Radon negli edifici pubblici: gli obblighi previsti dai CAM 2025

Radon negli edifici pubblici: gli obblighi previsti dai CAM 2025

Specifiche tecniche, livelli di concentrazione, programma di monitoraggio e verifica: le indicazioni fornite dai CAM Edilizia 2025 per la prevenzione del rischio radon nelle opere pubbliche

I CAM Edilizia 2025 (in vigore dal 2 febbraio 2026) introducono un cambio di paradigma nella gestione del rischio radon negli edifici pubblici, con requisiti tecnici e di monitoraggio più stringenti rispetto alle edizioni precedenti.

La prevenzione non è più soprattutto “a valle”, legata alla fase di esercizio e alle verifiche nei luoghi di lavoro, ma diventa un requisito da impostare “a monte”, in progettazione e in gara.

Il risultato è un quadro a “doppio binario” in cui il D.Lgs. 101/2020 resta il riferimento per obblighi minimi di legge e per le procedure di radioprotezione in esercizio e i CAM 2025 alzano l’asticella negli edifici pubblici chiedendo ai progettisti strategie e soluzioni anti-radon integrate nel progetto, spesso più stringenti e con un’applicazione più estesa.

Inoltre, tra i documenti del Piano di manutenzione dell’opera, compare un programma di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure anti-radon. Ecco cosa tecnici e progettisti devono sapere sull’argomento e come rispondere alle prescrizioni normative.

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Le prescrizioni sul radon nei CAM 2025

La prevenzione delle concentrazioni di Radon diventa requisito progettuale (non solo gestionale) e generalizzato

Le strategie e le tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas Radon all’interno dei locali destinati ad uso abitativo o di lavoro degli edifici sono uno dei criteri da rispettare per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi; più precisamente rientrano nelle clausole contrattuali dei CAM Edilizia 2025 tra le specifiche tecniche per gli edifici e altre opere o manufatti.

Il criterio relativo al radon (2.3.11) si applica obbligatoriamente a:

nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie, demolizioni e ricostruzioni.
interventi di restauro e risanamento conservativo.
manutenzione straordinaria, qualora i lavori coinvolgano strutture di locali a contatto (anche parziale) con il terreno.

I CAM edilizia 2025 chiedono di prevedere misure anti-radon già in fase progettuale e di documentarle, spostando responsabilità e scelte tecniche dentro il progetto e i documenti di gara (membrane “anti radon”, sistemi di ventilazione mirati a modificare i differenziali di pressione, ecc.).

Il progettista deve illustrare nella Relazione CAM di progetto le scelte tecniche effettuate per garantire il rispetto dei limiti di legge.

Il progetto deve integrare soluzioni progettuali e costruttive capaci di contenere e limitare l’accumulo di gas Radon negli ambienti adibiti ad abitazione o ad attività lavorative. Tali misure possono essere coordinate con gli interventi di efficientamento energetico dell’edificio, prevedendo, ad esempio, l’impiego di specifiche membrane anti-Radon e sistemi di ventilazione adeguati, studiati per regolare i differenziali di pressione tra interno ed esterno dell’edificio.

In caso di mancata applicazione, è necessaria una giustificazione tecnica documentata. Inoltre, per gli edifici in cui è prevista la progettazione in BIM, il modello deve implementare le informazioni relative ai componenti utilizzati per la mitigazione e la manutenzione futura.

Le tecniche devono rispettare il Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR) 2023-2032 e le indicazioni della norma UNI ISO 11665-8. Per dimostrare la salubrità, il progettista può fare riferimento a protocolli internazionali come WELL® o nazionali come Biosafe®, limitatamente ai criteri relativi alla qualità dell’aria e al radon.

CAM 2025 vs. D.Lgs. 101/2020

I CAM 2025 adottano un approccio universale, applicando il criterio radon a prescindere dall’inquadramento territoriale (es. aree prioritarie).

