Piano di gestione dei rifiuti del cantiere: obblighi e responsabilità
Quando il piano di gestione dei rifiuti e gestione del cantiere è richiesto nei lavori privati e nei lavori pubblici. Cosa prevedono i CAM Edilizia 2025
I rifiuti edili, prodotti durante costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni, comprendono laterizi, calcestruzzo, legno, metalli, vetro, plastiche, terre da scavo e materiali pericolosi come amianto.
La loro corretta gestione consente di ridurre l’impatto ambientale, favorire il riciclo e garantire la sicurezza. Redigere un piano di gestione dei rifiuti è dunque fondamentale per garantire la corretta organizzazione dei materiali di scarto nei cantieri, sia privati sia pubblici. Questo strumento consente di pianificare raccolta, deposito, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti in modo conforme alla normativa vigente, inclusi i requisiti dei CAM Edilizia 2025, assicurando efficienza, tracciabilità e sostenibilità delle attività di cantiere.
La gestione dei rifiuti richiede la produzione di diversi documenti. Per completare con facilità e in linea con le disposizioni normative, ti consiglio di affidarti al software di modulistica, dichiarazioni e relazioni per l’edilizia che ti supporta nella compilazione dei modelli.
Cos’è il piano di gestione rifiuti nei cantieri privati?
In alcuni comuni italiani la presentazione di un piano di gestione dei rifiuti di cantiere è richiesta come condizione per ottenere il titolo abilitativo per interventi di costruzione, ristrutturazione o demolizione.
Nel contesto progettuale di un cantiere, il produttore dei rifiuti (committente o impresa) deve prevedere e descrivere le modalità operative con cui intende gestire i materiali di scarto generati, assicurando conformità alle norme ambientali.
Le principali attività da includere nel piano sono:
attribuzione del codice EER appropriato per ciascun rifiuto prodotto e definizione delle relative modalità di gestione;
organizzazione del deposito temporaneo in cantiere, secondo le condizioni previste dalla normativa nazionale (art. 185‑bis del D.Lgs. 152/2006), che consente il raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti fino al loro trasporto;
definizione delle modalità di trasporto dei rifiuti da costruzione e demolizione verso impianti autorizzati;
individuazione delle procedure di recupero o smaltimento, con selezione degli impianti di destinazione e verifica dell’autorizzazione del gestore;
gestione della documentazione prevista, inclusi i registri di carico/scarico quando applicabili, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e, ove previsto, la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).
Piano di gestione dei rifiuti a livello territoriale
L’art. 199 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che le Regioni, sentite Province, Comuni e Autorità d’ambito per i rifiuti urbani, devono predisporre e adottare, con procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e garantendo la partecipazione pubblica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi di tutela ambientale, prevenzione, autosufficienza e prossimità.
Il Piano deve analizzare la situazione esistente della gestione dei rifiuti nel territorio regionale, individuare misure per migliorarne l’efficacia ambientale e assicurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei; deve inoltre indicare tipologie, quantità e provenienza dei rifiuti, obiettivi di raccolta differenziata, impianti esistenti, fabbisogni infrastrutturali, criteri per la localizzazione dei nuovi impianti, politiche di prevenzione, riutilizzo, riciclo e recupero, programmi di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica, misure contro l’abbandono e la dispersione dei rifiuti, nonché l’analisi dei flussi dei rifiuti da costruzione e demolizione e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Il Piano comprende anche i programmi di bonifica dei siti inquinati ed è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, deve essere aggiornato almeno ogni sei anni e costituisce requisito necessario per l’accesso ai finanziamenti nazionali, con obblighi di monitoraggio, trasparenza e trasmissione dei dati allo Stato e alla Commissione europea.
Tra le novità introdotte dal comma 6-bis, rientra l’obbligo di includere nel Piano regionale anche il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione di edifici e infrastrutture a seguito di eventi sismici, da redigere secondo linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, al fine di garantire una gestione tempestiva, coordinata e ambientalmente corretta dei rifiuti generati dalle emergenze sismiche.
