Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi della flat tax

Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi della flat tax

Analisi delle caratteristiche e dei vantaggi per professionisti e imprese della flat tax e novità del regime forfettario agevolato per il 2026

Il regime forfettario è un regime semplificato di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa.

Introdotto per la prima volta con la legge di bilancio 2015 il regime forfettario è stato più volte semplificato ed esteso.

In questo articolo analizziamo le caratteristiche del regime forfettario, cercando di valutare l’effettiva convenienza anche alla luce delle più recenti novità.

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Le novità 2026 per i forfettari

Soglia da lavoro dipendente a 35mila euro

La Legge di Bilancio prevede, anche per il 2026, l’innalzamento da 30 mila a 35mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell’anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfettario.

Meno tasse sui rimborsi spese

A partire dal 1° gennaio 2025 le partite IVA in regime forfettario non dovranno più versare le tasse sui rimborsi spese, come quelle per viaggi, vitto e alloggio sostenuti per lo svolgimento degli incarichi e analiticamente addebitati ai clienti.

La novità è contenuta nella norma di revisione del regime IRPEF/IRES 2025 che ha modificato l’articolo 54 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

Il comma 1 del nuovo articolo 54-ter prevede l’indeducibilità delle citate spese rimborsate e riaddebitate salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 5 con riferimento a quelle non rimborsate da parte del committente per una serie specifica di casi.

Viene pertanto eliminata l’attuale criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall’esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente.

Prima della riforma, mentre per i contribuenti in “regimi ordinari” il concorso dei rimborsi alla formazione del reddito subiva a livello fiscale la neutralizzazione generata dalla deducibilità di tali spese in capo al professionista, il regime agevolato non prevedeva la possibilità di dedurre analiticamente i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività, essendo questi già considerati indirettamente nell’abbattimento prodotto dall’applicazione dei coefficienti di redditività sui compensi prodotti ed incassati nell’anno.

In virtù dell’equiparazione tra ordinari e forfettari evidenziata anche nella circolare 58/E del 2001 sia nella 5/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento contabile/fiscale lato “attivo” dei rimborsi, la nuova gestione dei rimborsi è applicabile anche ai contribuenti in regime forfettario.

Per effetto delle nuove disposizioni, pertanto, i forfettari non dovendo più “dichiarare” come compensi i rimborsi analiticamente addebitati non subiranno più la penalizzazione fiscale generata dall’impossibilità di dedurre tali costi.

Fattura semplificata

Dal 1° gennaio 2025 – come previsto dal D.Lgs. 180/2024 – le Partita IVA in regime forfettario possono emettere la fattura in forma semplificata anche oltre i 400 euro (tranne le eccezioni: cessioni intraunionali e mancanza dei requisito della territorialità).

Forfettari fuori dal Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Nel correttivo al decreto attuativo della delega fiscale è prevista l’esclusione dal concordato preventivo delle partite Iva in regime forfettario. Termina quindi la sperimentazione avviata lo scorso anno per il solo anno d’imposta 2024 per i contribuenti in Flat tax.

Per queste partite Iva il decreto, oltre all’esclusione dal concordato prevede anche un’altra novità di rilievo. Alla luce del fatto che la classificazione dei codici Ateco 2025 individua attività economiche con criteri e denominazioni differenti dall’attuale tabella dei coefficienti di redditività, i forfettari dovranno continuare a utilizzare la classificazione indicata dai codici Ateco 2017 almeno fino a quando non saranno definitivamente elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione Ateco 2025.

Contratti misti

La Legge 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 e in vigore dal 12 gennaio 2025 – introduce importanti novità sull’applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti.

L’art. 17 stabilisce che la causa ostativa contenuta nell’art. 1, comma 57 lett. d-bis), della Legge 190/2014 – secondo cui “non possono avvalersi del regime forfettario (…) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni” – “non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d’opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale”.

Inoltre, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, la causa ostativa di cui alla lett. d-bis) citata non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti dai contratti di prossimità di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).

Le previsioni del comma 1 dell’art. 17 della Legge 203/2024 trovano applicazione “esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro”.

Sono disponibili per il download gratuito:

il testo ufficiale della legge 203/2024
le indicazioni INL 9740/2024 sulla legge 203/2024

Cos’è il regime forfettario agevolato (o flat tax)?

Il regime forfettario 2025 (o flat tax) è una tassazione agevolata che prevede l‘applicazione di un’aliquota al 5% o al 15% fino ad 85.000 euro di ricavi. La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.

Con la Circolare 32/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle più recenti modifiche della disciplina del regime fiscale agevolato.

Oltre ad una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfettario.

Chi può accedere al regime forfettario?

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione:

che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), così elevata dalla legge di Bilancio 2023 e confermata dalla legge di Bilancio 2024;
che abbiano sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Va specificato che:

non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore;
quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate;
concorrono alla determinazione del limite gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari;
non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione;
rilevano nel calcolo del limite per i beni in locazione finanziaria il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto;
i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Chi non può accedere al regime forfettario?

