 121 c. 2):
recupero del patrimonio edilizio;
efficienza energetica;
misure antisismiche;
recupero o restauro della facciata;
installazione di impianti fotovoltaici;
colonnine di ricarica.
Resta possibile procedere con lo sconto in fattura/cessione del credito per il 2024 se vengono rispettati determinati requisiti.
Sconto in fattura: quando è ammesso
Superbonus 110% e rafforzato in zone sismiche
Il D.L. 39/2024 salva dal blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Tutto sul Superbonus rafforzato
Bonus barriere architettoniche
Il D.L. 39/2024 ha bloccato le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche che possono essere utilizzate solo per le spese sostenute fino al 30 marzo 2024.
Per capire come muoversi è utile un breve “recap” delle disposizioni normative emanate negli ultimi mesi.
Come abbiamo appena visto, il D.L. 212/2023 ha imposto delle restrizioni sia sugli interventi che possono essere agevolati, sia sulle condizioni per ottenere sconti in fattura e cedere il credito.
Infatti, dal primo gennaio 2024 non è più possibile ottenere sconti in fattura né procedere alla cessione del credito, ad eccezione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali, prima dell’entrata in vigore del D.L. 212/2023 (29 dicembre 2023), sia stata presentata la seguente documentazione:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
L’art. 3, comma 2, del D.L. 212/2023, che modifica l’art. 2 comma 1-bis D.L. 11/2023, stabilisce che possono usufruire per il tutto 2024 dello sconto in fattura e della cessione del credito i seguenti soggetti:
condòmini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente:
sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
abbia adibito la stessa unità immobiliare ad abitazione principale;
abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.
Arriviamo al D.L. 39/2024, che all’art. 1 comma 4 riconosce l’agevolazione – alle stesse condizioni previste dal D.L. 212/2023 – solo fino al 29 marzo 2024,
Per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, sono “salvi” gli stessi interventi per i quali entro il 29 marzo 2024, salvi i requisiti già previsti dal D.L. 212/2023:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
IACP e ONLUS: regime transitorio
Per IACP, le cooperative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale vale il regime transitorio previsto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 39/2024 che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato Dl n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, entro il 29 marzo 2024:
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Tale deroga si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la documentazione oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Stop retroattivo per chi non ha ancora avviato i lavori e sostenuto alcuna spesa entro il 30 marzo
Il D.L. 39/2024 esclude dall’opzione della cessione del credito i contribuenti che non hanno iniziato i lavori agevolati con i bonus edilizi pur avendo presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023 così come previsto dal D.L 11/2023.
Per usufruire di una delle 2 opzioni alternative (cessione del credito o sconto in fattura), è necessario documentare i lavori già effettuati con fattura entro il 30 marzo 2024. In sostanza, pur avendo avviato una pratica CILAS entro la data sopra indicata, se non si dispone di regolare fattura di pagamento dei lavori si perde automaticamente l’accesso alla cessione del credito con l’unica possibilità di poter usufruire della detrazione decennale del credito d’imposta.
In pratica, il D.L. 39/2024 salva le opzioni previste dall’art.121 del D.L. 34/2020 qualora, alla data del 29 marzo 2024 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 39/2024), siano rispettate le seguenti condizioni:
pagamento della spesa sostenuta collegato ad una fattura;
realizzazione dell’intervento.
Sconto in fattura 2024: come richiederla e come muoversi
Per i lavori iniziati dopo il 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del D.L. 11/2023, non è più consentita l’opzione per lo sconto in fattura ad eccezione degli interventi di eliminazione barriere architettoniche (ammessi anche dopo il 16 febbraio 2023 e sino a tutto il 31 dicembre 2023).
Con il D.L. 212/2023, lo sconto in fattura è ammesso per tutto il 2024, qualora entro il 29 dicembre 2023 sia stata presentata la seguente documentazione:
richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
interventi per i quali non è prevista la presentazione del titolo abilitativo:
siano già iniziati i lavori;
sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, nel caso in cui non siano iniziati i lavori.
