Progettisti e installatori di impianti rinnovabili: il sistema di qualificazione e certificazione professionale
A stabilirlo è il documento “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili – ai sensi D.Lgs. 28/2011”, approvato dalla Conferenza Regioni e Province il 12 giugno 2014.
Il D.Lgs. 5/2026 (norma di recepimento della direttiva RED III sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili) interviene in modo sostanziale sul D.Lgs. 28/2011 modificando le norme sui sistemi di qualificazione degli installatori FER contenute nell’articolo 15 e nell’Allegato 4.
Prima di scoprire le novità facciamo un riepilogo…
Come funziona il sistema di qualificazione di progettisti e installatori di impianti rinnovabili
L’articolo 15 del D.lgs. 28/2011 prevede che la qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell’art. 4 del D.M. 37/2008:
diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.
Al comma 1-bis, l’art. 15 specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull’acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.
Si tratta di coloro che hanno un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un percorso formativo di qualificazione professionale della durata minima di 80 ore, come definiti dalle Linee guida in Conferenza delle Regioni del 12 giugno 2014.
Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 37/2008 devono frequentare percorsi di aggiornamento ogni 3 anni. La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.
La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
Come cambia il sistema di qualificazione degli installatori FER con il D.Lgs. 5/2026
A differenza della precedente stesura, focalizzata prevalentemente sugli installatori, il nuovo testo dell’art. 15 e dell’Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011 include esplicitamente i progettisti.
Inoltre, il perimetro tecnologico viene ampliato per includere:
sistemi di stoccaggio energetico (storage elettrico e termico).
punti di ricarica per veicoli elettrici che consentano la gestione della domanda (demand response).
Il nuovo comma 1 -ter prevede, infatti che “con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell’edilizia, nell’industria e nell’agricoltura, e per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, tenendo conto dei criteri indicati nell’allegato 4“.
Con il nuovo comma 4-ter, viene istituzionalizzato il ruolo della FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), incaricata di:
pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco dei soggetti certificati.
redigere una relazione annuale per verificare se il numero di tecnici qualificati è sufficiente a raggiungere i target del PNIEC.
L’Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011 è stato riscritto per alzare l’asticella della qualità formativa. Non è più sufficiente la teoria: i fornitori di formazione devono ora disporre di laboratori e attrezzature tecniche per garantire una reale formazione pratica. I corsi devono essere “brand-neutral” (non legati a specifici marchi) e modulari, per favorire l’aggiornamento continuo (lifelong learning).
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