Non possono avvalersi del regime forfetario:

i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

L’iscrizione all’AIRE comporta la cessazione immediata del regime agevolato?

Un ingegnere, che si è avvalso dei benefici fiscali previsti dal regime forfettario riferisce di essere iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) con decorrenza 15 maggio 2024, benché l’esito della richiesta d’iscrizione gli sia stato comunicato a febbraio 2025.

Essendo venuto meno uno dei requisiti che consente di beneficiare del predetto regime di favore – essere residente in Italia chiede di sapere se, e con quali modalità, dovrà ”correggere” le fatture emesse, nel corso dell’anno 2024, senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto, nel rispetto di tale regime fiscale.

Con la Risposta n. 149/2025 l’Agenzia delle Entrate precisa che l’unica causa di cessazione ”immediata” del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.

Il sopraggiungere, invece, di una delle ulteriori ”cause ostative” enucleate dal predetto comma 57 – tra cui lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano ¬ determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo.

Ciò premesso, si ritiene che, l’iscrizione all’A.I.R.E. con decorrenza 15 maggio 2024 e, quindi, il verificarsi della causa di esclusione prevista dal citato comma 57, lettera b), non abbia prodotto la fuoriuscita immediata (già dal periodo d’imposta 2024) dell’istante dal regime fiscale agevolato, sicché lo stesso, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve ”correggere”, come ipotizzato, le fatture già emesse, nel corso dell’anno 2024, senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto.

Quali vantaggi prevede il regime forfettario?

Il regime forfettario dà diritto a fruire di una tassazione agevolata, una flat tax con imposta sostitutiva pari al 15%. 

Più precisamente, i soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile secondo il criterio di cassa, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta le percentuali di redditività che variano dal 40 per cento all’86 per cento, in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di imprese familiari:

l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore;
i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente;
l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo;
il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito.

Per i primi 5 anni di attività l’imposta scende al 5% a patto che:

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

Spetta l’aliquota al 5% esclusa se si proviene dall’ordinario?

Non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 226/2024 in risposta al quesito di un contribuente che ha avviato nel mese di maggio dell’anno x una attività di lavoro autonomo e fino a luglio dello stesso anno ha prestato attività come dipendente.

Secondo il Fisco, in questo caso il contribuente non può fruire dell’aliquota agevolata del 5% prevista dal comma 65 dell’art 1 della Legge 190/2014 sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività, poiché tale norma richiede che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in qualità di dipendente o di autonomo.

In relazione a tale previsione, la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 5, ha chiarito che:

[…] il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività;
[…] la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative;
ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

In relazione al quesito formulato dalla Contribuente, si ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva).

Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Come viene trattato fiscalmente l’importo della marca da bollo addebitata in fattura da un professionista in regime forfettario?

L’imposta di bollo addebitata in fattura è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Infatti, fermo restando che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta.

In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 190/2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito (risposta n. 428/2022).

Riduzione contributi in regime forfettario: chi può accedere e cosa prevede la legge

La Legge 190/2014 prevede una diminuzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti per gli autonomi che:

applicano il regime forfettario;
sono iscritti alla gestione IVS INPS come artigiani o commercianti.

L’agevolazione non riguarda quindi i professionisti iscritti a casse previdenziali autonome (come architetti o ingegneri) e coloro che versano alla gestione separata INPS, per i quali non è prevista alcuna riduzione analoga.

il taglio del 35% si applica sia alla contribuzione fissa trimestrale calcolata sul reddito minimale che alla quota eccedente determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

La riduzione contributiva in regime forfettario non può essere cumulata con altre agevolazioni previdenziali. In particolare, non è compatibile con lo sconto INPS del 50% previsto per artigiani e commercianti che hanno iniziato l’attività nel 2025, introdotto dalla L. n. 207/2024.

Per accedere allo sconto è necessario trasmettere un’istanza all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno.

Come si calcola la flat tax?

Nel regime forfettario, si applica la percentuale di tassazione del 15% o del 5% per i primi 5 anni se hai avviato una nuova attività.

La base imponibile è determinata moltiplicando il complesso delle somme percepite dal soggetto a titolo di ricavi o compensi per un determinato coefficiente di redditività.

Il coefficiente redditività varia a seconda dell’attività svolta ed è individuato sulla base del codice ATECO, come indicato nella seguente tabella:

Gruppo/Settore
Codici Attività ATECO
Coefficiente di redditività

Industrie alimentari e delle bevande
(10-11)
40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45- (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.81
40%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55-56)
40%

Commercio ambulante di altri prodotti
47.82-47.89
54%

Intermediari del commercio
46.1
62%

Altre attività economiche
(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (53-58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) (94-95-96) – (97-98) – (99)
67%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)
78%

Costruzioni e attività immobiliari
(41-42-43) – (68)
86%

Ai fini del calcolo dell’imposta dovuta, dal reddito imponibile determinato forfettariamente sarà possibile dedurre i contributi previdenziali obbligatori.

