PFTE e progettazione esecutiva: limiti all’affidamento diretto e rischio di frazionamento artificioso

PFTE e progettazione esecutiva: limiti all’affidamento diretto e rischio di frazionamento artificioso

Chiarimenti su affidamento PFTE: quando il frazionamento è vietato e l’incarico va considerato unitario per progettazione e D.L.

Il parere MIT 4139/2026 riguarda la fase della progettazione, nello specifico l’affidamento del PFTE e del progetto esecutivo/Direzione Lavori.

È legittimo, e non configura un frazionamento artificioso, procedere all’affidamento diretto del solo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), qualora il relativo importo rientri nella soglia prevista per tale procedura, nel caso in cui il valore complessivo del servizio di progettazione — considerando anche la successiva Progettazione esecutiva e la Direzione lavori, che saranno affidate mediante gara competitiva — risulti complessivamente superiore alla medesima soglia?

Affidamento diretto del PFTE e divieto di frazionamento artificioso negli incarichi di progettazione

Sul tema, l’ANAC ha chiarito che le stazioni appaltanti, al fine di evitare violazioni del divieto di frazionamento artificioso, devono privilegiare – anche in coerenza con l’attività di programmazione prevista dall’art. 37 del nuovo Codice – l’affidamento unitario e complessivo degli incarichi di progettazione e dei servizi tecnici connessi alla realizzazione di un medesimo intervento o di un’opera unitaria (Comunicato del 10 luglio 2024).

L’Autorità ha inoltre precisato che la suddivisione di un appalto in più parti è ammissibile solo quando ciascuna frazione presenti una propria autonomia funzionale e sia utilizzabile in modo compiuto; al contrario, non è consentito il frazionamento quando le diverse prestazioni acquistano valore e utilità esclusivamente se considerate unitariamente. In questa prospettiva, anche la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la scelta dell’amministrazione di suddividere una gara in parti prive di effettiva autonomia funzionale e non idonee a essere utilizzate separatamente. Pertanto, qualora – come indicato nel quesito – il valore complessivo delle attività di progettazione di fattibilità, progettazione esecutiva e direzione lavori superi la soglia eurounitaria e riguardi un’unica opera, appare difficilmente giustificabile l’affidamento diretto limitato al solo PFTE.

In termini analoghi si è espresso anche il provvedimento del Presidente ANAC del 22 gennaio 2025 (Fasc. 4283/2024).

 

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