Quando un errore formale non giustifica l’esclusione dalla gara d’appalto

Quando un errore formale non giustifica l’esclusione dalla gara d’appalto

Il principio del risultato negli appalti pubblici: il Consiglio di Stato privilegia un approccio sostanzialistico

Fino a che punto un errore formale può compromettere la partecipazione ad una gara d’appalto? Qual è il confine tra rispetto delle regole e interpretazione sostanziale della lex specialis? E in che modo si armonizza tutto questo con il principio del risultato introdotto dal D.Lgs. 36/2023?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1620 del 25 febbraio 2025, fornisce chiarimenti in merito, confermando un approccio sostanzialistico nella valutazione delle procedure di gara. I giudici hanno ribadito che il principio del risultato deve guidare l’azione amministrativa, anche in presenza di irregolarità di natura formale.

La controversia riguardava una gara per lavori di adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche in una scuola primaria. L’impresa seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo che l’ATI vincitrice avesse presentato un’offerta viziata da difformità formali: la mancata registrazione della società mandante nella piattaforma telematica, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da entrambi i componenti del raggruppamento e alcune incoerenze rispetto alla lex specialis.

Il tribunale amministrativo di primo grado aveva già adottato una lettura flessibile, ritenendo che tali difformità non potessero determinare automaticamente l’esclusione dalla gara. L’impresa ricorrente ha impugnato la sentenza, ma il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, superando “vuoti formalismi” al fine di tutelare l’interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile.

Il vizio formale, dunque, non è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’esclusione dell’ATI vincitrice. La procedura telematica di gara, garantendo tracciabilità e immodificabilità delle offerte, ha reso irrilevanti le irregolarità di natura meramente formale.

Il principio che emerge è chiaro: se un’irregolarità non compromette la trasparenza, la concorrenza o la validità dell’offerta, non può essere causa di esclusione.

Leggi l’approfondimento: Il principio del risultato secondo il nuovo codice appalti

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