Recupero ambientale R10 e rifiuti di cava: quando si applica il Decreto Inerti?

Recupero ambientale R10 e rifiuti di cava: quando si applica il Decreto Inerti?

Interpello MASE: chiarimenti su recupero ambientale R10 senza adeguamento al D.M. 127/2024 e applicabilità del D.Lgs. 117/2008 ai rifiuti derivanti da attività estrattive

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato una risposta a interpello presentato dalla Provincia di Como ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, fornendo importanti chiarimenti interpretativi sulla disciplina applicabile al recupero degli inerti. Il quesito nasce da alcune criticità operative riscontrate nella gestione dei rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione, demolizione ed estrazione. In particolare, sono state sottoposte al Ministero due questioni interpretative:

l’ammissibilità delle procedure semplificate per il recupero ambientale R10 in assenza di conformità al D.M. 127/2024 o se sia obbligatorio per l’operatore rispettare tutti i requisiti previsti dal D.M. per il recupero (R5);
l’applicabilità del D.Lgs. 117/2008 ai rifiuti derivanti dal trattamento di materiali di cava estratti in un sito diverso da quello in cui avviene la lavorazione.

La risposta ministeriale, formulata anche sulla base del parere tecnico di ISPRA, fornisce indicazioni utili per l’interpretazione coordinata delle norme vigenti.

Quadro normativo di riferimento

Il chiarimento ministeriale si inserisce in un contesto normativo articolato che coinvolge diversi provvedimenti fondamentali nella disciplina della gestione dei rifiuti. Tra i principali riferimenti normativi richiamati nel documento figurano:

il D.M. 127/2024, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale;
il D.M. 5 febbraio 1998, che individua le tipologie di rifiuti non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate di recupero;
il D.Lgs. 152/2006, in particolare l’articolo 184-ter che stabilisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto;
il D.Lgs. 117/2008, che recepisce la direttiva europea sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

L’interpello si concentra sull’interazione tra queste norme e sulla corretta applicazione nei casi concreti di recupero degli inerti.

Si può effettuare il recupero ambientale R10 degli inerti senza rispettare i criteri del D.M. 127/2024?

Il primo quesito riguarda la possibilità di effettuare operazioni di recupero ambientale (R10) della tipologia 7.1 del D.M. 5 febbraio 1998 mediante procedura semplificata anche in assenza di adeguamento ai criteri previsti dal D.M. 127/2024.

Il Ministero chiarisce che il D.M. 127/2024 stabilisce i criteri tecnici per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti, che, una volta trattati secondo tali criteri, diventano “aggregato recuperato”. Questo materiale può essere utilizzato esclusivamente per specifiche destinazioni, tra cui:

recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
realizzazione di rilevati per opere di ingegneria civile;
sottofondi stradali, ferroviari o aeroportuali;
produzione di miscele legate con leganti idraulici;
produzione clinker per cemento;
produzione di cemento.

Il decreto prevede inoltre che gli impianti che producono aggregato recuperato debbano adeguarsi ai criteri tecnici previsti, aggiornando comunicazioni o autorizzazioni entro i termini stabiliti.

Il Ministero evidenzia che, quando esistono criteri specifici nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto, come nel caso introdotto dal D.M. 127/2024, tali criteri devono essere applicati.

Di conseguenza, le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi integralmente solo in assenza di criteri End of Waste specifici, come previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Nel caso dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, i criteri sono ora disciplinati dal D.M. 127/2024.

Il recupero ambientale previsto al punto 7.1.3, lettera b), dell’Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 (tutte le tipologie rientrano tra i rifiuti individuati dall’Allegato 1, lettera a, del D.M. 127 del 2024 ad eccezione del codice 170802) è subordinato alla produzione di materia prima secondaria ottenuta tramite specifici trattamenti meccanici, come macinazione, vagliatura e selezione granulometrica.

Secondo il Ministero, tali trattamenti devono essere valutati alla luce dei criteri stabiliti dal D.M. 127/2024; ne consegue che l’utilizzo dei materiali per recupero ambientale richiede l’adeguamento ai criteri End of Waste previsti dal nuovo decreto, secondo le modalità stabilite dall’articolo 8 dello stesso.

Quale disciplina normativa si applica ai rifiuti derivanti dal trattamento di materiali di cava estratti in un sito ma trattati in un impianto situato in un’area diversa?

Il secondo quesito affronta la disciplina applicabile ai rifiuti derivanti dal trattamento di materiali di cava.

Il caso specifico riguarda i limi prodotti dalla lavorazione di materiale estratto in un sito, ma trattato in un impianto situato in un’area diversa, con successivo utilizzo per il riempimento di vuoti di cava.

Il Ministero richiama innanzitutto l’articolo 185 (comma 2 lettera d)) del D.Lgs. 152/2006, secondo cui i rifiuti derivanti da attività di prospezione, estrazione e trattamento di risorse minerali sono esclusi dall’ambito della disciplina generale sui rifiuti, in quanto regolati da una normativa specifica: il D.Lgs. 117/2008. Tale norma disciplina la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, definiti come i rifiuti derivanti da:

prospezione o ricerca di risorse minerarie;
attività di estrazione;
trattamento e ammasso di materiali;
sfruttamento delle cave.

Questa norma si applica quando tali rifiuti sono gestiti all’interno del sito estrattivo o delle relative pertinenze, comprese le strutture di deposito.

Il concetto di “sito” non è limitato alla sola area di cava ma può includere, secondo l’interpretazione ministeriale già fornita in precedenti interpelli, anche impianti funzionalmente collegati al ciclo estrattivo e il Ministero chiarisce che la nozione di pertinenza deve essere intesa in senso tecnico e funzionale, non esclusivamente giuridico.

Rientrano quindi nel perimetro del sito estrattivo anche impianti situati all’esterno della cava ma:

necessari al ciclo estrattivo;
gestiti dallo stesso operatore o da consorzi di imprese estrattive;
destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti di estrazione.

In tali condizioni, i residui derivanti dal trattamento dei materiali sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti secondo il piano di gestione previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 117/2008.

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