Requisiti tecnico-professionali dei progettisti: i chiarimenti del TAR Lombardia
I requisiti dei progettisti si valutano sulla natura delle opere e i soci possono sempre spendere i propri titoli tecnici
La sentenza n. 4148/2025 del TAR Lombardia offre un’analisi dettagliata sulla valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale nelle gare pubbliche per servizi di architettura e ingegneria.
Il Collegio ha ribadito che, nella verifica dei requisiti, deve prevalere la natura concreta delle prestazioni svolte rispetto alle qualificazioni puramente formali o alle definizioni nominalistiche dei contratti.
Il caso di specie: l’appalto integrato per il depuratore di Milano
La controversia nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione di una gara europea a procedura aperta (ex art. 71 d.lgs. 36/2023). L’appalto, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di una sezione di digestione anaerobica presso un depuratore, è stato contestato dalle società ricorrenti in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica dei progettisti della controinteressata. In particolare, il disciplinare di gara richiedeva di aver eseguito, nei dieci anni antecedenti, servizi di architettura e ingegneria relativi a specifiche categorie e ID (S.03 e IA.04) per un importo pari ad almeno 1,5 volte quello stimato.
Prevalenza della natura delle opere sulle definizioni formali
Uno dei punti cardine della sentenza riguarda la contestazione sulla categoria S.03 (Strutture). Le ricorrenti sostenevano che le prestazioni certificate fossero relative a “riprogettazione” o “assistenza al cantiere” e non a una progettazione definitiva/esecutiva in senso stretto. Il TAR ha chiarito che:
se il bando fa riferimento genericamente a “servizi di architettura e ingegneria”, non è necessario che il requisito derivi esclusivamente da una progettazione definitiva o esecutiva approvata come tale (servizi vs. progetti);
la qualificazione deve essere effettuata sulla natura delle opere svolte alla luce della normativa tecnica, indipendentemente dal nome del contratto (qualificazione sostanziale);
possono essere oggetto di certificazione anche attività di riprogettazione, poiché nei lavori complessi la progettazione può essere suddivisa (riprogettazione).
Spendibilità dei requisiti del socio-progettista
Un altro aspetto rilevante riguarda l’interpretazione dell’art. 66, comma 2, del d.lgs. 36/2023. Il TAR ha distinto nettamente tra la posizione del dipendente e quella del socio:
professionisti dipendenti: non possono rivendicare i servizi svolti come propri requisiti poiché non sono stati parte formale del contratto di appalto. La società può utilizzare le loro referenze solo per un limite di cinque anni dalla propria costituzione;
soci progettisti: acquisiscono personalmente la referenza professionale. Essendo considerati una “longa manus” dell’impresa, possono spendere i requisiti maturati a condizione che siano inseriti nell’organigramma societario con funzioni tecniche e abbiano sottoscritto gli elaborati.
Il Tribunale tutela la libertà dei professionisti di evolvere la propria struttura lavorativa. Impedire a un progettista di usare il proprio bagaglio di esperienza solo per aver costituito una società o cambiato assetto sarebbe una limitazione irragionevole.
Certificazione di “Buon Esito” e contratti privati
La sentenza chiarisce infine che l’obbligo di attestazione del “buon esito” o “regolare esecuzione” è una formalità tipica dei contratti pubblici. Nei rapporti tra soggetti privati, non sussiste la medesima struttura pubblicistica (es. direttore dei lavori pubblico che relaziona alla stazione appaltante). Pertanto, se il bando non lo specifica espressamente per i privati, la mancanza di tale dicitura formale in una certificazione rilasciata da terzi privati non inficia il requisito.
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La sentenza n. 4148/2025 del TAR Lombardia sottolinea quanto sia fondamentale la dimostrazione documentale e sostanziale delle prestazioni svolte per qualificare correttamente i progettisti nelle gare pubbliche. In un mercato sempre più orientato verso l’appalto integrato e la complessità tecnica, la gestione informativa digitale non è più un’opzione, ma una necessità per garantire trasparenza, tracciabilità e conformità ai requisiti richiesti dal nuovo Codice Appalti. Non farti trovare impreparato: scopri come le soluzioni software per la gestione digitale delle costruzioni possono semplificare la tua attività professionale e la partecipazione alle gare.
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