Sardegna: individuate le zone di accelerazione secondo il testo unico rinnovabili
La Regione Sardegna ha adottato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per le FER ai sensi del D.Lgs. 190/2024. Scarica il PDF con obiettivi, aree coinvolte e semplificazioni
Con la deliberazione n. 10/14 del 4 marzo 2026, la Giunta regionale della Sardegna ha approvato il Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, completo della documentazione per la valutazione ambientale strategica (VAS), del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e della valutazione di incidenza ambientale (VIncA).
L’intervento regionale si inserisce nel percorso di attuazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e dal PNRR.
Determinante, in questo senso, è il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 190/2024 (cd. “Testo unico rinnovabili”), profondamente aggiornato nel 2025, che ha introdotto l’obbligo per le Regioni di individuare specifiche zone di accelerazione all’interno delle aree idonee, sulla base della mappatura predisposta dal GSE.
La Regione Sardegna, con deliberazione n. 45/1 del 28 agosto 2025, aveva già adottato la proposta di Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti di produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, successivamente rielaborata per adeguarla:
alle modifiche introdotte dal D.L. 175/2025;
agli effetti della sentenza n. 184/2025 della Corte costituzionale;
al nuovo assetto delle aree idonee e non idonee definito dal Testo unico rinnovabili.
La nuova versione integra inoltre tutta la documentazione necessaria per la VAS, garantendo coerenza con il quadro ambientale e pianificatorio vigente.
Le caratteristiche delle zone di accelerazione
Il Piano stabilisce che le zone di accelerazione:
siano individuate all’interno delle aree idonee, come definite dal Testo unico rinnovabili;
comprendano ambiti territoriali sufficientemente omogenei;
consentano la diffusione degli impianti FER senza impatti ambientali significativi.
Si tratta, in sostanza, di un sottoinsieme delle aree idonee, caratterizzato da ulteriori semplificazioni autorizzative per favorire una più rapida realizzazione degli impianti.
Quali aree sono incluse
La proposta di Piano individua, nell’ambito delle aree idonee di cui all’articolo 11-bis, comma 1 del D.Lgs.190/2024, le seguenti tipologie di zone di accelerazione terrestri:
siti e aree industriali, artigianali e commerciali attrezzate;
edifici e strutture già realizzate, con relative superfici pertinenziali;
aree di parcheggio, limitatamente alle coperture.
La scelta privilegia aree già antropizzate, in linea con l’impostazione del Testo unico rinnovabili, riducendo il consumo di suolo e favorendo il riutilizzo di superfici esistenti.
Quali aree sono escluse
Restano escluse dalle zone di accelerazione tutte le aree protette per finalità ambientali, in base a normative nazionali, regionali o internazionali.
Fa eccezione esclusivamente l’utilizzo di superfici artificiali ed edificate già esistenti all’interno di tali aree, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 190/2024 (Testo unico rinnovabili).
Dall’analisi contenuta nel Rapporto ambientale emerge che l’attuazione del Piano è complessivamente sostenibile e coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione.
Gli effetti sul territorio risultano prevalentemente positivi, grazie:
all’utilizzo di aree già trasformate;
alla limitata incidenza ambientale del fotovoltaico;
all’assenza di emissioni in fase di esercizio;
alla possibilità di ripristino dei siti a fine vita degli impianti.
Gli impatti negativi sono circoscritti alle fasi di cantiere e dismissione e risultano temporanei e mitigabili.
Il Piano adottato sarà ora trasmesso al Consiglio regionale per il parere della Commissione competente e proseguirà il suo iter nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica.
Parallelamente, gli Assessorati competenti dovranno attivare gli adempimenti successivi, inclusa la pubblicazione e la gestione delle osservazioni, in vista dell’approvazione definitiva.
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