Rito super accelerato nell’accesso agli atti: il termine di 10 giorni vale sempre?

Rito super accelerato nell’accesso agli atti: il termine di 10 giorni vale sempre?

Il Consiglio di Stato ricorda i tre presupposti coordinati del rito speciale, rimandando la decisione all’adunanza plenaria

Il caso dell’ordinanza 4327/2026 del Consiglio di Stato riguarda una gara pubblica per servizi di campionamento legionella e fornitura di dispositivi di filtrazione. La seconda classificata aveva chiesto accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ricevuta però in versione oscurata.

Il TAR aveva dichiarato tardiva l’istanza, ritenendo applicabile il termine di 10 giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice Appalti.

Il Consiglio di Stato rileva però che la stazione appaltante non aveva trasmesso la comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 e non aveva adottato una vera decisione espressa sull’oscuramento: aveva pubblicato l’offerta oscurata e le dichiarazioni dell’aggiudicataria, senza indicare le proprie “decisioni” sull’istanza di segretazione.

Il rito super accelerato si applica sempre?

La questione è capire se il rito super-accelerato dell’art. 36, comma 4, con termine di 10 giorni, si applichi sempre oppure solo quando la stazione appaltante abbia rispettato correttamente il modello legale: comunicazione digitale dell’aggiudicazione, pubblicazione/ostensione automatica degli atti e comunicazione contestuale delle decisioni sull’oscuramento.

Il Consiglio di Stato evidenzia che il rito speciale si fonda su tre presupposti coordinati: ostensione automatica delle offerte ai primi cinque concorrenti, comunicazione delle decisioni sull’oscuramento e possibilità per il concorrente di calibrare il ricorso conoscendo sia le ragioni della secretazione sia l’estensione concreta delle parti omesse. In assenza di questi elementi, si rischia un “ricorso al buio”.

I due quesiti rimessi all’Adunanza Plenaria

Il Consiglio di Stato chiede alla Plenaria:

se il rito speciale dell’art. 36, comma 4, si applica solo quando la stazione appaltante abbia rispettato gli obblighi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 36 oppure se resta applicabile anche in caso di violazioni, facendo decorrere il termine di 10 giorni dal momento in cui il concorrente conosce l’offerta oscurata o la decisione sull’oscuramento;
se la semplice pubblicazione o ostensione dell’offerta tecnica oscurata vale come decisione implicita sull’istanza di oscuramento, idonea a far decorrere il termine abbreviato di impugnazione.

 

Leggi l’approfondimento: Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti

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