Ricalcolo della soglia di anomalia e inversione procedimentale: gli obblighi della PA
L’esclusione di un operatore economico in fase di verifica di congruità impone alla PA il ricalcolo della soglia di anomalia?
Nelle gare d’appalto sottosoglia aggiudicate con il criterio del minor prezzo con applicazione dell’inversione procedimentale, sorge spesso un dubbio: l’esclusione di un operatore economico (O.E.) in fase di verifica della congruità impone alla Stazione Appaltante il ricalcolo della soglia di anomalia?
Il parere del MIT n. 4067/2026 chiarisce definitivamente la procedura, integrando le disposizioni del Codice con i recenti orientamenti della Corte Costituzionale.
Il quesito: l’impatto dell’esclusione post-apertura
Il dubbio interpretativo riguarda la corretta sequenza procedimentale e l’obbligo di ricalcolare la soglia di anomalia (con successiva esclusione automatica) qualora un operatore venga escluso per mancata dimostrazione della congruità dell’offerta intervenuta all’apertura delle buste economiche, in un regime di inversione procedimentale (Art. 107, c. 3, D.Lgs. 36/2023).
La soluzione del MIT: obbligo di ricalcolo
La risposta del Ministero è affermativa. La soglia di anomalia è condizionata dal numero dei concorrenti e dell’importo dell’offerta da questi elaborata, pertanto può subire variazioni, qualora uno o più di uno dei concorrenti viene escluso ovvero riammesso alla gara.
In questi ultimi casi la Stazione Appaltante deve:
individuazione della prima soglia in base alla nuova platea di concorrenti validi;
rinnovare gli atti di gara successivi alla prima individuazione della soglia;
modificare la graduatoria di gara alla luce dei nuovi calcoli.
L’elemento cardine che definisce il “punto di non ritorno” per il calcolo della soglia è l’Articolo 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023: la soglia di anomalia diviene immodificabile solo al momento dell’aggiudicazione. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente all’aggiudicazione (es. a seguito di controlli sui requisiti o rinunce) non può comportare il ricalcolo della soglia né la modifica della graduatoria, fatte salve le facoltà di autotutela della P.A.
Per completezza, va ricordato che il TAR Campania ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione all’art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, poi dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2025. La Consulta ha ritenuto conforme a Costituzione la previsione che consente la rideterminazione della soglia di anomalia fino all’adozione dell’atto di aggiudicazione, anche nelle procedure caratterizzate dall’inversione procedimentale.
Secondo la Corte, tale meccanismo evita distorsioni connesse alla permanenza in gara di operatori privi dei necessari requisiti e realizza un equilibrato contemperamento tra interessi contrapposti. L’individuazione del momento dell’aggiudicazione quale limite ultimo per l’aggiornamento della soglia costituisce, infatti, un punto di equilibrio tra esigenze di stabilità, speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa e garanzia di imparzialità.
Il principio di invarianza risulta, pertanto, coerente con i canoni del buon andamento e dell’imparzialità, configurandosi come opzione legislativa funzionale all’attuazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice dei contratti pubblici, volto ad assicurare affidamenti tempestivi ed efficienti, nel rispetto di legalità, trasparenza, concorrenza, qualità ed economicità.
Leggi l’approfondimento: L’offerta anomala nel Codice appalti
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