Nel D.Lgs. 101/2020, invece, la logica è prevalentemente operativa e in esercizio: misurazioni, valutazioni e azioni correttive si concentrano su luoghi di lavoro e abitazioni, con un impianto che si attiva soprattutto in base a condizioni e procedure definite dalla norma. inoltre, il D.Lgs. 101/2020, invece, attribuisce alle Aree Prioritarie un ruolo centrale nell’attivazione di diversi obblighi e programmi. Per chi progetta opere pubbliche, questo significa che le misure anti-radon possono diventare necessarie anche quando, in senso stretto, il decreto non imporrebbe interventi specifici.

Il criterio si applica in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione indipendentemente dalla zona in cui ricade l’edificio; quindi, non esclusivamente nelle aree prioritarie definite ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 101/2020, ove queste siano già state determinate. Il radon, infatti può provenire principalmente dal terreno sottostante l’edificio, ma la sua capacità di accumularsi nei luoghi chiusi dipende principalmente dalle caratteristiche costruttive degli stessi.

Nel D.Lgs. 101/2020, invece, la soglia di riferimento cambia in base a casi e contesti (con una distinzione che, per gli edifici esistenti e per molti luoghi di lavoro, porta spesso a un riferimento più alto). Per gli edifici pubblici che sono anche luoghi di lavoro, i CAM possono tradursi in un target progettuale più complesso, con implicazioni su soluzioni tecniche, dettagli costruttivi, ventilazione, tenuta e predisposizioni impiantistiche.

Un valore-obiettivo CAM più severo: 200 Bq/m³ come riferimento operativo

Il livello massimo di riferimento, espresso in termini di concentrazione di attività media annuale di Radon in aria deve essere pari a 200 Bq/m3 in armonia con il Livello di Riferimento stabilito ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 101/2020, n. 101 per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024.

Cosa succede se la misura supera 200 Bq/m³?

Qui i CAM lasciano zone grigie: chiedono la misurazione, ma non definiscono in modo puntuale la gestione degli esiti e la traduzione contrattuale (varianti, penali, obbligo di ulteriore mitigazione, ecc.). Resta quindi aperto il punto più sensibile: 200 Bq/m³ è un vincolo “da raggiungere” o un obiettivo di ottimizzazione? E come si coordina con la soglia “di azione” in radioprotezione prevista dal D.Lgs. 101/2020?

Misurazioni “di chiusura” a fine lavori: il progetto deve prevederle

La conformità non si limita alla fase di progetto, ma si estende all’intero ciclo di vita: i CAM 2025 richiedono misurazioni finali della concentrazione media annua a fine lavori, come elemento di verifica del criterio. Questo obbligo, per come è costruito, spinge il progettista a:

preimpostare strategia e predisposizioni;
pianificare la verifica e la documentazione in collaudo/chiusura del criterio.

Programma di monitoraggio verifica del Radon

Ove previsto dai CAM, al Piano di manutenzione dell’opera deve essere allegato un “programma di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione e riduzione del radon”.

Il documento ha lo scopo di garantire il controllo sistematico delle concentrazioni di radon negli ambienti di lavoro e di verificare nel tempo l’adeguatezza degli interventi adottati.

Il programma di monitoraggio è finalizzato a:

garantire la conformità normativa;
definire la strategia di misurazione più appropriata;
determinare le concentrazioni medie annue di radon;
individuare eventuali situazioni di superamento dei livelli di riferimento;
verificare l’efficacia delle misure adottate;
ridurre l’esposizione dei lavoratori;
definire la strategia di misurazione più appropriata.

Esso contiene la relazione tecnica di cui all’art.17 comma 6 del D. L.gs 101/2020 che deve essere rilasciata dai servizi di dosimetria (accreditati ai sensi dell’art. 155 del D. L.gs 101/2020) e sottoscritta dal Responsabile della misurazione  e dal Responsabile del rilascio dei risultati.

