Ricostruzione post-sisma 2016: sospesi i nuovi CAM Edilizia fino al 2027 per le opere pubbliche
Un’ordinanza del Commissario Straordinario deroga all’applicazione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi per evitare blocchi progettuali e rincari nei cantieri della ricostruzione pubblica
Con l’Ordinanza n. 270 del 27 marzo 2026, il Commissario Straordinario per la ricostruzione introduce un’importante deroga al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), sospendendo l’obbligo di applicazione dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia.
Il provvedimento è motivato dalla necessita di evitare un aggravamento procedimentale, una duplicazione delle attività istruttorie e il generale rallentamento delle progettazioni degli interventi e delle procedure di affidamento dei relativi lavori.
Il D.M. 24/11/2025 – entrato in vigore il 1° febbraio 2026 – ha aggiornato integralmente i CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi, abrogando la precedente disciplina (D.M. 256/2022). L’applicazione dei nuovi CAM ai progetti avrebbe significato:
riaprire il ciclo progettuale, costringendo i professionisti ad aggiornare gli elaborati tecnici;
ripetere le verifiche (ex art. 42 del D.Lgs. 36/2023);
rimodulare i quadri economici, con un inevitabile incremento dei costi e la necessità di reperire nuovi fondi;
rallentare drasticamente i cronoprogrammi, in netto contrasto con il “principio del risultato” sancito dal nuovo Codice Appalti.
Al fine di evitare cantieri, l’Ordinanza 270/2026 interviene con tre misure fondamentali:
sospensione fino al 31 dicembre 2026: in deroga all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l’efficacia dei nuovi CAM approvati con il D.M. 24/11/2025 è sospesa fino al 31 dicembre 2026 per tutti gli interventi di ricostruzione pubblica rientranti nell’ambito del cratere sismico 2016.
applicazione dal 2027 solo per i nuovi interventi: i nuovi CAM diventano obbligatori a partire dal 1° gennaio 2027, ma con una precisazione fondamentale: si applicheranno esclusivamente agli interventi inseriti nella programmazione della ricostruzione con ordinanze commissariali approvate successivamente a tale data.
Facoltà di applicazione volontaria
Resta comunque salva la possibilità, per i soggetti attuatori, di applicare immediatamente i nuovi CAM anche per singoli interventi. Tuttavia, questa scelta volontaria è subordinata a due condizioni stringenti:
deve essere data preventiva comunicazione all’USR territorialmente competente;
l’applicazione non deve comportare alcun incremento dell’importo stimato in sede di programmazione, né causare ritardi nella progettazione o nell’esecuzione dei lavori.
Approfondimenti
Per saperne di più, leggi anche “CAM edilizia 2025: guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici“. Il rispetto dei CAM edilizia è un obbligo per progettisti e stazioni appaltanti; ti consiglio:
un software per capitolati speciali che consente la compilazione rapida e senza errori delle relazioni CAM e degli altri elaborati di progetto previsti;
un software per la redazione del piano di manutenzione in linea con i CAM edilizia 2025.
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