RENTRI: approvati emendamenti al Milleproroghe su xFIR, geolocalizzazione e sanzioni
Proroga xFIR al 15 settembre 2026, slitta la geolocalizzazione per categoria 5 e differite le sanzioni. In attesa della conversione in legge
Il regolamento istitutivo del RENTRI – Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 59/2023 – ha introdotto un sistema progressivo di obblighi per i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
Oltre alle scadenze di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), il decreto prevede ulteriori adempimenti strutturali:
utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale (xFIR);
dotazione di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi;
trasmissione dei dati al RENTRI con correlato regime sanzionatorio.
Durante l’iter parlamentare di conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2025), sono stati approvati degli emendamenti che modificano questi aspetti. Tuttavia, le modifiche non sono ancora in vigore e perché diventino effettive occorre attendere la conversione in legge, l’approvazione definitiva da parte del Parlamento e la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
FIR digitale: doppio binario fino al 15 settembre 2026
Secondo gli emendamenti approvati, fino al 15 settembre 2026 gli operatori obbligati all’uso dell’xFIR potranno continuare a utilizzare il formulario cartaceo in alternativa a quello digitale.
Si configura quindi un regime transitorio di doppio binario:
l’xFIR resta lo strumento di riferimento del sistema;
il FIR cartaceo può essere utilizzato in alternativa, su scelta dell’operatore obbligato.
Emendamenti
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. A decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo
Geolocalizzazione: slitta il requisito per la categoria 5
Altro intervento significativo riguarda la geolocalizzazione dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi.
Il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione costituisce requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali viene differito dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026.
Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all’articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006.
Emendamenti
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Il termine di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
5-ter. Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-bis del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all’articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Trasmissione dei dati xFIR: sanzioni differite
Gli emendamenti incidono anche sul regime sanzionatorio relativo alla trasmissione dei dati contenuti negli xFIR al RENTRI.
Dal 15 settembre 2026 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite dal secondo periodo comma 10 dall’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006.
Emendamenti
13.41. (nuova formulazione)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all’articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026».
5-ter. Il comma 2-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è abrogato.
Tuttavia, come detto, il provvedimento è attualmente all’esame della Camera in prima lettura e dovrà successivamente passare al Senato per la seconda lettura e pertanto, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, restano pienamente vigenti le scadenze attualmente previste dal regolamento RENTRI e gli operatori sono tenuti a rispettare il calendario originario.
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