RAEE e smaltimento dei pannelli fotovoltaici: tutte le modifiche al D.Lgs. 49/2014
Chiarimenti sui “RAEE storici” (esclusi i FV), precisazioni sulle date-chiave per la gestione del fine vita e il riconoscimento degli oneri, aggiornate le regole di marcatura
Chi progetta, dirige lavori o gestisce interventi su impianti fotovoltaici (soprattutto in ambito revamping e sostituzioni) sa che la parte “RAEE” non è solo un adempimento ambientale: impatta su responsabilità, costi, tracciabilità dei moduli, gestione documentale e perfino sull’operatività con GSE negli impianti incentivati.
Con il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2 (attuazione della Direttiva (UE) 2024/884) il legislatore interviene direttamente sul “testo base” italiano dei RAEE, cioè il D.Lgs. 49/2014, introducendo modifiche mirate che toccano in modo esplicito anche i pannelli fotovoltaici.
L’elemento più rilevante, per chi opera su impianti FV, è la separazione netta tra “RAEE storici” e pannelli fotovoltaici, accompagnata da una chiarificazione normativa su: chi paga la gestione dei RAEE da FV (produttori, da una certa data) e da quando si applicano specifici obblighi di marcatura e relativi standard tecnici aggiornati.
Il decreto chiarisce, inoltre, che l’onere finanziario per la gestione del fine vita è a carico dei produttori per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.
Le novità non sono tanto “procedurali”, quanto di stabilizzazione normativa: ciò che prima era in parte “guidato” da prassi e istruzioni, ora viene reso più chiaro nella fonte primaria.
Di seguito l’elenco “per articoli” delle modifiche al D.Lgs. 49/2014, così come risultano dal testo del D.Lgs. 2/2026. Disponibile per la consultazione anche il testo del provvedimento che riporta nelle note il testo aggiornato della norma originaria.
Download GratuitoD.Lgs. 2/2026 – RAEE e fotovoltaico: modifiche al D.Lgs 49/2014
Nuova definizione di “RAEE storici”
Il D.Lgs. 2/2026 sostituisce l’art. 4, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 49/2014, ridefinendo i “RAEE storici” come quelli derivanti da AEE immesse sul mercato entro determinate date, ma “diverse dai pannelli fotovoltaici”.
In pratica, i pannelli FV vengono esplicitamente esclusi dalla nozione di “RAEE storici”, chiarendo che seguono un perimetro dedicato.
In dettaglio, sono definiti RAEE storici quelli derivanti da:
apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;
apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.
Finanziamento RAEE domestici: coordinamento con la nuova definizione e “date spartiacque”
Il D.Lgs. 2/2026 interviene sull’art. 23 del D.Lgs. 49/2014 in due punti:
al comma 1 inserisce il richiamo formale ai “RAEE storici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera o)”;
al comma 2 precisa che il regime di finanziamento riguarda i RAEE derivanti da AEE:
di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse dopo il 13 agosto 2005;
e anche tutte le altre AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) (sempre diverse dai pannelli fotovoltaici) immesse sul mercato dal 15 agosto 2018.
Finanziamento RAEE professionali: allineamento a definizione RAEE storici e “open scope”
Anche l’art. 24 del D.Lgs. 49/2014 viene aggiornato:
al comma 2 si chiarisce che l’onere del produttore riguarda i RAEE professionali originati da AEE:
art. 2, comma 1, lett. a) diverse dai pannelli FV, immesse dopo 13 agosto 2005;
e art. 2, comma 1, lett. b) (sempre diverse dai pannelli FV) immesse dal 15 agosto 2018;
viene aggiornato anche il riferimento temporale (“dalle predette date”), coerente con la doppia soglia.
Il detentore interviene solo nei casi residuali.
Responsabilità di finanziamento dal 13 agosto 2012
Il D.Lgs. 2/2026 modifica l’art. 24-bis, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 49/2014 stabilendo espressamente che:
il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori per le AEE FV immesse sul mercato dal 13 agosto 2012;
ciò vale indipendentemente dall’origine domestica o professionale.
È una precisazione normativa molto “operativa” perché definisce in modo secco soggetto obbligato e data di decorrenza per il FV.
Marcatura produttore: decorrenze specifiche per FV e aggiornamento norme tecniche
Il D.Lgs. 2/2026 aggiorna l’art. 28 del D.Lgs. 49/2014 su tre aspetti:
al comma 1 aggiunge che per i pannelli fotovoltaici l’obbligo di marcatura si applica a quelli immessi sul mercato dal 13 agosto 2012; inoltre, per le AEE “lett. b)” (che non rientrano in “lett. a)”), l’obbligo vale dal 15 agosto 2018;
al comma 2 sostituisce gli standard tecnici di marcatura:
da CEI EN 50419:2006-05 a CEI EN 50419:2023-02;
da CENELEC EN 50419:2006-03 a CENELEC EN 50419:2022;
al comma 4 aggiorna il riferimento alla prova/durabilità della marcatura richiamando CEI 50419:2023-02.
Leggi l’approfondimento “Smaltimento pannelli fotovoltaici: norme su RAAE, procedura e costi”
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