PAS e fotovoltaico: il Comune può negare l’intervento dopo i termini?
Tar Sicilia: se il Comune non interviene entro 30 giorni, la PAS può formare il titolo abilitativo, ma solo per interventi conformi agli strumenti urbanistici e salvo i successivi poteri di autotutela della P.A.
La sentenza 526/2026 del Tar Sicilia analizza il rapporto tra semplificazione procedimentale e poteri di controllo della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
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Il caso
La società ricorrente presentava al Comune una dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di rilevante potenza, da installare su un’area classificata dal piano regolatore come zona residenziale a bassa densità.
Alla dichiarazione veniva allegata tutta la documentazione prevista, compresa l’asseverazione di un tecnico abilitato che attestava la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Tuttavia, l’amministrazione comunale non adottava alcun provvedimento di sospensione o divieto entro il termine di trenta giorni previsto dalla normativa. Decorso inutilmente tale termine, la società riteneva formatosi il titolo abilitativo e, quindi, legittimato l’avvio dei lavori.
Successivamente, l’amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rilevando che l’intervento ricadeva in una zona urbanistica non ritenuta idonea per l’installazione di impianti fotovoltaici secondo la normativa richiamata. Nonostante il decorso dei termini anche per l’esercizio del potere di autotutela, il Comune adottava un provvedimento formale di diniego, fondato sia sulla presunta non idoneità dell’area secondo la disciplina regionale, sia sull’incompatibilità dell’intervento con le destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico, che contemplavano esclusivamente funzioni residenziali, turistiche e di servizio.
Avverso tale diniego la società proponeva ricorso, chiedendo l’accertamento dell’avvenuta formazione del titolo abilitativo per effetto del decorso del termine previsto dalla legge.
A sostegno della propria posizione, la ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione della disciplina sulla PAS, evidenziando come il Comune fosse intervenuto oltre il termine perentorio previsto per impedire l’intervento, con conseguente formazione del titolo abilitativo. In secondo luogo, contestava la legittimità del provvedimento anche qualora qualificato come esercizio del potere di autotutela, in quanto adottato tardivamente, privo di una motivazione sull’interesse pubblico concreto e senza alcun bilanciamento con l’affidamento maturato. Infine, censurava nel merito la valutazione di incompatibilità urbanistica, sostenendo che la normativa nazionale favorisce la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili e non consente limitazioni generalizzate da parte degli strumenti urbanistici, né esclude l’utilizzo della PAS in aree non industriali.
L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle norme urbanistiche e per omessa notifica a soggetti controinteressati, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, sosteneva che non si fosse formato alcun titolo abilitativo per carenza dei presupposti richiesti dalla legge, evidenziando sia l’incompatibilità urbanistica dell’intervento sia l’insufficienza del titolo di disponibilità dell’area. Inoltre, affermava che il provvedimento impugnato non costituisse esercizio di autotutela, bensì un legittimo diniego fondato sulla mancanza dei requisiti richiesti per la PAS. Infine, ribadiva che la normativa vigente impone comunque la conformità del progetto agli strumenti urbanistici.
Nel corso del giudizio, il tribunale disponeva la fissazione dell’udienza di merito, all’esito della quale, dopo lo scambio di memorie tra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
È possibile realizzare un impianto fotovoltaico tramite PAS anche se non conforme alla destinazione urbanistica e quali sono i limiti temporali entro cui la pubblica amministrazione può intervenire?
Il giudice respinge le eccezioni preliminari dell’amministrazione, ritenendo il ricorso ammissibile e procedibile. Esclude la presenza di controinteressati, poiché non risultano né indicati nel provvedimento né titolari di un interesse contrario, e rileva anzi una convergenza di interessi con la ricorrente. Inoltre, nega la carenza di interesse, evidenziando l’assenza di conflitti o incompatibilità con altri interventi e ricordando che, nell’ambito della PAS, è ammessa l’edificazione diretta anche senza piani attuativi.
Passando all’esame del merito, il Collegio ritiene prioritario affrontare la questione relativa alla compatibilità urbanistica dell’intervento. La società ricorrente sostiene che il diniego sia illegittimo, in quanto fondato su una presunta incompatibilità con la destinazione urbanistica della zona, che non prevederebbe espressamente un divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici. Inoltre, richiama la normativa nazionale che favorisce la diffusione delle energie rinnovabili e individua ampie categorie di aree idonee.
Il Tribunale riconosce che la disciplina regionale richiamata dall’amministrazione non costituisce un ostacolo all’utilizzo della PAS nelle aree non industriali, comprese quelle residenziali. Tuttavia, non condivide la tesi secondo cui la PAS possa essere utilizzata anche in presenza di interventi non conformi agli strumenti urbanistici.
Viene chiarito, infatti, che, sebbene gli impianti da fonti rinnovabili siano generalmente considerati opere di pubblica utilità e quindi astrattamente realizzabili in diverse zone del territorio, la procedura semplificata è ammessa solo quando il progetto sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente. In caso contrario, è necessario ricorrere all’autorizzazione unica, che può comportare anche una variante allo strumento urbanistico.
Nel caso esaminato, l’impianto fotovoltaico non rientra tra le destinazioni d’uso previste per la zona interessata, che include esclusivamente funzioni residenziali, turistiche e di servizio. Pertanto, l’intervento non avrebbe potuto essere realizzato tramite PAS.
Ciò nonostante, il Tribunale ritiene fondata la censura relativa alla tardività dell’intervento comunale. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione senza l’adozione di un provvedimento inibitorio, l’attività deve considerarsi legittimata.
La PAS, infatti, è assimilabile alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): il decorso del termine non produce un vero e proprio silenzio-assenso, ma determina comunque la legittimazione dell’attività privata. Di conseguenza, eventuali verifiche sulla conformità urbanistica o sulla disponibilità dell’area avrebbero dovuto essere effettuate entro tale termine.
Una volta decorso inutilmente il termine, l’amministrazione può intervenire solo esercitando i poteri di autotutela, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dalla legge.
Nel caso concreto, il Comune non ha agito nei tempi previsti e, successivamente, ha adottato un provvedimento privo di una adeguata motivazione in ordine all’interesse pubblico attuale alla rimozione del titolo, limitandosi a richiamare il contrasto con la disciplina urbanistica. Inoltre, non risulta effettuato alcun bilanciamento con l’affidamento maturato dalla società.
Il giudice precisa, inoltre, che anche il requisito della disponibilità dell’area doveva essere verificato entro il termine iniziale e che, in ogni caso, un contratto preliminare è idoneo a integrare tale requisito.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude per l’illegittimità del provvedimento impugnato, sia per tardività sia per carenza dei presupposti dell’autotutela, e accerta l’avvenuta formazione del titolo abilitativo per effetto del decorso del termine previsto dalla normativa.
Di conseguenza, il ricorso viene accolto, con annullamento del diniego e riconoscimento della legittimità dell’intervento assentito per silentium.
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