Gestione dei rifiuti edili nei lavori pubblici
La gestione dei rifiuti nei lavori pubblici è disciplinata dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), i quali integrano la normativa nazionale (come il D.Lgs. 152/2006) con i principi dell’economia circolare e i protocolli dell’Unione Europea.
La disciplina si articola principalmente attraverso tre strumenti di pianificazione obbligatori da allegare alla Relazione CAM di progetto e specifici obiettivi di recupero:
Piano ambientale di gestione del cantiere;
Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita;
Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D (Costruzione e Demolizione).
L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di rendere operativi i contenuti previsti dal progetto e dai citati documenti attraverso un Piano operativo per la gestione del cantiere e un Piano di gestione dei rifiuti di cantiere.
Piano ambientale di gestione del cantiere
Il Piano Ambientale di Gestione del Cantiere è uno strumento operativo obbligatorio richiesto dai CAM edilizi per i lavori pubblici, finalizzato a integrare criteri di sostenibilità nella fase di esecuzione dei cantieri. Esso stabilisce misure, procedure e controlli per ridurre gli impatti ambientali delle attività di cantiere e garantire la conformità ai requisiti normativi e del committente.
Nel piano devono essere identificate le criticità ambientali e le relative misure di mitigazione, prevedere la protezione di risorse naturali, paesaggistiche e storico‑culturali, interventi per efficienza energetica, riduzione di rumore, polveri e vibrazioni, sistemi di gestione delle acque e del suolo, nonché la gestione di demolizioni selettive e raccolta differenziata dei rifiuti.
Il piano si articola in una fase progettuale, in cui il progettista integra i criteri nel progetto e capitolato, e una fase esecutiva, in cui l’impresa definisce il piano operativo ambientale con le azioni concrete da adottare.
Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita
Per promuovere l’economia circolare, i progetti devono essere sviluppati privilegiando la demolizione selettiva e la decostruzione, strategie che consentono di massimizzare il recupero delle diverse tipologie di materiali.
Almeno il 70% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi utilizzati (esclusi gli impianti) deve poter essere riutilizzato, riciclato o recuperato come materia a fine vita.
Il Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita deve essere redatto dal progettista in coerenza con il Reference Study Period (RSP) individuato nello studio LCA/LCC richiamato al paragrafo 1.3.2 dei CAM, ove disponibile, e deve risultare allineato alla vita utile e agli scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello stesso studio o desunti dalla documentazione tecnica. Il piano ha la funzione di stimare i flussi di rifiuti da demolizione e massimizzare il recupero di materiali e componenti, ed è elaborato tenendo conto delle raccomandazioni del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) contenute nel documento “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” (2016), degli “Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima dei lavori di demolizione e di ristrutturazione degli edifici” della Commissione Europea (2018), nonché della prassi UNI UNI/PdR 75 e della norma UNI 8290-1 per la terminologia delle parti d’edificio.
Il piano deve riportare il dettaglio della quota parte di rifiuti che potrà essere eventualmente avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero e include le seguenti:
valutazione delle caratteristiche dell’edificio;
valutazione degli obiettivi di recupero con indicazione delle quantità di componenti o parti del costruito, suddividendole in base al potenziale livello di recuperabilità come:
destinate al riuso;
destinate al riciclo;
destinate ad altra forma di recupero (es. recupero energetico);
destinate a smaltimento;
raccomandazioni sulle modalità di realizzazione degli interventi di smontaggio e di demolizione e delle tecnologie da impiegare;
individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione.
Inoltre, l’inventario iniziale deve distinguere tra materiali o componenti pericolosi, non pericolosi inerti e non pericolosi non inerti. I materiali non pericolosi recuperabili possono essere ulteriormente classificati in frazioni monomateriali destinate alla preparazione per il riutilizzo ai sensi del D.M. 119/2023, rifiuti inerti da costruzione e demolizione da avviare a produzione di aggregati riciclati secondo il D.M. 127/2024, rifiuti di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 28 marzo 69/2018, nonché altre frazioni monomateriali destinate a riciclo o recupero.
Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare in relazione e sintetizzare in apposita tabella le strategie progettuali e le tecnologie adottate (anche innovative) o le fonti informative utilizzate, indicando le percentuali previste di avvio a riutilizzo, riciclaggio o altre forme di recupero; a tal fine può fare riferimento alle schede tecniche dei fabbricanti, alle dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) o, in alternativa, ai dati e ai rapporti annuali pubblicati da ISPRA e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, così da dimostrare la fattibilità tecnica degli scenari di recupero e riciclo ipotizzati.
Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)
Il Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) rappresenta uno strumento tecnico-operativo progettuale obbligatorio finalizzato a ottimizzare la gestione dei materiali derivanti da cantiere secondo i principi dell’economia circolare e la gerarchia di gestione dei rifiuti definita dall’art. 179 del D.Lgs. 152/2006. Questo piano è previsto dal criterio 2.5.4 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia 2025 (D.M. 25/11/2025) e si applica a tutte le attività di costruzione, demolizione e ristrutturazione programmate, con l’obiettivo cogente di avviare almeno il 70 % in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere (escluse le terre e rocce da scavo) a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre forme di recupero di materia in conformità alla gerarchia normativa.
Il piano deve essere integrato e coerente con gli scenari di fine vita dei materiali, dei sistemi e dei componenti definiti nello studio LCA/LCC (Life Cycle Assessment / Life Cycle Costing) del progetto e deve accompagnare il processo progettuale sin dalle fasi preliminari fino alla fase esecutiva, con livelli di dettaglio via via crescenti.
Il Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D, deve includere almeno:
la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento;
inventario dei materiali e degli elementi suddivisi tra pericolosi, non pericolosi inerti e non pericolosi non inerti
l’individuazione di potenziali rifiuti pericolosi o altre criticità ambientali e la descrizione dei rischi connessi e delle eventuali precauzione/accorgimenti da adottare;
una tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto secondo la classificazione EER con indicazione dei volumi o delle quantità prodotte
una descrizione del modello di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere con eventuale layout grafico;
un elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti a livello locale con indicazione (se possibile) dei servizi offerti;
una descrizione del processo di tracciabilità dei rifiuti e del processo di riciclo, compresi i modelli consigliati da utilizzare
La tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuto, redatta secondo la classificazione EER, deve strutturare in modo analitico e tracciabile le diverse frazioni derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, distinguendole obbligatoriamente in:
frazioni monomateriali destinate a operazioni di preparazione per il riutilizzo ai sensi del D.M. 119/2023, con indicazione delle quantità stimate e delle condizioni tecniche che ne consentono il reimpiego;
rifiuti inerti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale da conferire a impianti per la produzione di aggregati riciclati conformemente al D.M. 127/2024, specificando i flussi destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste);
rifiuti di conglomerato bituminoso da gestire secondo quanto previsto dal D.M. 69/2018, con evidenza delle condizioni per il recupero e l’eventuale reimpiego come materia prima secondaria;
ulteriori frazioni monomateriali da avviare a riciclo o ad altre forme di recupero, con separazione chiara tra recupero di materia ed eventuale recupero energetico.
Il Piano di Riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D deve inoltre risultare coerente con gli scenari di fine vita dei materiali, sistemi e componenti analizzati nello studio LCA-LCC di cui al paragrafo 1.3.2, garantendo allineamento tra valutazione ambientale ex ante e gestione operativa del rifiuto. In fase di demolizione selettiva, considerata la possibile compresenza di molteplici categorie di rifiuti, il progettista e l’impresa devono prevedere accorgimenti tecnici e organizzativi (separazione in sito, demolizione per fasi, protezione delle frazioni recuperabili, corretta identificazione dei materiali non pericolosi) volti a massimizzare l’avvio a recupero o riciclo delle frazioni non pericolose e a ridurre al minimo il ricorso allo smaltimento finale.
Gestione operativa e tracciabilità in cantiere
L’impresa aggiudicataria, nell’ambito dei CAM edilizi 2026, non deve limitarsi a rispettare formalmente i requisiti ambientali previsti in progetto, ma è tenuta a dimostrare in modo puntuale e documentato come ha reso operative le prescrizioni contenute nella Relazione CAM redatta dal progettista (criterio 2.1.1), attraverso una specifica Relazione di rendicontazione CAM costantemente aggiornata in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.
