Permesso di costruire illegittimo: l’ordine di demolizione può riguardare il direttore di lavori?
La Cassazione chiarisce chi può essere destinatario dell’ordine di demolizione nei reati edilizi e delimita la responsabilità del direttore dei lavori
Un intervento edilizio è stato costruito sulla base di un permesso di costruire illegittimo? In questo caso il direttore dei lavori non è destinatario dell’ordine di demolizione! Il provvedimento ripristinatorio, infatti, può essere imposto solo al proprietario dell’opera abusiva o a chi ne abbia la disponibilità materiale e sia quindi concretamente in grado di eseguirlo. Questo però non significa assenza di responsabilità in assoluto: il D.L. resta tenuto a vigilare sulla conformità dell’opera e, in determinate circostanze, può rispondere anche sul piano penale.
Di questo tema si è occupata la Cassazione nella sentenza 30473/2025.
Il caso: permesso di costruire illegittimo e responsabilità concorrenti
In particolare, si imputa ai ricorrenti di aver realizzato in zona agricola, sulla scorta di un permesso di costruire illegittimo perché in contrasto con la normativa urbanistica e gli strumenti urbanistici vigenti, un edificio ad uso commerciale.
Nel procedimento penale vengono chiamati a rispondere:
il committente, in qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell’intervento;
il progettista e direttore dei lavori, per concorso nel reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001.
I giudici di merito confermano la configurabilità del reato edilizio, qualificando il titolo abilitativo come inesistente o comunque sostanzialmente illegittimo, con conseguente equiparazione alla costruzione “sine titulo”. La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: ai fini della configurabilità del reato edilizio, non è decisivo che il permesso di costruire sia formalmente esistente, essendo sufficiente che esso risulti illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia.
Chi sono i destinatari dell’ordine di demolizione?
Il profilo di maggiore rilievo della pronuncia concerne l’individuazione dei destinatari dell’ordine di demolizione. La Corte di cassazione ha precisato che tale misura può essere disposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell’opera abusiva o del soggetto che ne abbia la disponibilità materiale, tale da consentirgli l’effettiva esecuzione del ripristino. Restano invece esclusi i soggetti – come il direttore dei lavori o gli esecutori materiali – che abbiano concorso all’illecito edilizio in forza di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o con il committente, trattandosi di un legame personale distinto e autonomo rispetto a quello che collega l’opera al proprietario dell’immobile.
Ne consegue che il tecnico non può essere destinatario dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, provvedimento che deve essere rivolto unicamente a chi ha il potere giuridico e materiale sull’opera.
Il direttore dei lavori e gli esecutori, pur potendo rispondere penalmente per la propria condotta, non sono tenuti a dare esecuzione alla demolizione, né a sostenerne i relativi costi, proprio perché privi della disponibilità dell’immobile necessaria per adempiere all’ordine. Su di essi potranno eventualmente gravare altre conseguenze di natura sanzionatoria, ma non l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
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