S.A. non qualificate e ricorso a centrali di committenza: il MIT chiarisce i limiti dell’onerosità
Le Stazioni Appaltanti qualificate non possono operare a titolo oneroso per fini di lucro, ma solo richiedere il mero ristoro delle spese sostenute
L’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 ha cristallizzato il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti (S.A.), imponendo a quelle non qualificate l’obbligo di ricorrere a soggetti qualificati o centrali di committenza per procedure superiori a determinate soglie (art. 62). Si tratta di un argomento complesso che spesso desta dubbi. Nel caso specifico, una stazione appaltante ha chiesto chiarimenti al MIT in merito allo svolgimento delle attività per stazioni appaltanti non qualificate a titolo oneroso.
Chiede se risulta lecito che la S.A. qualificata possa svolgere a titolo oneroso le attività di appalto ovvero di esecuzione del contratto a titolo oneroso stabilendo degli importi in relazione, per esempio, a complessità delle opere, importo delle opere, ecc. ovvero se tale attività, in quanto disposta ex-Lege, debba svolgersi a titolo gratuito.
Il quadro normativo: artt. 62 e 228 del Codice
Il MIT, nel parere 3995/2026, traccia un perimetro d’azione molto netto basato su due pilastri normativi:
l’art. 62, commi 9 e 11: stabilisce che il ricorso alla S.A. qualificata deve essere formalizzato tramite accordi ex art. 15 della Legge 241/1990 o convenzioni ex art. 30 del TUEL (D.Lgs. 267/2000);
l’art. 228 (invarianza finanziaria): specifica che dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni operare con le risorse umane e strumentali già disponibili.
La risposta del MIT
Con riferimento al quesito, si rileva che l’art. 62 del Codice dei contratti pubblici disciplina in modo puntuale l’aggregazione delle committenze, individuando sia i limiti operativi delle stazioni appaltanti non qualificate sia quelli delle stazioni appaltanti qualificate. In particolare, il comma 9 — richiamato anche dal comma 11 — stabilisce che il ricorso a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata deve essere formalizzato tramite un accordo ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), oppure ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione.
L’art. 30 del TUEL, al comma 2, precisa che le convenzioni devono definire finalità, durata, modalità di consultazione tra gli enti aderenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie. Parallelamente, l’art. 15 della legge n. 241/1990, al comma 2-bis, secondo periodo, prevede che dall’attuazione degli accordi non possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dovendo le amministrazioni operare con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
Le convenzioni ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 costituiscono una species del più ampio genus degli accordi tra pubbliche amministrazioni disciplinati dall’art. 15 della legge n. 241/1990: quest’ultima ha portata oggettiva, riguardando l’esercizio della funzione amministrativa in generale, mentre il TUEL adotta una prospettiva soggettiva, limitata agli enti locali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9842).
È consolidato che gli accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 possano prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la loro attuazione e per gli obblighi connessi (tra le altre, Corte di giustizia UE, 19 dicembre 2012, causa C-159/11; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178; ANAC, parere FUNZ CONS 15/2024).
Inoltre, l’art. 228 del Codice introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione del Codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni devono provvedere agli adempimenti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Ne consegue che il Comune istante, dovendo operare ai sensi dell’art. 62, comma 9, del Codice in collaborazione con una stazione appaltante qualificata, dovrà definire nella convenzione o nell’accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 i reciproci rapporti finanziari entro i limiti fissati dalla normativa e dall’interpretazione giurisprudenziale consolidata, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.
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