AUTOCONSUMO COLLETTIVO – LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO

Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza. Il Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all’energia autoconsumata nell’ambito delle configurazioni ammesse.

Il TIAD definisce quattro differenti tipi di configurazioni possibili per l’autoconsumo diffuso: 

  • le comunità energetiche rinnovabili (CER)
  • l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
  • l’autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta
  • gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

LE COMUNITA’ ENERGETICHE – COSA SONO?

Una comunità energetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. in questo modo si intende creare una rete decentralizzata in cui è richiesta la partecipazione attiva e consapevole di ogni cittadino: i membri della comunità sono impegnati nelle varie fasi di produzione, consumo e scambio dell’energia, promuovendo una gestione sostenibile dell’energia, all’interno di un nuovo modello energetiche. Oltre a sfruttare l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, le comunità energetiche rinnovabili garantiscono una riduzione dello spreco energetico e promuovono la condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale. La loro diffusione permette di soddisfare il fabbisogno energetico della popolazione e di proporre nuovi modelli socioeconomici incentrati sulla sostenibilità e la circolarità, senza ricorrere all’utilizzo dei combustibili fossili.

LE COMUNITA’ ENERGETICHE – COME SI COSTITUISCONO?

Per costituire una Comunità Energetica per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.È poi necessario costituire legalmente la Comunità Energetica, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la Comunità Energetica di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni Comunità Energetica è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

LE COMUNITA’ ENERGETICHE – INCENTIVI

Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili e autoconsumata virtualmente dai membri della Comunità Energetiche. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.

È inoltre riconosciuto un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. 

AUTOCONSUMATORE INDIVIDUALE A DISTANZA – COS’È?

La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione prevede la presenza di un solo cliente finale che condivide l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree nella sua piena disponibilità per autoconsumarla virtualmente nei punti di prelievo dei quali è titolare.

La configurazione di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un’utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione/UP.

Un autoconsumatore a distanza può inserire nella configurazione i punti di prelievo dei quali è titolare purché siano ubicati nell’area afferente alla medesima cabina primaria. Possono essere inseriti nella configurazione più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo, ubicati nell’area afferente alla medesima cabina primaria dei punti di prelievo e localizzati in siti nella piena disponibilità del cliente finale. Gli impianti di produzione della configurazione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore a distanza.

AUTOCONSUMATORE INDIVIDUALE A DISTANZA – INCENTIVI

La configurazione di autoconsumatore a distanza accede ai contributi economici previsti previa richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso da presentare al GSE.

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI – COSA SONO?

Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI – CHI PUO’ PARTECIPARE?

Qualunque soggetto titolare di un punto di connessione può partecipare a un gruppo di autoconsumatori, in qualità di produttore e/o cliente finale, fatta eccezione per alcune tipologie di imprese private

In particolare, non possono associarsi al Gruppo di autoconsumatori le imprese la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00.

Un gruppo di autoconsumatori non necessita della “intermediazione” di un soggetto giuridico, in quanto i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo vengono regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta al GSE di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Nel caso di condomìni, i rapporti possono essere regolati attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori. 

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI – REQUISITI

I soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
1. essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
2. nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
3. aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti nelle regole operative;
4. aver dato mandato al Referente, ove previsto, per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio per l’autoconsumo diffuso.

GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI – INCENTIVI

I gruppi di autoconsumatori accedono ai contributi economici previsti previa richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso da presentare al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione del Gruppo di autoconsumatori, e sono:

1.il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata

2.la tariffa premio riconosciuta sull’energia condivisa incentivabile

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

 

 

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