Rinnovabili: come cambiano dal 2026 i requisiti minimi degli impianti incentivati

Rinnovabili: come cambiano dal 2026 i requisiti minimi degli impianti incentivati

Aggiornati parametri, caratteristiche prestazioni e certificazioni degli impianti che accedono a incentivi, come Conto Termico, Ecobonus e Bonus Casa. Obbligo di valvole termostatiche a bassa inerzia termica per tuti gli interventi

Il D.Lgs. 5/2026, recependo la Direttiva RED III, ha modificato in più punti il D.Lgs 199/2021, la norma di riferimento sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.

La novità più rilevante è senza dubbio l’aggiornamento dell’art. 26 e dell’Allegato III sugli “Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici”, di cui abbiamo dato conto in un precedente articolo (link in calce all’articolo).

Non va tuttavia dimenticato che il D.Lgs. 5/2026 modifica pressoché integralmente anche l’Allegato IV previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 199/2021 e dedicato ai requisiti tecnici minimi obbligatori per gli impianti a fonti rinnovabili (FER) che accedono a incentivi, come Conto TermicoEcobonus Bonus Casa.

L’allegato si divide in due sezioni:

la Sezione A. Requisiti minimi per gli impianti che non accedono ad incentivi
la Sezione B. Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi

La revisione punta a un innalzamento degli standard di efficienza energetica e a una maggiore integrazione con i regolamenti europei Ecodesign.

Il nuovo Allegato IV sposta decisamente l’asticella verso la prestazione stagionale reale degli impianti, abbandonando i vecchi parametri puntuali (COP). Per il settore biomassa, l’esclusività delle 5 stelle e i nuovi obblighi di filtrazione per le grandi taglie indicano una forte spinta verso la riduzione delle emissioni locali. Infine, la regolamentazione dettagliata dei sistemi ibridi assemblati in opera offre nuove opportunità di incentivazione per interventi di retrofit complessi, purché ben progettati e controllati.

Ricordiamo che il rispetto dei requisiti deve essere calcolato e verificato dal progettista e inserito nella Relazione Tecnica (ex Legge 10), da trasmettere al GSE e conservare per eventuali controlli da parte dei Comuni o delle Regioni.

Ecco una scheda tecnica di sintesi che analizza il nuovo Allegato IV del D.Lgs 199/2021, come modificato dal recente D.Lgs. 5/2026, mettendo in evidenza le principali novità rispetto alla versione precedente.

Obbligo di valvole termostatiche

Per tutti gli interventi che accedono agli incentivi (pompe di calore, biomassa, ibridi, solare termico a copertura parziale), è obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica o altri sistemi di regolazione modulante su tutti i corpi scaldanti.

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

locali in cui l’installazione è tecnicamente non fattibile.
locali dotati di centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la temperatura ambiente.
impianti progettati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Pompe di calore con requisiti di ecoprogettazione (Ecodesign)

Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere

Con il D.Lgs. 5/2026 cambiano i parametri di riferimento per l’efficienza, fino al 2025 basato su COP (Coefficiente di Prestazione istantaneo) e GUE istantaneo.

L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto dei requisiti di ecoprogettazione (Ecodesign) calcolati nella zona climatica “average”.

Pompe di Calore Elettriche: devono rispettare valori minimi di Efficienza energetica stagionale (ηs%) e SCOP (Coefficiente di prestazione stagionale).

Esempio Aria/Aria (≤ 12 kW): ηs ≥ 149% (o 134% se GWP < 150) e SCOP ≥ 3,8.
Esempio Aria/Acqua: ηs ≥ 110% e SCOP ≥ 2,825.

Pompe di Calore a Gas: devono rispettare valori minimi di Efficienza media stagionale (ηs%).

Emissioni NOx: Limite di 120 mg/kWh per pompe ad assorbimento e 240 mg/kWh per quelle a motore endotermico.

Generatori a biomassa: giro di vite sulle prestazioni ambientali e aggiornamento delle norme tecniche

Dal 2026 sono incentivabili esclusivamente i generatori in possesso della Certificazione Ambientale 5 Stelle.