La relazione tecnica, a sua volta, deve riportare almeno le seguenti informazioni:

intestazione del servizio di dosimetria che rilascia la relazione;
identificazione univoca del documento (numero o codice progressivo e data);
dati anagrafici del committente (con codice fiscale o partita iva) e indirizzo;
identificazione univoca del punto di misura, con l’indicazione del locale e del piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano rialzato, ecc.);
associazione univoca dei punti di misurazione con il dispositivo di misurazione;
tecnica di misurazione utilizzata con eventuali riferimenti a norme nazionali o internazionali;
indicazione delle date di inizio e fine campionamento di ogni dispositivo di misurazione;
risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l’incertezza estesa associata;
eventuali note relative ai risultati;
firma del responsabile della misurazione e del responsabile del rilascio dei risultati.

Essa costituisce parte integrante anche del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008.

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Sovrapposizione di responsabilità negli edifici pubblici “luoghi di lavoro”

Negli edifici pubblici soggetti a CAM e contemporaneamente “luoghi di lavoro”, può crearsi un doppio binario:

misure e documenti “CAM” (fine lavori/chiusura criterio);
misure e adempimenti “D.Lgs. 101/2020” (in capo al datore di lavoro, con iter e comunicazioni dedicate).

PNAR e norme tecniche: CAM “agganciati” a riferimenti che evolvono

I CAM richiamano PNAR e norme tecniche per metodologie e monitoraggi. Se il rinvio non è “dinamico”, nel tempo può emergere un disallineamento: CAM, PNAR e norme tecniche possono aggiornarsi a velocità diverse, creando incertezza applicativa.

Tema
CAM edilizia 2025
D.Lgs. 101/2020
Differenza / Impatto pratico

Valore di riferimento (Bq/m³, media annua)
Obiettivo CAM: massimo livello di riferimento = 200 Bq/m³
Livelli di riferimento:
300 Bq/m³ (abitazioni esistenti),
200 Bq/m³ (abitazioni costruite dopo 31/12/2024),
300 Bq/m³ (luoghi di lavoro).
I CAM fissano un target uniforme e più stringente (200 Bq/m³), rispetto ai casi in cui il D.Lgs. ammette 300 Bq/m³.

Quando si applica
Applicazione a nuova costruzione e ristrutturazione edilizia
indipendentemente dalla zona (non solo aree prioritarie).
Prevede la logica delle aree prioritarie (individuate da Regioni/PA) per la gestione del rischio e delle priorità.
Nei CAM il requisito è generalizzato e diventa una prescrizione
progettuale “sempre valida”, non subordinata alla perimetrazione regionale.

Verifica post-intervento
Richiede misurazione della media annuale a fine lavori secondo Allegato II, Sezione I del D.Lgs. e tramite servizi di dosimetria (art. 155) con relazione tecnica.
Definisce il quadro e richiama indicazioni operative (Allegato II; riferimenti a norme tecniche
per le misurazioni).
Il CAM rende il tema contrattuale e verificabile in appalto: non solo misure di prevenzione, ma anche misura finale + documento a supporto.

Approccio: progetto + riduzione del rischio
Imposta un criterio orientato a mitigazione e controllo con
verifica strumentale.
Fornisce il quadro di sicurezza radiologica e gli strumenti/adempimenti di gestione del rischio.
Nei CAM l’attenzione è su prestazione finale e prova utile
per collaudo/accettazione lavori.

Riferimenti aggiuntivi (PNAR e norme tecniche)
Richiama esplicitamente PNAR 2023–2032 (D.P.C.M. 11/01/2024) e UNI ISO 11665-8 per le indagini negli edifici.
Il D.Lgs. definisce il quadro generale; PNAR è lo strumento di pianificazione dedicato.
I CAM “agganciano” il requisito anche a strumenti pianificatori e norme tecniche, rendendo più operativo il come progettare e verificare.

 

Leggi l’approfondimento: Rischio Radon: norme, tecniche costruttive e valutazione

 

 

 

 

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