Quando è possibile limitare l’accesso alle offerte nelle procedure di gara?

Quando è possibile limitare l’accesso alle offerte nelle procedure di gara?

Un documento contiene know-how aziendale: è condizione sufficiente per giustificare la limitazione nell’accesso agli atti? Il tribunale di Trento risponde

Quando è possibile limitare l’accesso alle offerte nelle procedure di gara?

Secondo il Tribunale di Trento (sentenza 21/2026) il semplice fatto che un documento contenga know-how aziendale non è sufficiente come motivazione. L’operatore economico deve dimostrare in modo preciso che le informazioni siano effettivamente riservate e dotate di un concreto valore competitivo.

I giudici chiariscono anche l’ambito di applicazione del rito cosiddetto “super-accelerato” previsto dall’art. 36 del Codice, precisando che esso si attiva specificamente in presenza di decisioni espresse della stazione appaltante sulle istanze di oscuramento delle offerte, coeve alla comunicazione di aggiudicazione.

Qualora manchi una determinazione esplicita dell’amministrazione, rimane invece esperibile il rito ordinario ex art. 116 c.p.a., confermando la natura speciale e acceleratoria della nuova disciplina volta a deflazionare il contenzioso e garantire la celerità della procedura.

Oscuramento delle offerte e bilanciamento degli interessi

La vicenda esaminata dal giudice riguardava una procedura aperta per l’affidamento in concessione di un servizio, conclusasi con l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico che aveva ottenuto il punteggio complessivo più elevato. Al momento della presentazione dell’offerta e nella successiva fase di verifica di congruità, l’aggiudicataria aveva chiesto l’oscuramento di diverse parti della documentazione ritenute contenere segreti tecnici o commerciali.

A tal fine erano state depositate versioni delle offerte con alcune sezioni oscurate, accompagnate da dichiarazioni contenenti le motivazioni della richiesta di riservatezza. Al termine della procedura, tuttavia, la stazione appaltante ha accolto solo in parte tali richieste, ritenendo che molte delle informazioni indicate non presentassero caratteristiche di effettiva segretezza tali da giustificare una limitazione del diritto di accesso. Sono state quindi rese accessibili diverse parti dell’offerta tecnica ed economica, comprese alcune informazioni relative al piano industriale, al piano degli investimenti e ad altri elementi che l’operatore economico considerava riservati.

L’aggiudicataria ha contestato tale decisione sostenendo che:

la stazione appaltante non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria sulle ragioni della segretezza;
le informazioni contenute nei documenti costituirebbero know-how aziendale suscettibile di sfruttamento economico;
vi sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto alle richieste di oscuramento formulate dall’altro concorrente.

Perché il richiamo al know-how non è sufficiente

Il TRGA ha ribadito un principio: nelle gare pubbliche la trasparenza rappresenta la regola, mentre la sottrazione all’accesso costituisce un’eccezione che deve essere rigorosamente giustificata. Non è quindi sufficiente richiamare in modo generico il proprio know-how o fare riferimento, in termini ampi, all’organizzazione aziendale o alle procedure interne.

Per ottenere l’oscuramento è invece necessario individuare informazioni specifiche che:

abbiano un reale valore economico;
siano idonee a garantire un vantaggio competitivo nel mercato;
presentino un effettivo carattere di segretezza.

Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni rese dall’operatore economico non raggiungessero questo livello di precisione. Le motivazioni addotte si limitavano infatti a riferimenti generici all’attività aziendale e agli strumenti utilizzati, senza indicare con chiarezza quali fossero le conoscenze tecniche o le procedure realmente meritevoli di tutela.

Leggi l’approfondimento: Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti

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