Quando l’edilizia libera supera il limite?
Il Tar Marche chiarisce quali sono i limiti dell’edilizia libera, evidenziando quando serre, pergolati e piccoli manufatti richiedono un titolo edilizio e il rispetto dei vincoli paesaggistici
Nel dibattito in materia edilizia, il confine tra interventi realizzabili liberamente e opere soggette a titolo abilitativo continua a rappresentare uno dei temi più delicati e controversi. La nozione di edilizia libera, infatti, non coincide con una generica libertà di costruire manufatti di piccole dimensioni o realizzati con materiali leggeri, ma è il risultato di un equilibrio tra semplificazione amministrativa e tutela del territorio.
Serre, pergolati, tettoie, ricoveri per animali, recinzioni e piccoli depositi sono spesso ritenuti, nell’esperienza comune, opere “minori”. Tuttavia, la loro qualificazione giuridica dipende da elementi ben precisi: la temporaneità dell’esigenza che soddisfano, l’eventuale stabilità dell’installazione, la creazione di volumi o superfici utili, la presenza di vincoli urbanistici o paesaggistici sull’area interessata.
La disciplina vigente chiarisce che l’edilizia libera costituisce un’eccezione e deve essere interpretata in modo rigoroso. Anche interventi apparentemente modesti possono richiedere un titolo edilizio o un’autorizzazione paesaggistica quando determinano una trasformazione stabile del territorio o incidono su aree soggette a particolari tutele.
Comprendere dove si colloca il limite tra opera precaria e intervento edilizio vero e proprio è quindi fondamentale non solo per i tecnici e i professionisti del settore, ma anche per i privati che intendono realizzare piccoli manufatti su terreni agricoli o pertinenziali. A tal riguardo, risultano utili i chiarimenti che giungono dal Tar Marche con la sentenza n. 54/2026.
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Piccoli manufatti, opere leggere e precarie: quando non sono più “liberi”?
Le ricorrenti sono proprietarie di un terreno. A seguito di un sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale nel 2022, il Comune di riferimento ha accertato la presenza di numerosi manufatti ritenuti abusivi, tra cui:
serre in tubi metallici e PVC;
strutture in legno adibite a ripostiglio;
ricoveri per cavalli, capre e cani;
recinzioni metalliche;
manufatti destinati a magazzino e deposito attrezzi;
pergolati e tettoie con coperture in pannelli coibentati.
Con ordinanza del 2023, il Comune ha disposto la demolizione di tutte le opere e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ritenendo che si trattasse di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire.
Le proprietarie hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR Marche, sostenendone l’illegittimità sotto vari profili.
a) Primo motivo – Opere rientranti nell’edilizia libera
Le proprietarie sostengono che le strutture contestate rientrerebbero nell’ambito dell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, in particolare:
serre mobili stagionali;
pergolati;
ricoveri per animali domestici e da cortile;
recinzioni leggere;
piccoli manufatti accessori non stabilmente infissi al suolo.
Richiamano inoltre il Glossario dell’edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018), che include tra le opere realizzabili senza titolo alcuni manufatti di limitate dimensioni e privi di stabile ancoraggio.
Le ricorrenti evidenziano che il terreno è in parte coltivato a orto e in parte destinato ad allevamento amatoriale (cavallo, capre, animali da cortile, cani regolarmente registrati). Le strutture sarebbero dunque funzionali a tale attività e prive di impatto significativo.
Inoltre, affermano che una delle strutture (ripostiglio in legno) sarebbe stata nel frattempo rimossa.
b) Secondo motivo – Assenza di necessità di autorizzazione paesaggistica
Le ricorrenti contestano la necessità del nulla osta paesaggistico, ritenendo che:
le opere siano precarie e di modesta entità;
non vi siano opere murarie;
l’impatto paesaggistico sia nullo o trascurabile.
Sostengono inoltre che non vi sia incompatibilità con la destinazione agricola dell’area.
Contestano anche l’applicazione del vincolo della fascia di rispetto autostradale, osservando che solo alcune strutture ricadrebbero marginalmente nella fascia di rispetto e che si tratterebbe comunque di manufatti leggeri e facilmente amovibili.
c) Terzo motivo – Errata qualificazione dell’abuso
In via subordinata, le ricorrenti sostengono che, anche ove le opere non fossero edilizia libera, esse sarebbero comunque riconducibili a interventi soggetti a SCIA (art. 37 D.P.R. 380/2001), con conseguente applicazione di sanzione pecuniaria, e non alla più grave ipotesi di interventi in assenza di permesso di costruire, che comporta la demolizione (art. 31).
Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’ordinanza evidenziando che:
l’accertamento è stato preceduto da sopralluogo tecnico dettagliato, con rilievi fotografici e misurazioni;
le opere non presentano carattere di precarietà o stagionalità;
i manufatti comportano una trasformazione stabile del territorio.
In particolare, l’Amministrazione ha osservato che:
le serre non risultano stagionali né oggetto di rimozione periodica;
uno dei manufatti qualificato come “serra” è in realtà utilizzato come magazzino e ricovero trattore;
l’area non può considerarsi pertinenziale ad alcun edificio principale (presupposto richiesto per alcune ipotesi di edilizia libera);
le strutture realizzano volumi e superfici idonei ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi.
Il Comune ha inoltre sottolineato che:
l’area è soggetta a vincolo paesaggistico;
le opere non rientrano tra quelle escluse dall’autorizzazione paesaggistica (art. 149 D.lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017);
parte degli interventi ricade in fascia di rispetto autostradale, soggetta a inedificabilità assoluta.
Tar Marche: l’edilizia libera costituisce un’eccezione e deve essere interpretata restrittivamente. La precarietà non dipende dalla leggerezza dei materiali, ma dalla temporaneità dell’esigenza soddisfatta. Anche opere di modesta entità richiedono titolo edilizio se determinano una trasformazione stabile del territorio o ricadono in area vincolata
Il TAR Marche ha respinto integralmente il ricorso.
a) Sui limiti dell’edilizia libera
Il Tribunale ha affermato un principio centrale: la modesta entità di un manufatto non è sufficiente, di per sé, a farlo rientrare nell’edilizia libera.
In particolare:
le serre possono essere considerate edilizia libera solo se stagionali, mobili, prive di strutture murarie e funzionali all’attività agricola, con effettiva rimozione periodica. Nel caso concreto tali caratteristiche non risultavano dimostrate;
un manufatto adibito a magazzino o ricovero trattore non può essere qualificato come “serra agricola”;
le opere non erano collocate in un’area pertinenziale a un edificio principale, requisito richiesto per alcune categorie di edilizia libera (art. 6, lett. e-quinquies);
l’insieme delle opere determinava una trasformazione stabile e durevole del territorio, incompatibile con la nozione di interventi temporanei o precari.
Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche manufatti leggeri o prefabbricati richiedono titolo edilizio se destinati a soddisfare esigenze non meramente temporanee.
Di conseguenza, le opere rientravano nell’ambito dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 (interventi in assenza di permesso di costruire) e non nell’art. 37 (SCIA).
b) Sul vincolo paesaggistico
Il TAR ha chiarito che:
ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera SCIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesaggistica.
[…] l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata necessaria anche qualora le opere fossero state qualificabili di edilizia libera , poiché come condivisibilmente affermato “deve rilevarsi che l’art. 6, co. 1, d.P.R. 380/2001, prima di procedere all’elencazione degli interventi per i quali non è richiesto il rilascio di titolo abilitativo, fa salva, in ogni caso, l’applicazione delle “prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e … delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia […]
Ne consegue che:
anche le opere qualificabili come edilizia libera devono rispettare le normative di settore, inclusa quella paesaggistica;
l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 fa espressamente salve le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
in presenza di vincolo paesaggistico, è comunque necessaria l’autorizzazione preventiva.
L’assenza di autorizzazione comporta l’applicazione della sanzione demolitoria, anche se l’opera fosse astrattamente soggetta a SCIA.
c) Sulla fascia di rispetto autostradale
Il TAR ha affermato che nella fascia di rispetto vige un vincolo di inedificabilità assoluta, che impedisce la realizzazione di opere indipendentemente dalla loro qualificazione o consistenza.
Non è necessario accertare in concreto il rischio per la circolazione: la sola collocazione nella fascia comporta l’illegittimità.
Il ricorso è stato, quindi, respinto con conferma e legittimità dell’ordinanza di demolizione.
Download GratuitoSentenza Tar Marche 54/2026 – Limiti dell’edilizia libera
Per maggiore approfondimento, leggi: “Edilizia libera: elenco delle opere senza permessi“
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