Qual è il termine minimo per le integrazioni nelle pratiche di condono?

Qual è il termine minimo per le integrazioni nelle pratiche di condono?

In caso di richiesta di integrazione documentale per una domanda di condono, l’amministrazione comunale deve concedere un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. Un termine inferiore è considerato illegittimo e può invalidare il diniego di condono.

Il TAR Sicilia  ha emesso la sentenza n. 242/2025 in merito al ricorso di un privato cittadino contro il Comune di riferimento e la Regione Siciliana riguardante il diniego di condono edilizio e l’ordine di demolizione di un immobile.

La vicenda riguarda un villino per il quale la proprietaria aveva presentato domanda di condono nel 1986 per alcune difformità rispetto alla licenza edilizia del 1971.

Nel 2022, il Comune ha richiesto un’integrazione documentale entro 30 giorni, motivandola con il rischio idrogeologico elevato dell’area, ma la proprietaria ha presentato la documentazione solo nel febbraio 2023, dopo il rigetto dell’istanza già emesso a gennaio.

Il ricorso ha contestato la violazione del termine di 90 giorni previsto dalla legge per integrare la documentazione, l’errata applicazione del silenzio-assenso e l’eccesso di potere per l’insufficienza del termine concesso.

Il Comune ha invece sostenuto la legittimità del diniego, evidenziando il rischio franoso, la mancata risposta a precedenti richieste di integrazione e l’assenza del nulla osta idrogeologico.

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il diniego del condono per la riduzione illegittima del termine:

In proposito la giurisprudenza è concorde nel rilevare che l’autorità amministrativa, nel caso in cui riscontri l’eventuale incompletezza della documentazione offerta in comunicazione dal richiedente, prima di adottare l’atto finale, è tenuta ad invitare l’interessato a porvi rimedio, assegnando un congruo termine per ottemperare alla richiesta istruttoria”).

Tuttavia, ha respinto la tesi sulla formazione del silenzio-assenso, ritenendo che la domanda non fosse completa in origine per la mancanza del certificato di idoneità sismica.

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