Rettifica dell’offerta in gara: fin quando è possibile?
Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti temporali per la rettifica dell’offerta dopo la scadenza del termine
Con la sentenza n. 2721/2026, depositata il 2 aprile 2026, il Consiglio di Stato si pronuncia sul soccorso istruttorio correttivo introdotto dall’art. 101, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, definendone i presupposti applicativi, i limiti temporali e il rapporto con il concetto di errore materiale emendabile.
La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta mediante accordo quadro, del progetto di implementazione di un sistema di cogenerazione mediante biogas presso impianti di depurazione con digestione anaerobica dei fanghi. Nel corso della procedura, uno dei concorrenti — poi risultato aggiudicatario — si avvedeva di aver indicato nell’offerta economica il costo orario unitario medio della manodopera in luogo del costo complessivo stimato, corrispondente esattamente all’importo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Avvalendosi dello strumento del soccorso correttivo ex art. 101, comma 4, del Codice, l’operatore economico richiedeva la rettifica dell’offerta economica prima dell’apertura della relativa busta. La stazione appaltante accoglieva l’istanza e, all’esito della procedura, aggiudicava il contratto all’operatore che aveva operato la rettifica.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 641/2025, annullava l’aggiudicazione, ritenendo che la rettifica non fosse riconducibile ad un errore materiale emendabile e che, in ogni caso, l’istanza fosse tardiva in quanto presentata dopo l’apertura e la valutazione delle offerte tecniche. Il Consiglio di Stato ribalta integralmente questa impostazione, accogliendo gli appelli della stazione appaltante e dell’aggiudicataria e respingendo il ricorso incidentale della concorrente esclusa.
Il termine per la rettifica: busta per busta, non procedura per procedura
La prima questione affrontata dal Collegio riguarda il perimetro temporale entro cui è ammissibile il soccorso correttivo. La concorrente esclusa sosteneva che l’espressione “fino al giorno fissato per la loro apertura” si riferisse all’intera procedura di gara, con la conseguenza che la rettifica sarebbe preclusa non appena avviata la valutazione delle offerte tecniche.
Il Consiglio di Stato respinge questa lettura con argomenti di carattere testuale e sistematico. La norma utilizza la congiunzione disgiuntiva “o” (“offerta tecnica o economica”), distinguendo le due componenti dell’offerta. Il riferimento alla “loro apertura” rimanda a ciascuna busta singolarmente considerata: se il legislatore avesse voluto uno sbarramento unico, avrebbe fatto riferimento genericamente all’”offerta” o alla “prima busta”. Diversamente, il comma avrebbe specificato che la rettifica può avvenire sino all’apertura di una o della prima busta riguardante le offerte.
Il Collegio valorizza altresì il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica: la rettifica dell’offerta economica, avvenuta prima della sua apertura, non può in alcun modo influenzare le valutazioni tecniche già in corso, né compromettere la segretezza delle proposte. Ciò è confermato da quanto avvenuto nel caso concreto: la commissione ha correttamente concluso la valutazione delle offerte tecniche e solo successivamente ha proceduto all’apertura della busta economica, prima quella originaria e poi quella rettificata.
Il concetto di errore materiale emendabile (ex art. 101, comma 4)
Il secondo nodo interpretativo riguarda la definizione di errore materiale rilevante ai fini del soccorso correttivo. Il TAR aveva ritenuto che l’errore non fosse emendabile perché non univocamente riconoscibile dal solo testo dell’offerta economica e in particolare perché l’importo era stato indicato sia in cifre sia in lettere, escludendo così la configurabilità di un mero refuso.
Il Consiglio di Stato elabora una definizione più articolata e funzionale, precisando che l’errore materiale emendabile è:
un errore ostativo nella manifestazione della volontà negoziale, oggettivamente riconoscibile e rimediabile senza particolari sforzi ricostruttivi o interpretativi, per cui nelle procedure di evidenza pubblica esso deve consistere in un errore intervenuto nella fase dell’estrinsecazione formale della volontà, sostanziandosi nell’esternazione di una volontà difforme da quella realmente voluta dal dichiarante.
I criteri individuati dalla sentenza per qualificare un errore come materiale emendabile sono:
l’errore deve essere oggettivamente riconoscibile
la correzione deve fondarsi su elementi desumibili dall’atto stesso, non da fonti esterne estranee all’offerta
è ammessa una minima attività interpretativa, purché finalizzata a correggere errori di scritturazione o calcolo, senza che ciò escluda la qualificazione dell’errore come materiale (in linea con Cons. Stato, Sez. V, n. 1034/2023; Sez. III, n. 1998/2020; Sez. III, n. 1347/2020)
la rettifica non deve modificare sostanzialmente l’offerta: nel caso concreto, il ribasso percentuale — unico elemento su cui era attribuito il punteggio economico — non è stato in alcun modo toccato.
Il Collegio valorizza in modo determinante il fatto che l’aggiudicataria avesse già indicato nell’offerta originaria il CCNL metalmeccanico applicato e il monte ore stimato per l’esecuzione dell’accordo quadro: elementi che, combinati, consentivano di ricostruire con certezza matematica il costo complessivo della manodopera, coincidente esattamente con l’importo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara.
La natura dell’accordo quadro e le sue ricadute sul costo della manodopera
Il terzo pilastro della sentenza riguarda la natura programmatoria degli accordi quadro e le sue conseguenze sull’obbligo di indicazione del costo della manodopera. Il Consiglio di Stato richiama la propria sentenza n. 909/2023 e la definizione normativa contenuta nell’art. 2, lett. n), Allegato I.1 del Codice:
L’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
L’accordo quadro è un pactum de modo contrahendi, vale a dire un contratto normativo (Cons. Stato, Sez. III, n. 1455/2018) dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori immediati, ma che vincola le parti per i futuri contratti applicativi. Ne consegue che:
le quantità di personale, il monte ore e le singole voci di costo sono necessariamente approssimative in fase di gara, essendo impossibile la loro esatta quantificazione ex ante;
l’indicazione del costo della manodopera ha carattere programmatico, destinato ad essere specificato nei contratti applicativi;
l’unico elemento certo e vincolante è il CCNL applicato, che garantisce la tutela dei lavoratori ai sensi dell’art. 11 del Codice.
Il soccorso correttivo come istituto autonomo e distinto
In definitiva, il soccorso correttivo enon è una variante del soccorso istruttorio tradizionale, ma un istituto autonomo con presupposti propri, che non può essere interpretato alla luce della giurisprudenza anteriore al nuovo Codice.
Applicare i vecchi criteri — elaborati quando il soccorso era sempre attivato dalla stazione appaltante — significherebbe svuotarlo di ogni utilità pratica. La ratio della norma è diversa: l’operatore economico, in quanto autore dell’offerta, ha una percezione immediata dell’errore commesso e può autonomamente porvi rimedio, anticipando il soccorso che la stazione appaltante avrebbe potuto attivare ai sensi del comma 3 dello stesso art. 101.
Leggi l’approfondimento: Il soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti
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