Quando la mancata nomina del coordinatore della sicurezza condanna il committente?
L’obbligo di nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prescinde dal numero di imprese presenti in cantiere contemporaneamente, quando viene disatteso..
La sentenza n. 4486/2021 della Corte di Cassazione analizza un tragico infortunio mortale, delineando i confini della responsabilità del committente in caso di omessa nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE). Analizziamo i fatti.
La dinamica dell’incidente
Il lavoratore stava applicando dei fogli di cellophane alle finestre situate al terzo piano di un edificio in ristrutturazione; per svolgere l’attività si era collocato su una porzione di impalcatura esterna priva di parapetto. Durante l’intervento perdeva la stabilità e precipitava su un balcone collocato due livelli più in basso, riportando lesioni mortali.
A chi viene attribuita la responsabilità?
Le indagini hanno evidenziato due profili di responsabilità:
all’appaltatore e datore di lavoro viene contestato di non aver predisposto idonee misure di protezione e prevenzione dei rischi;
al committente si addebita l’omessa nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dell’appalto: omissione che, secondo l’impostazione accusatoria condivisa dai giudici di merito, è causalmente connessa alla situazione di pericolo in cui operava il lavoratore al momento dell’infortunio mortale.
La Corte di merito, nel confermare la condanna nei confronti del committente, ha ritenuto sussistente in capo allo stesso una posizione di garanzia, con i relativi obblighi di sicurezza verso il lavoratore, escludendo al contempo che la condotta di quest’ultimo potesse qualificarsi come abnorme.
La difesa del committente
Il committente sostiene che, trovandosi in un cantiere sottosoglia, non era tenuto alla nomina di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in quanto sarebbe stato esonerato dagli obblighi dell’art. 3 comma 8 del D.Lgs. 494/1996 (all’epoca dei fatti vigente). Viene inoltre sottolineato il comportamento abnorme del lavoratore: egli avrebbe agito in modo imprudente, accedendo ad un’area (ponteggio senza piano di calpestio) esterna al rischio governabile dai garanti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte sottolinea che in un caso come quello appena esposto vale il principio, a più riprese ribadito dalla Corte di legittimità, secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza (di cui all’art. 90, D.Lgs. 81/2008 e precedentemente D.Lgs. 494/1996), é connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere; esso scatta non solo per la presenza contemporanea, ma anche per la presenza successiva di più imprese nel medesimo cantiere.
Nel caso in esame, era noto al committente che altre ditte sarebbero intervenute (es. per l’installazione degli infissi): il lavoratore è caduto da un ponteggio installato da una ditta in subappalto, confermando la pluralità di soggetti operanti.
Anche se si fosse trattato di un cantiere con una sola ditta, il committente sarebbe rimasto responsabile per l’omesso controllo in presenza di pericoli macroscopici.
La Cassazione ha pertanto confermato la condanna del committente, ribadendo che la funzione del coordinatore è proprio quella di verificare l’idoneità dei ponteggi e la sicurezza dei lavori in quota.
Perché la sentenza è ancora attuale?
L’attuale D.Lgs. 81/2008 ha recepito e integrato le disposizioni del precedente D.Lgs. 494/1996. Sebbene la norma sia cambiata, i principi sanciti dalla sentenza 4486/2021 restano un punto di riferimento fondamentale per la giurisprudenza attuale.
La sentenza 4486/2021 è considerata, pertanto, “attuale” e determinante per tre ragioni giuridiche fondamentali che superano il semplice dato normativo temporale:
la continuità del dovere di vigilanza del committente: la Cassazione ribadisce che il committente non può limitarsi a delegare i lavori all’appaltatore. Anche sotto il D.Lgs. 81/2008, il committente risponde dell’omesso controllo qualora le violazioni della sicurezza siano evidenti e macroscopiche, come nel caso di un ponteggio privo di parapetti. La sua posizione di garanzia è “alta” e persiste per tutta la durata del cantiere;
l’interpretazione del concetto di “Più Imprese”: un punto fondamentale della sentenza è che l’obbligo di nomina del CSE scatta alla previsione (anche solo contrattuale) che più ditte operino nel cantiere, anche in fasi diverse. Questo principio è stato integralmente trasportato nell’Art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Molti committenti privati credono ancora che, se le ditte non lavorano contemporaneamente, il CSE non serva; la sentenza chiarisce che tale interpretazione è errata e pericolosa;
la definizione di “Rischio Eccentrico” (Dottrina Thyssenkrupp): la sentenza applica il principio delle Sezioni Unite (sentenza Thyssenkrupp) sulla responsabilità del lavoratore. Resta attuale il concetto che l’errore o l’imprudenza del lavoratore (come salire su un ponteggio incompleto) non esonera il committente se il rischio non è “eccentrico”, ovvero totalmente estraneo alle lavorazioni prevedibili. Poiché il lavoro in quota è un rischio intrinseco dell’edilizia, la mancanza di coordinamento e di protezioni ricade sempre sotto la responsabilità dei garanti.
Leggi gli approfondimenti: Le responsabilità del committente: ruolo, vigilanza e adempimenti normativi, Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità
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