In tale documento l’impresa deve descrivere le scelte tecniche e gestionali adottate per ciascun criterio applicabile, attestare la conformità alle clausole contrattuali e agli eventuali criteri premianti previsti in gara, nonché fornire l’elenco dettagliato dei prodotti da costruzione conformi alle specifiche tecniche del capitolo 2.4, da sottoporre all’approvazione del RUP e della Direzione Lavori.
La relazione di rendicontazione deve inoltre includere:
piano operativo di gestione del cantiere;
piano di gestione dei rifiuti di cantiere.
Piano operativo di gestione del cantiere
Il piano operativo per la gestione del cantiere include un dettaglio sul rispetto dei criteri di cui al capitolo “2.5 Specifiche tecniche relative al cantiere” che deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l’impresa adotterà nel rispetto di quanto previsto dalla relazione CAM elaborata dal progettista. L’adozione di tali misure dovrà essere riscontrata in cantiere dalla Direzione Lavori.
Piano di gestione dei rifiuti di cantiere
Il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere è redatto in conformità ai criteri 2.3.17 “Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita” e 2.5.4 “Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)”, quale documento operativo di riferimento per l’organizzazione e il controllo delle attività di gestione dei rifiuti.
Il piano deve individuare i centri di smaltimenti prossimi al cantiere, specificando per ciascuno le tipologie di rifiuti conferibili. Deve inoltre prevedere un sistema di tracciabilità basato sui Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e sulle dichiarazioni mensili rilasciate dai gestori degli impianti, attestanti le effettive percentuali di rifiuti avviati a recupero o riciclo.
È richiesta la predisposizione di una tabella di monitoraggio, costantemente aggiornata, redatta sulla base del FIR e delle dichiarazioni mensili rilasciate dal gestore dell’impianto di smaltimento che consenta di verificare il rispetto della soglia minima del 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione destinati a recupero o riciclo, come previsto dai suddetti criteri.
Eventuali varianti rispetto al progetto posto a base di gara, purché conformi ai CAM, devono essere adeguatamente indicate, prevedendo la ripetizione delle verifiche in caso di modifiche sostanziali.
Chi redige il piano di gestione dei rifiuti in cantiere?
Il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere è redatto dall’impresa esecutrice dei lavori, che ha la responsabilità di organizzare la raccolta, il deposito temporaneo, il trasporto e lo smaltimento o recupero dei materiali secondo le norme vigenti.
Nei lavori pubblici, il piano nasce già in fase progettuale, quando il progettista definisce criteri, obiettivi e strategie di gestione dei rifiuti secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM), mentre l’impresa appaltatrice lo traduce in un Piano operativo dettagliato, attuando concretamente le procedure in cantiere e garantendo la tracciabilità dei flussi e il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero. Nei lavori privati, invece, il committente può richiedere la predisposizione del piano e inserirlo come obbligo contrattuale, ma la responsabilità pratica rimane all’impresa che esegue i lavori.
Quando è obbligatorio il piano gestione rifiuti in cantiere?
Il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere rappresenta uno strumento normativo e operativo essenziale per garantire la corretta gestione dei materiali di scarto prodotti durante le attività di costruzione, ristrutturazione e demolizione.
La sua predisposizione è obbligatoria nei cantieri pubblici, in quanto i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ne richiedono la redazione e l’integrazione nella documentazione progettuale, prevedendo obiettivi specifici di raccolta differenziata, recupero e riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).
Nei lavori privati, l’obbligatorietà è determinata dalle normative comunali e regionali o dalle clausole contrattuali, ma in ogni caso il produttore dei rifiuti – tipicamente l’impresa esecutrice – ha la responsabilità legale di assicurare la tracciabilità dei flussi, la corretta classificazione secondo i codici EER, il deposito temporaneo conforme e l’invio dei materiali agli impianti autorizzati per il recupero o lo smaltimento.
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FAQ – Piano di gestione dei rifiuti e gestione del cantiere
Di seguito sono riportate una serie di domande frequenti in riferimento al piano di gestione dei rifiuti.
Quando è obbligatorio il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere?
