Quando la sicurezza rimane solo “su carta”: le norme settoriali integrano la disciplina generale

Quando la sicurezza rimane solo “su carta”: le norme settoriali integrano la disciplina generale

Infortunio in una cava: il datore di lavoro  risponde in solido con gli altri garanti dell’inosservanza di misure organizzative di sicurezza e prassi contra legem:

L’infortunio oggetto della sentenza di cassazione penale 3198/2026 si verifica in una cava dove operava l’impresa appaltatrice degli imputati. Sul piazzale erano presenti due macchine sezionatrici a filo diamantato: un lavoratore avvia la prima macchina, quindi si dirige verso la seconda (ancora spenta) per metterla in funzione. In quel frangente si rompe il filo della prima macchina e l’operaio viene colpito da quattro “perline” (componenti del filo), riportando un grave trauma. La ricostruzione dà rilievo anche alle condizioni operative: il filo era in uso da circa un mese, usurato e già oggetto di tre “giunzioni”; era stata collocata una tavola di legno come riparo dell’area di passaggio, ma la dinamica mostra che tale misura non ha impedito l’evento.

Motivi di accusa

Agli imputati, quali datori di lavoro/amministratori, è contestato il reato di lesioni colpose gravi (artt. 113, 40 cpv., 590 c.p.), con colpa generica e violazioni del D.Lgs. 81/2008. Nello specifico sono accusati di:

non aver assicurato la formazione specifica per l’uso della “macchina a filo diamantato”;
non aver vigilato sull’uso coerente con il manuale d’uso;
aver consentito l’impiego con filo usurato e più volte riparato;
non aver valutato correttamente i rischi connessi alla possibile rottura del filo (poi avvenuta).

Le sentenze di merito (come riportato in Cassazione) concentrano poi l’attenzione sull’art. 71, comma 3, D.Lgs. 81/2008, ossia sulla mancata adozione delle misure necessarie a ridurre al minimo i rischi nell’uso delle attrezzature di lavoro, con particolare riferimento alle misure organizzative e tecniche.

Motivi di difesa

Il motivo di difesa più importante sostiene che, ridimensionati i profili di colpa specifica, residuerebbe essenzialmente la contestazione di aver consentito l’uso del macchinario con filo usurato e riparato, ma che il datore di lavoro non potrebbe rispondere dell’eventuale disapplicazione concreta delle misure, essendo queste state predisposte a livello apicale; si invoca, inoltre, la disciplina settoriale dell’attività estrattiva e la presenza di ulteriori figure (direttore responsabile, sorvegliante) cui farebbe capo l’attuazione operativa. In tale prospettiva, la difesa richiama la struttura delle figure prevenzionistiche tipiche del settore (titolare/sorvegliante/direttore responsabile) e sostiene che l’obbligo di vigilare sull’osservanza della regola organizzativa (es. presenza del secondo operatore) graverebbe sul sorvegliante e sul direttore responsabile.

Decisione della Cassazione

La Cassazione ritiene corretta la valutazione secondo cui le previsioni del Documento di Sicurezza e Salute (DDS) e le prescrizioni formalizzate hanno assunto carattere “meramente compilativo e cartolare”, rimanendo prive di concreta operatività; ciò in un contesto nel quale la pericolosità delle operazioni e l’uso contemporaneo di più macchine giustificavano la presenza di almeno due lavoratori per ciascuna macchina. Coerentemente, viene valorizzato il principio per cui il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi “contra legem”: l’ignoranza non esclude la colpa, potendo integrare essa stessa colpa per omessa vigilanza.

Mancata attuazione delle misure manutentive

La Corte conferma che l’addebito si fonda sulla mancata attuazione concreta delle misure organizzative e manutentive: tra gli elementi richiamati figurano criticità di manutenzione (es. rotaia dentata con denti mancanti e conseguenti “salti”), l’assenza di un libretto di controllo del filo diamantato per monitorarne usura/impiego, la collocazione ravvicinata delle macchine senza adeguate zone di rispetto, e la violazione della procedura che prevedeva due operatori (uno al comando pronto ad arrestare la macchina).

Nel caso specifico delle cave (e delle miniere), tra norme settoriali e disciplina generale prevenzionistica non vi è esclusione, ma integrazione: il rispetto delle prescrizioni speciali non elimina l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutela di sicurezza e salute dei lavoratori.

La Corte richiama, infine, un principio consolidato: se vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è destinatario “per intero” dell’obbligo di tutela; eventuali omissioni di altri garanti non elidono il nesso causale, potendo configurare concorso di cause.

Leggi l’approfondimento: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza

Appare evidente, quindi, che, in caso di infortunio, non basta avere procedure “sulla carta”: serve dimostrare valutazione del rischio, misure operative, controlli e vigilanza effettivi (es. manutenzione tracciata, istruzioni d’uso applicate, organizzazione del lavoro reale). Con il software DVR puoi strutturare e documentare in modo coerente: DVR e procedure operative, gestione e tracciabilità di attrezzature/manutenzioni, formazione/abilitazioni, controlli e verifiche periodiche, così da ridurre il rischio di prassi difformi e rafforzare la tua “prova” organizzativa in caso di contestazioni.

 

 

 

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