 

Quali semplificazioni prevede il regime forfettario?

Ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta l’esclusione:

dell’applicazione dell’imposta in rivalsa all’atto della certificazione dei corrispettivi oppure dei ricavi e dei compensi;
dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

È, inoltre, previsto l’esonero dai seguenti adempimenti:

liquidazione e versamento dell’IVA, salva l’ipotesi di acquisti dall’estero o di acquisti soggetti al reverse-charge;
registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti;
tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Inoltre, i contribuenti in regime forfetario:

non sono soggetti alla ritenuta d’acconto relativamente ai ricavi o compensi percepiti; a tal fine, questi attestano ai propri committenti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva ed esplicitano in fattura l’applicazione del regime forfetario;
non sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte con riferimento agli emolumenti corrisposti e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermi restando gli obblighi di operare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e a essi assimilati;
sono esonerati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Dal 1° gennaio 2025, inoltre, i soggetti che si avvalgono del regime forfettario possono emettere fattura semplificata anche per operazioni di valore complessivo superiore a 400 euro.

È quanto previsto dal D.Lgs. 180/2024 (in Gazzetta il 30 novembre 2024) nell’ambito delle misure di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, così come modificata dalla direttiva 2020/285. Occorre precisare che:

la semplificazione opera laddove esiste un obbligo di emissione della fattura;
il regime di franchigia resta una facoltà del contribuente e non opera in automatico.

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Quali svantaggi ha il regime forfettario?

Per le sue stesse caratteristiche, l’applicazione del regime forfettario implica alcuni svantaggi:

non detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti;
non deducibilità dei costi reali (ininfluenti ai fini del reddito, in quanto calcolati forfettariamente in base all’attività);
limitazione sui dipendenti (i compensi erogati non possono superare complessivamente i 20.000 € annui);
nessuna detrazione (a parte i contributi obbligatori versati)

Quali adempimenti vanno rispettati anche dai forfettari?

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

osservare l’obbligo di fatturazione elettronica;
numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
certificare i corrispettivi;
integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

I forfettari hanno l’obbligo di fatturazione elettronica?

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di emettere fattura elettronica riguarda tutti i soggetti che adottano il regime forfettario.

Come si accede al regime forfettario?

I contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, per accedere al regime forfettario, devono inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).

L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Come si esce dal regime forfettario?

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Quando si esce dal regime forfettario?

Il regime forfetario cessa di avere applicazione:

quando si supera la soglia di 85.000 euro
Il superamento della soglia di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Ciò implica, ai sensi dell’ art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972, la rettifica dell’imposta non detratta, riguardante sia i beni dell’attivo circolante e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al termine dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario, sia i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, qualora non siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni. Tale rettifica deve essere effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie (Circolare 32/2023 dell’Agenzia delle Entrate);
quando si supera la soglia di 100.000 euro
Il superamento del limite di 100.000 euro comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di
rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario.

Risposta AE 68/2026 – L’incasso di somme non dovute non fa saltare il regime forfettario

Con la Risposta n. 68/2026, l’Agenzia delle Entrate (rettificando una sua precedente e più restrittiva interpretazione, la n. 26/2026) ha stabilito un principio di equità e buon senso: le somme erroneamente percepite e successivamente restituite non concorrono a formare il limite degli 85.000 euro.

L’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, ai fini della verifica della soglia, occorre considerare i compensi effettivamente spettanti al professionista. Se il superamento del limite è causato esclusivamente da somme erogate per errore e restituite nell’anno successivo, il contribuente non decade dal regime forfettario.

Il fatto che il committente non rettifichi la Certificazione Unica non preclude al professionista la possibilità di determinare il proprio reddito reale e mantenere il regime agevolato, purché si abbiano le prove documentali dell’errore e della restituzione.

Nel caso specifico, la professionista può quindi continuare ad applicare il regime agevolato anche per l’anno 2025, poiché la condotta che ha generato il superamento della soglia non è a lei imputabile ed è stata sanata con la restituzione degli importi.

L’Agenzia fornisce anche le istruzioni operative per recuperare l’imposta sostitutiva versata sulle somme indebitamente percepite nel 2024. Il professionista ha a disposizione due strade alternative:

dichiarazione integrativa: presentare una dichiarazione integrativa del Modello Redditi 2025 (anno d’imposta 2024), indicando nel quadro LM solo i compensi effettivamente spettanti (al netto di quelli restituiti nel 2025). In questo modo emergerà un credito d’imposta pari alla maggiore imposta sostitutiva versata.
istanza di rimborso: presentare una formale istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, allegando tutta la documentazione probatoria (bonifici di restituzione, comunicazioni con il committente, ecc.).

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