Partenariato Pubblico Privato: varianti migliorative sempre ammesse

Partenariato Pubblico Privato: varianti migliorative sempre ammesse

Le varianti sono il fondamento per l’attribuzione dei punteggi premiali nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

In tema di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e, nello specifico, di project financing, la libertà di proposta del privato non può essere compressa da una formulazione eccessivamente rigida della lex specialis. Con il Parere di precontenzioso n. 49 del 10 febbraio 2026, l’ANAC ha ribadito un principio importante: la presentazione di varianti migliorative al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) è sempre consentita, poiché rappresenta l’essenza stessa della collaborazione tra amministrazione e operatore economico nel PPP.

Il caso

La controversia nasce dall’istanza presentata da una società contro un comune, relativamente alla procedura per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione (valore stimato: circa 25,7 milioni di euro).

L’operatore economico contestava due profili principali:

difetto di pubblicità: assenza di pubblicazione a livello nazionale del bando;
omessa previsione di varianti migliorative: il disciplinare non indicava espressamente l’ammissibilità di varianti né i relativi criteri di valutazione (pesi e sub-pesi), rendendo — secondo il ricorrente — incerta la formulazione dell’offerta tecnica.

Pubblicità legale: la centralità della BDNCP

Sulla prima questione, l’ANAC ha ricordato che dal 1° gennaio 2024 la pubblicità legale dei bandi è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), che sostituisce la pubblicazione in GURI. Nel caso di specie, è stato verificato che il Comune aveva correttamente trasmesso i dati alla BDNCP, assolvendo agli obblighi previsti dagli artt. 84 e 85 del D.lgs. 36/2023.

Varianti migliorative: un elemento connaturato al PPP

Il cuore del parere riguarda il rapporto tra il progetto a base di gara e l’apporto tecnico dell’offerente. L’Autorità, richiamando l’art. 193 del Codice e la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato n. 2924/2021), ha delineato i seguenti punti fermi:

natura del Project Financing: si tratta di un’operazione economica volta ad acquisire soluzioni tecniche dal mercato che siano funzionali a meglio realizzare l’interesse pubblico;
ammissibilità ex lege: anche se il bando non lo prevede espressamente, la facoltà di proporre varianti migliorative è sempre ammessa, salvo diversa ed esplicita indicazione della lex specialis. Queste varianti costituiscono, infatti, il fondamento per l’attribuzione dei punteggi premiali nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV);
limiti alle varianti: le modifiche non devono stravolgere l’opera. Devono mantenere inalterati l’oggetto principale e le finalità, apportando però valore aggiunto in termini di funzionalità, risparmio energetico o qualità.

Criteri di valutazione e discrezionalità della S.A.

L’istante lamentava inoltre l’assenza di sub-pesi specifici per le varianti. L’ANAC ha respinto tale tesi evidenziando che:

flessibilità delle concessioni: la disciplina delle concessioni è più elastica rispetto agli appalti; l’ente concedente può limitarsi a indicare i criteri in ordine di importanza;
valutabilità implicita: nel caso in esame, i criteri tecnici (come “caratteristiche edili ed architettoniche” o “consumo energetico”) permettevano già di valorizzare le proposte migliorative come “elementi di qualità” rispetto ai livelli minimi del PFTE;
competenza dell’operatore: l’amministrazione necessita delle competenze del privato, il quale è meglio attrezzato per ricercare soluzioni di efficientamento già in sede di progettazione.

L’ANAC ha ritenuto conforme l’operato del Comune, sottolineando che il PFTE non può vincolare il privato al punto da impedirgli di proporre soluzioni differenti e più idonee al conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione.

Leggi gli approfondimenti: Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)

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