L’art. 3, comma 2, del D.L. 212/2023, che modifica l’art. 2 comma 1-bis D.L. 11/2023, stabilisce che possono usufruire per il tutto 2024 dello sconto in fattura e della cessione del credito i seguenti soggetti:
condòmini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente:
sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
abbia adibito la stessa unità immobiliare ad abitazione principale;
abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.
Arriviamo al D.L. 39/2024, che all’art. 1 comma 4 riconosce l’agevolazione – alle stesse condizioni previste dal D.L. 212/2023 – solo fino al 29 marzo 2024,
Per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, sono “salvi” gli stessi soggetti che entro il 29 marzo 2024, oltre ad avere i requisiti già previsti dal D.L. 212/2023:
abbiano presentato richiesta del titolo abilitativo;
abbiano avviato i lavori (nel caso in cui i lavori non siano iniziati, abbiano stipulato un accordo vincolante tra le parti);
abbiano versato un acconto entro il 30 marzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Responsabilità solidale del cessionario, le nuove regole sulla cessione del credito e sconto in fattura 2024
Il decreto cessioni interviene sui cosiddetti crediti incagliati, perimetrando la responsabilità solidale del cessionario in caso di truffa o dolo e introducendo una serie di documenti per l’esonero della responsabilità dei cessionari.
In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. b) prevede che il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido sono in ogni caso escluse per i cessionari che siano in possesso dei seguenti 11 documenti:
titolo abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE/APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
visto di conformità rilasciato dal commercialista;
attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 D.Lgs. 231/2007) o di astensione (art. 42 D.Lgs. 231/2007);
asseverazione sisma-bonus (allegati del D.M. 329/2020);
contratto d’appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
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Sconto in fattura: l’errore della fatturazione compromette il Superbonus al 110%
L’Agenzia delle Entrate, con l’istanza di interpello n. 146/2024, affronta nuovamente il caso in cui sussista un’errata fatturazione e non sia possibile retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione del Superbonus nella misura massima del 110%.
Una contribuente, in qualità di condomina incaricata del “condominio minimo”, ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante la fruizione del Superbonus 110%. Il quesito riguarda un errore di fatturazione della ditta, che aveva già eseguito circa il 70% dei lavori, ha emesso tre fatture distinte il 29 dicembre 2023 senza applicare correttamente lo “sconto in fattura” previsto dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Invece di detrarre lo sconto dall’importo totale della fattura, inclusa l’IVA, la ditta lo ha applicato solo sull’imponibile, omettendo di addebitare l’IVA in rivalsa.
Come ormai è noto, le recenti modifiche normative introdotte dal D.L 39/2024 e dalla successiva Legge 67/2024 hanno apportato importanti cambiamenti al regime del Superbonus e degli altri bonus edilizi. In seguito a tali novità, la ditta, con integrazione spontanea, spinta dalle ultime modifiche normative sopradescritte, ha prodotto, in data 5 aprile 2024, una serie documenti con l’intento di sperare di beneficiare delle agevolazioni fiscali nella misura del 110%. Nello specifico, la ditta ha trasmesso i relativi documenti:
note di debito, datate 29 dicembre 2023 e trasmesse in data 27 marzo 2024 al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI). Questo passaggio è necessario per regolarizzare la situazione fiscale;
asseverazione intermedia del 29 marzo 2024, come previsto dall’articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020;
comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, relative al predetto stato di avanzamento lavori.
L’istante ritiene che, avendo prodotto tutta questa documentazione, l’errore sia stato corretto e che possa quindi accedere all’agevolazione fiscale del Superbonus nella misura del 110%, vigente nel 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’agevolazione del Superbonus, la fattura deve essere emessa correttamente, indicando lo sconto sull’intero importo, compresa l’IVA. Inoltre, la fattura deve essere trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, altrimenti non può essere considerata tempestivamente emessa. Nel caso specifico, le fatture corrette emesse dalla ditta il 27 marzo 2024 non possono essere considerate tempestive, in quanto trasmesse oltre il termine di 12 giorni. Pertanto, lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024, ovvero il 70%, anziché il 110% vigente nel 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che la soluzione prospettata dall’istante, volta a retrodatare l’efficacia delle fatture corrette al fine di fruire dell’agevolazione del 110%, non può essere condivisa.
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