RENTRi: il sistema di tracciabilità dei rifiuti

RENTRi: il sistema di tracciabilità dei rifiuti

Come funziona la piattaforma per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Soggetti obbligati, procedure, scadenze e tempistiche

Dal 15 dicembre 2024 è operativo il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti” (RENTRi).

Il RENTRi è il nuovo sistema per la tracciabilità digitale dei rifiuti che:

modifica il procedimento per l’assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione Rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico;
introduce un nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità, in cui i dati dei registri e dei formulari sono salvati e resi accessibili agli organi di controllo.

Con il RENTRi registri e formulari di identificazione rifiuti sono vidimati da remoto; tutta la documentazione è digitalizzata, dematerializzata e sempre accessibile online.

Il regolamento che disciplina il funzionamento del RENTRi (D.M. 59/2023) è entrato in vigore il 15 giugno 2023; con il D.D. 97/2023 è stata tracciata la roadmap con le tempistiche per l’iscrizione obbligatoria in funzione del numero di dipendenti.

Chi è tenuto a iscriversi al registro? Entro quando e con quali modalità? Dal momento dell’iscrizione quali obblighi derivano? Cosa cambia nella gestione dei FIR e dei registri di carico e scarico?

A questi e molti altri quesiti risponde questo articolo. Ti consiglio, inoltre, di scaricare il vademecum del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

RENTRi: quali adempimenti dal 13 febbraio 2015

Dal 15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI:

Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi gli operatori, rientranti in queste categorie:

impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
trasportatori e intermediari di rifiuti,
imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Tempistica RENTRi

Le imprese del settore edile devono iscriversi al RENTRi?

Le imprese che producono rifiuti nell’ambito di attività di costruzione o demolizione devono iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi e devono registrarsi qualora abbiano unità locali che producono solo rifiuti non pericolosi.

Pertanto, se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRi, ma dal 13 febbraio 2025 devono emettere il formulario di identificazione rifiuti cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRi: per questo adempimento è necessaria la registrazione.

Piattaforma RENTRi: cos’è e come funziona

La piattaforma RENTRi definisce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e si compone di procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo. L’obiettivo principale è quello di introdurre un modello di gestione digitale per l’assolvimento dei seguenti adempimenti:

emissione dei formulari di identificazione del trasporto;
tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

La piattaforma RENTRi è suddivisa in due sezioni:

anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il Registro è integrato inoltre con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Con Decreto Direttoriale 43/2023 il Ministero dell’Ambiente ha definito:

le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRi da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

Chi deve iscriversi al RENTRi

Devono iscriversi al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
le imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
le imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:

industriali,
artigianali,
derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Chi non è tenuto a iscriversi al RENTRi

Non hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRi gli enti, le imprese e i soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
nell’ambito delle attività commerciali;
nell’ambito delle attività di servizio;
da attività sanitarie;
veicoli fuori uso.

Anche dopo l’entrata a regime del RENTRi (13 febbraio 2025), i produttori precedentemente individuati non devono tenere il registro di carico e scarico. Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

Obblighi per i soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRi

I soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRi non devono tenere il registro di carico e scarico; tuttavia, se producono anche solo un rifiuto pericoloso dovranno iscriversi al RENTRi. Per il trasporto di rifiuti continuano ad emettere i FIR in formato cartaceo.

L’obbligo del FIR  vale se no sono esonerati o non utilizzano documenti alternativi. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore.

A cosa serve la registrazione al RENTRi

La registrazione consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. La registrazione deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

RENTRi: tempistiche e scadenze

Con il D.D. 97/2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” contenente:

le tempistiche per l’iscrizione al RENTRI;
la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
le date per la tenuta in formato digitale del Registro di carico e scarico;
la date per l’emissione del FIR in formato digitale.

 

Tabella di sintesi (fonte: ASSOLOMBARDA)

Categoria
Iscrizione al RENTRI
Tenuta registri in formato digitale
Emissione FIR in formato digitale

enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025
dal 13/02/2025
dal 13/02/2026

enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti
dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025
dalla data di iscrizione al RENTRi
dal 13/02/2026

enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026
dalla data di iscrizione al RENTRi
dal 13/02/2026

 

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRi a partire dal 13 febbraio 2025.

FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025

Fino al 12 febbraio 2025 il FIR viene emesso in modalità cartacea, con compilazione manuale e vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio VIVIFIR.

Dal 13 febbraio 2025 i produttori emettono il FIR in formato cartaceo con i nuovi modelli; la compilazione può essere effettuata tramite gestionale o direttamente con RENTRi. La vidimazione, invece, avviene esclusivamente attraverso il RENTRi.

RENTRi, quanto si paga?

A completamento dell’iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

diritto di segreteria pari a 10 €;
contributo annuale diversificato in relazione a:
– imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
– imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
– tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.

RENTRi: sanzioni previste

L’omessa o irregolare iscrizione al Rentri sono colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi che sale da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi (con riduzione a un terzo per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto).

RENTRi: normativa di riferimento

Qui puoi scaricare la normativa di riferimento del RENTRi:

D.M. 59/2023 (disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)
D.D. 97/2023  (tabella delle tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti RENTRI)
D.D. 251/2023 (istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto
D.D. 253/2024 (caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti)
D.D. 254/2024 (manuali a supporto degli utenti e degli operatori)
D.D 255/2024 (adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni)

 

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