Quando il vicino può impugnare un’autorizzazione paesaggistica?

Quando il vicino può impugnare un’autorizzazione paesaggistica?

Il TAR Sicilia chiarisce la legittimazione ad agire dei proprietari vicini all’area interessata e i limiti dell’interesse a ricorrere in materia di vincoli paesaggistici

Il Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, (sentenza n. 414/2026), si è recentemente pronunciato su un ricorso volto a impugnare un’autorizzazione paesaggistica rilasciata per la delocalizzazione di un fabbricato.

Il caso analizzato specifica quando l’interesse a ricorrere si considera concreto e diretto e quali elementi devono essere dimostrati per rendere ammissibile il ricorso.

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Il caso

Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da due proprietari di immobili contro un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Assessorato regionale ai beni culturali e dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, relativa alla delocalizzazione di un fabbricato su un’area libera adiacente ai loro beni.

I ricorrenti contestavano l’atto sostenendo che mancassero i presupposti di fatto, che fossero travisati e che fosse violato il principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, nonché la legge regionale e il regolamento comunale sulla delocalizzazione dei volumi edilizi, evidenziando la presenza di vincoli idrogeologici e di rischio geomorfologico elevato e il contrasto con le prescrizioni del piano territoriale paesistico. Inoltre, lamentavano che il progetto prevedesse edifici in stile estraneo all’architettura locale tradizionale, caratterizzata da piccoli cubi abitativi, terrazzi loggiati, due elevazioni e cisterne interrate, mentre i fabbricati autorizzati non rispettavano tali caratteristiche. La parte controinteressata ha eccepito la mancanza di legittimazione e interesse a ricorrere dei ricorrenti, l’inammissibilità del ricorso rispetto all’autorizzazione paesaggistica per la sua natura endoprocedimentale e l’infondatezza del ricorso nel merito, mentre l’Assessorato regionale ha sottolineato che l’autorizzazione era stata rilasciata sulla base della documentazione presentata, ritenendo il progetto compatibile con i valori paesaggistici e le attività consentite, senza alterare i rapporti estetici e paesaggistici dell’area. A seguito dell’udienza preliminare, il Collegio aveva disposto accertamenti istruttori a carico dell’amministrazione, regolarmente ottemperati, e ha ascoltato le argomentazioni dei difensori delle parti prima di pronunciare la decisione.

Quando un vicino può fare ricorso contro un’autorizzazione paesaggistica o un intervento edilizio?

Il Tribunale ha posto il ricorso in decisione. Tenendo conto delle diverse eccezioni sollevate dalla parte controinteressata, il Collegio ha ritenuto fondato il profilo relativo all’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

L’autorizzazione paesaggistica ex 146, comma 4, D.Lgs. 42/2004, primo periodo ( ai sensi del quale “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”), pur costituendo un atto presupposto rispetto al permesso di costruire, è un provvedimento autonomo impugnabile esclusivamente da chi dimostri un pregiudizio concreto e diretto collegato agli interessi di tutela paesaggistica.

Ciò significa che l’interesse a ricorrere non può essere basato su ogni possibile lesione derivante dall’edificazione, ma solo su un pregiudizio reale e attuale che riguardi la sfera giuridica del ricorrente in relazione agli interessi specifici valutati dall’ente di tutela.

Nel caso in esame, i ricorrenti hanno fatto riferimento solo alla differenza stilistica del fabbricato rispetto agli altri edifici lungo la via, senza dimostrare alcuna lesione concreta della loro sfera giuridica; gli eventuali rischi idrogeologici o violazioni urbanistiche, inoltre, non rientrano tra gli interessi valutati dall’autorizzazione paesaggistica.

Anche l’aspirazione a mantenere l’armonia dell’architettura locale tradizionale non costituisce un danno diretto, trattandosi di scelte discrezionali dell’autorità di tutela. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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