È obbligatoria una manutenzione biennale su generatore e canna fumaria per tutta la durata dell’incentivo. I prodotti devono essere certificati secondo la nuova norma UNI EN 16510:2023 (o norme precedenti solo durante il periodo transitorio fino al 9/11/2025). È previsto l’obbligo di utilizzo di pellet/legna certificati (UNI EN ISO 17225).

Per le caldaie superiori a 500 kW il rendimento termico utile deve essere superiore al 92% ed è previsto l’obbligo di sistema di abbattimento del particolato primario (non a gravità) attivo per oltre il 90% delle ore di funzionamento.

Per aziende agricole/forestali è ammessa la sostituzione di generatori GPL con biomassa se si garantisce una riduzione delle emissioni di polveri del 50%.

Sistemi ibridi: introdotte le pompe ad-on

La normativa 2026 distingue tre tipologie di sistemi ibridi incentivabili:

Sistemi Factory Made:

Pompa di calore e caldaia a condensazione assemblate in fabbrica.
Rapporto potenza termica PdC/Caldaia ≤ 0,5.

Sistemi Bivalenti (Assemblati):

Pompa di calore + Caldaia a condensazione.
Termoregolazione evoluta (Classe V, VI, VII o VIII).
Obbligo di asseverazione tecnica che garantisca la compatibilità e il dialogo tra i due generatori.

Pompe di Calore “Add-on”:

Integrazione su caldaia esistente (età ≤ 5 anni).
Ammesse solo PdC Aria-Acqua o Acqua-Acqua (Aria-Aria solo in presenza di vincoli architettonici).
Richiesta asseverazione di compatibilità e sistema di controllo unificato.

Solare termico e colar cooling: valori minimi di producibilità annua

I collettori devono possedere la certificazione Solar Keymark. Confermati i 5 anni di garanzia su collettori e bollitori.

Sono inoltre introdotti valori minimi di producibilità specifica annua, calcolati in condizioni standardizzate e pari a:

collettori piani: > 300 kWht/m² anno (località di riferimento: Würzburg);
collettori sottovuoto o a tubi evacuati: > 400 kWht/m² anno;
collettori a concentrazione: > 550 kWht/m² anno (Atene) .

Sono previsti inoltre requisiti specifici di dimensionamento sul solar cooling:

rapporto Sup. Solare/Potenza Frigorifera: > 2 e ≤ 2,75.
sistemi DEC: 8 m² di collettori ogni 1.000 m³/h di aria trattata (max 10 m²).

Scaldacqua a pompa di calore

È introdotto un requisito specifico per gli scaldacqua a pompa di calore dedicati alla sola ACS, che devono appartenere alla Classe A o superiore (Reg. 812/2013).

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti

Sono ammessi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e ricadenti nelle reti di teleriscaldamento censite nella specifica “Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento” istituita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente mediante deliberazione 574/2018/R/tlr.

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili

Gli interventi di sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti microcogeneratori oltre a garantire l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica, devono garantire un risparmio di energia primaria (PES), almeno pari al 10%.

Tutta l’energia termica prodotta dovrà essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda sanitaria. L’ammissione agli incentivi è subordinata all’alimentazione dell’impianto da fonti rinnovabili quali, a titolo esemplificativo biomassa, biogas, bioliquidi e con potenza del microcogeneratore < 50 kWe.

L’ammissione agli incentivi è subordinata alla trasmissione della certificazione del produttore dell’unità di microcogenerazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra richiamati e dell’asseverazione contenente la stima del PES calcolato sulla base dei carichi termici ed elettrici. Per  gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti microcogeneratori è ammissibile anche la sostituzione funzionale, intesa come intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza provvedere ad effettuarne la rimozione.

Requisiti minimi più stringenti anche per gli impianti FER che non accedono agli incentivi dal 2026

Per l’indicazione dei requisiti minimi degli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento, la sezione A rimanda:

al D.M. 26/06/2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e successive modifiche e integrazioni (D.M. 17/10/2025);
alla normativa di riferimento europea in materia di ecodesign ove più stringente (novità introdotta dal D.Lgs. 5/2026)

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