Polizza catastrofale: per chi è obbligatoria e quali beni copre
Dal 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a sottoscrivere un’assicurazione per terremoti, alluvioni, frane. Cosa comporta la mancata copertura
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.
La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali, in linea con le pratiche già presenti in altri Paesi europei, consentirà alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.
La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 101 e successivi, della Legge di Bilancio 213/2023; la scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025.
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Obbligo di polizze catastrofali: pubblicato il decreto, ecco le regole per adeguarsi entro il 31 marzo
Imprese obbligate a sottoscrivere un’assicurazione per terremoti, alluvioni, frane. Cosa comporta la mancata copertura
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Si completa così il quadro normativo dell’obbligo di copertura assicurativa per gli immobili delle imprese previsto dalla legge 213/2023.
Come confermato dal Decreto Milleproroghe 2025 le imprese iscritte dovranno stipulare entro il 31 marzo contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Il decreto disciplina:
le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali;
le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.
Download GratuitoD.M. 18/2025 – Schemi di assicurazione dei rischi catastrofali
Polizza catastrofale: quali imprese sono soggette all’obbligo
L’obbligo di assicurazione riguarda sia le imprese italiane che quelle estere con una sede operativa stabile in Italia.
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Sono escluse dall’obbligo:
le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni ad titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato).
L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Quali bene copre la polizza catastrofale
La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:
terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali..
La polizza assicurativa non copre:
i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Quali eventi calamitosi e catastrofali sono indennizzabili
Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni, direttamente cagionati dai seguenti eventi:
alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione).
Non sono coperti:
i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma);
i danni indiretti relativi a perdite di guadagno o la perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption) da coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa;
i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o quelli a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.
Come sono determinati e aggiornati i premi della polizza catastrofale
Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, inoltre, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.
Entità del danno indennizzabile, massimali o limiti di indennizzo
Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Anche in questo caso, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale
Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Resta ancora da chiarire se tale requisito si applicherà anche alle imprese che hanno già ottenuto aiuti prima dell’entrata in vigore della norma. Un chiarimento ufficiale potrebbe arrivare tramite le FAQ pubblicate dagli enti competenti per l’erogazione dei fondi.
Inoltre, è plausibile che banche e istituti di credito incentivino la sottoscrizione di queste polizze, al fine di proteggere i capitali concessi alle imprese.
Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
Cosa succede per le polizze catastrofali già in essere
Per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, l’articolo 11, comma 2 del D.M. 18/2025 prevede che l’adeguamento debba avvenire “a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse”.
Pertanto, alla prima scadenza il contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo alle condizioni del D.M. 18/2025 oppure, qualora la polizza non rispetti lo schema di legge, essaà dovrà essere sostituita o aggiornata con appendici integrative.
Polizza catastrofale: FAQ
Qual è il nuovo obbligo assicurativo per le imprese in Italia?
La Legge di Bilancio 213/2023 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di stipulare polizze assicurative contro danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Quali imprese devono sottoscrivere la polizza catastrofale?
Tutte le imprese italiane e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, iscritte al registro delle imprese, con l’eccezione del settore agricolo.
Quali eventi devono essere coperti dalla polizza obbligatoria?
Le polizze devono coprire terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Qual è la nuova scadenza per adeguarsi all’obbligo assicurativo?
La scadenza è stata posticipata dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 con il Decreto Milleproroghe.
Cosa succede se un’azienda non stipula la polizza obbligatoria?
Le imprese senza copertura assicurativa non potranno accedere a finanziamenti pubblici, incentivi e garanzie statali.
Quali beni aziendali devono essere assicurati?
Devono essere coperti immobili e terreni, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.
Come vengono calcolati i premi assicurativi?
I premi sono determinati in base al livello di rischio, considerando la posizione geografica e la vulnerabilità dei beni aziendali.
Esistono sanzioni per le compagnie assicurative che non offrono queste polizze?
Sì, le compagnie che rifiutano o eludono l’obbligo possono essere multate tra 100.000 e 500.000 euro.
Esistono fondi pubblici di supporto per le imprese?
Sì, la SACE può coprire fino al 50% degli indennizzi, con un fondo speciale da 5 miliardi di euro.
Dove le imprese possono confrontare le offerte assicurative?
L’IVASS creerà un portale online per aiutare le aziende a scegliere la polizza più adatta.
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