Nei lavori pubblici il Piano è sempre obbligatorio, in quanto previsto dai CAM Edilizia 2025, che ne richiedono l’integrazione nella documentazione progettuale con specifici obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D). Nei lavori privati, invece, l’obbligatorietà dipende da regolamenti comunali o regionali oppure da clausole contrattuali. In ogni caso, il produttore dei rifiuti è responsabile della corretta gestione e tracciabilità dei materiali.
Chi redige il Piano di gestione dei rifiuti in cantiere?
Il Piano è redatto dall’impresa esecutrice, che organizza raccolta, deposito temporaneo, trasporto e recupero o smaltimento.
Nei lavori pubblici il progettista definisce in fase progettuale criteri e obiettivi secondo i CAM, mentre l’impresa li attua attraverso un Piano operativo dettagliato, garantendo il raggiungimento delle percentuali minime di recupero previste.
Cosa deve contenere il Piano di gestione dei rifiuti nei cantieri privati?
Nel contesto dei lavori privati, il Piano deve descrivere le modalità operative di gestione dei materiali di scarto, tra cui:
attribuzione dei codici EER;
organizzazione del deposito temporaneo in cantiere;
modalità di trasporto verso impianti autorizzati;
individuazione delle operazioni di recupero o smaltimento;
gestione della documentazione (registri, FIR, MUD ove previsto).
Quali sono gli strumenti obbligatori nei lavori pubblici secondo i CAM Edilizia 2025?
Nei lavori pubblici la gestione dei rifiuti si articola in 3 strumenti principali da allegare alla Relazione CAM:
piano ambientale di gestione del cantiere;
piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita;
piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D.
A questi si aggiungono il Piano operativo di gestione del cantiere e il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere redatti dall’impresa.
In cosa consiste il Piano di decostruzione e demolizione selettiva?
È uno strumento progettuale che promuove la demolizione selettiva per massimizzare il recupero dei materiali, includendo:
valutazione delle caratteristiche dell’edificio;
inventario dei materiali (pericolosi, non pericolosi inerti e non inerti);
stima delle quantità di rifiuti prodotti;
individuazione delle percentuali destinate a riuso, riciclo, recupero o smaltimento;
indicazione delle tecnologie e delle modalità operative di smontaggio.
Cosa prevede il Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D?
Il Piano definisce in modo tecnico-operativo la gestione delle frazioni di rifiuto secondo la gerarchia normativa. Deve contenere:
inventario dei materiali;
classificazione EER con quantità stimate;
descrizione del deposito temporaneo;
elenco degli impianti locali;
modello di tracciabilità;
percentuali previste di recupero o riciclo.
La tabella riepilogativa consente di verificare preventivamente il rispetto degli obiettivi ambientali.
Qual è il ruolo del Piano regionale di gestione dei rifiuti?
Le Regioni, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 152/2006, devono adottare un Piano regionale che analizzi i flussi di rifiuti, definisca obiettivi di prevenzione e riciclo, individui fabbisogni impiantistici e disciplini anche la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali contenenti amianto.
Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni sei anni, garantire monitoraggio e trasparenza ed è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
Quali documenti sono richiesti per la gestione dei rifiuti di cantiere?
Tra i principali documenti ci sono:
registri di carico e scarico dei rifiuti;
formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR);
modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) quando previsto;
tabelle di monitoraggio delle frazioni e dei flussi di rifiuti;
relazioni operative CAM nei lavori pubblici.
Come vengono gestiti i rifiuti pericolosi in cantiere?
I materiali pericolosi, come l’amianto, devono essere identificati nell’inventario iniziale e separati dagli altri rifiuti. Il piano deve prevedere accorgimenti specifici per minimizzare i rischi durante la demolizione e garantire il corretto conferimento in impianti autorizzati.
Perchè è necessaria la Relazione di rendicontazione CAM in cantiere?
L’impresa aggiorna costantemente una Relazione di rendicontazione CAM, documentando le scelte tecniche e gestionali adottate, attestando la conformità alle prescrizioni progettuali, registrando i flussi dei materiali e dimostrando il raggiungimento della soglia minima del 70% di recupero dei rifiuti.
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