Quando è possibile sostituire il progettista? I limiti fissati dal Consiglio di Stato

Quando è possibile sostituire il progettista? I limiti fissati dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha chiarito le condizioni entro cui è consentita la modifica soggettiva di un concorrente senza che ciò comporti ritardi nell’aggiudicazione dell’appalto, in conformità con il principio di risultato

Il nuovo Codice degli Appalti ha ampliato le possibilità di self-cleaning e di modifica dei soggetti coinvolti anche dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Tuttavia, esso stabilisce con fermezza che l’aggiudicazione non può essere posticipata per permettere a un operatore economico di superare eventuali ostacoli alla partecipazione alla gara.

Pertanto, se il progettista indicato non possiede i requisiti richiesti, la sua sostituzione deve avvenire su iniziativa dello stesso concorrente e, salvo diverse disposizioni del bando, entro il limite temporale inderogabile dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Eventuali ritardi non sono ammessi. In caso contrario, la stazione appaltante ha piena legittimità ad escludere il concorrente, come confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 14 febbraio 2025, n. 1226, che ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso in un appalto integrato.

I vincoli del Codice Appalti

Nel caso specifico, l’operatore economico aveva indicato per la progettazione un costituendo RTP, la cui capogruppo si era avvalsa di un’impresa ausiliaria per dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Tuttavia, il disciplinare di gara vietava esplicitamente il ricorso all’avvalimento.

Il ricorrente sosteneva che il progettista indicato avrebbe potuto essere sostituito anche in virtù degli articoli 97 e 104 del D.Lgs. 36/2023, essendo un professionista esterno incaricato della redazione del progetto esecutivo e non un operatore economico concorrente. A suo avviso, la modifica non avrebbe inciso sull’offerta, dato il valore ridotto della progettazione rispetto all’importo totale dell’appalto e la breve tempistica per la sua realizzazione. Tuttavia, in questo caso, non era stato attivato il soccorso istruttorio.

Il TAR aveva già respinto il ricorso in primo grado, ritenendo la sostituzione intempestiva perché avvenuta dopo l’aggiudicazione, nonostante il concorrente fosse già a conoscenza della causa di esclusione.

Anche il Consiglio di Stato ha confermato questa decisione. In particolare, ha sottolineato che, sebbene il Codice non preveda espressamente il divieto di avvalimento a cascata, l’art. 104, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti di limitarne l’utilizzo in determinati casi. Inoltre, la definizione di operatore economico contenuta nell’art. 1, lett. l, dell’allegato 1 al Codice è molto ampia, includendo anche soggetti che, come in questo caso, partecipano all’esecuzione dell’appalto.

In sintesi, la sostituzione del progettista è possibile solo entro i limiti temporali stabiliti, senza incidere sulle tempistiche di aggiudicazione. Oltre tale soglia, la stazione appaltante ha il diritto di escludere il concorrente senza possibilità di contestazione.

 

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