Può fare richiesta di accesso agli atti l’operatore senza interessi legittimi nella gara?

Può fare richiesta di accesso agli atti l’operatore senza interessi legittimi nella gara?

Il Consiglio di Stato ha chiarito i limiti entro cui è possibile esercitare il diritto di accesso all’offerta tecnica ed economica, con particolare attenzione ai casi di affidamento diretto

La pubblicazione completa delle offerte è obbligatoria solo per i concorrenti che partecipano alla gara, con una particolare attenzione ai primi 5 classificati. Nel caso degli affidamenti diretti, invece, l’assenza di invito a presentare un’offerta non conferisce un interesse legittimo per accedere agli atti relativi all’offerta tecnica ed economica, in quanto si tutela la fiducia tra l’amministrazione e le imprese coinvolte.

Il Consiglio di Stato ha esaminato i limiti di accesso agli atti da parte di soggetti non qualificati con la sentenza n. 1353 del 18 febbraio 2025.

In un caso di indagine di mercato per un affidamento diretto, l’operatore economico (OE) ricorrente, che non era stato coinvolto nella procedura, ha richiesto l’accesso agli atti per verificare la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria. La società aggiudicataria si è opposta, sostenendo che la documentazione richiesta conteneva informazioni riservate, tutelate da segreti industriali e commerciali. L’amministrazione aveva parzialmente soddisfatto la richiesta, fornendo solo gli atti già pubblicati e oscurando le informazioni sensibili. Il ricorrente, insoddisfatto della risposta, ha impugnato la decisione, affermando di avere un interesse legittimo all’accesso ai sensi della legge n. 241/1990, come operatore attivo nel settore e potenziale partecipante a future gare.

Il TAR aveva respinto il ricorso, affermando che il ricorrente non aveva un interesse qualificato per accedere agli atti, né in base alla legge 241/1990 né come accesso difensivo.

Bisogna tener presente che:

i concorrenti non esclusi possono accedere agli atti tramite piattaforma digitale, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione;
i primi 5 hanno diritto ad un accesso più ampio, che include anche le offerte degli altri concorrenti;
i concorrenti devono giustificare eventuali richieste di oscuramento per proteggere i propri segreti tecnici e commerciali.

Il Consiglio di Stato ha concluso che non esiste un interesse legittimo all’accesso completo alle offerte, in quanto il caso riguardava un affidamento diretto senza una vera procedura di gara. L’operatore economico avrebbe potuto impugnare la scelta dell’affidamento, ma in assenza di un interesse legittimo, l’amministrazione ha correttamente concesso solo un “accesso civico generalizzato”, limitando la visibilità delle offerte.

 

Leggi l’approfondimento: Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti

 

 

 

 

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