Ristrutturazione rilevante: definizione e obblighi sulle rinnovabili
Cosa si intende per ristrutturazione rilevante? Quali obblighi devono rispettare gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante secondo il decreto rinnovabili?
Cos’è la ristrutturazione rilevante? Quali edifici ricadono in questa definizione? La ristrutturazione rilevante è una categoria specifica di interventi di ristrutturazione edilizia definita dal D.Lgs. 28/2011.
Potremmo dire che questi interventi siano un sottoinsieme delle ristrutturazioni importanti, con requisiti specifici aggiuntivi legati all’utilizzo di fonti rinnovabili. Anche se spesso possono essere confuse con le ristrutturazioni importanti di I e II livello, presentano delle differenze che nel corso dell’approfondimento analizzeremo.
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Ristrutturazione rilevante: definizione
L’articolo 2, comma 1, lettera m) del D.L.gs. 28/2011 contiene la definizione di “ristrutturazione rilevante”. Un edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante è uno stabile che ricade in una delle seguenti categorie:
edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Obbligo energia rinnovabile per edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante
Secondo il D.L.gs. 199/2021 – come aggiornato dal D.Lgs. 5/2026 – i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III dello stesso decreto.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Nell’Allegato 3 del D.Lgs 199/2021 nella versione aggiornata dal D.Lgs. 5/2026 non si menzione degli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, ma solo di quelli interessati da ristrutturazione importante di primo o secondo livello.
Per essi, in assenza di un’esplicito stralcio, si ritiene che debbano comunque essere progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del:
60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.
Download GratuitoAllegato III del D.Lgs. 199/2021 (come modificato dal D.Lgs. 5/2026)
Ristrutturazione rilevante con TerMus
Ristrutturazione rilevante vs ristrutturazione importante di primo e secondo livello
È importante non confondere la “ristrutturazione rilevante” con la “ristrutturazione importante” definita nel D.M. Requisiti Minimi 2015 come aggiornato dal D.M. 25/10/2025.
Qui trovi la definizione di ristrutturazione importante
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