Responsabile unico del procedimento o del progetto? In mezzo tra nuovo e vecchio Codice

Responsabile unico del procedimento o del progetto? In mezzo tra nuovo e vecchio Codice

Nell’ambito di procedure complementari sotto il regime del previgente Codice appalti, ci si deve riferire al vecchio o al nuovo RUP?

Nel complesso mosaico della transizione normativa tra il vecchio e il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, uno dei dubbi più frequenti riguarda la corretta denominazione e l’inquadramento del Responsabile Unico.

Sebbene l’acronimo resti invariato (RUP), la sostanza giuridica muta radicalmente a seconda della disciplina applicabile. Una recente interpretazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fatto definitiva chiarezza su un caso specifico: le procedure complementari avviate dopo il 1° gennaio 2024, ma legate ad appalti originari disciplinati dal D.Lgs. 50/2016.

Nello specifico l’amministrazione che ha chiesto il parere ha indetto procedure complementari, dal 01/01/2024, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, in combinato col disposto art. 226, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 36/2023. Si chiede se negli atti, decisione a contrarre e lettera invito, ci si debba riferire al Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016) o al Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D. Lgs. 36/2023).

La risposta del MIT: il principio di “ultra-attività”

Il parere del MIT (3984/2026) è perentorio e segue un principio di coerenza sistematica. Se la procedura è disciplinata dal vecchio Codice (per effetto del regime transitorio), l’intero assetto normativo di riferimento rimane quello del 2016. Negli atti (decisione a contrarre, lettera di invito, verbali) va utilizzata la dizione Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Il “Responsabile Unico del Progetto” (art. 15 del D.Lgs. 36/2023) non è semplicemente un cambio di nome, ma una figura con attribuzioni e responsabilità diverse che subentra esclusivamente per gli affidamenti regolati integralmente dal nuovo Codice. Non è ammesso un mismatch normativo.  Il riferimento al nuovo RUP del D. Lgs. 36/2023 rileverà solo per i procedimenti integralmente soggetti al nuovo Codice, quindi avviati dopo il periodo transitorio.

Non si può applicare il rito procedurale del vecchio Codice e, contemporaneamente, mutuare le definizioni soggettive del nuovo.

Leggi l’approfondimento: Il Responsabile unico del progetto (RUP) nel nuovo codice appalti

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