Ordinanza di rimozione dell’amianto: il privato può opporsi se non ha la materiale disponibilità dell’immobile?
Per il TAR Campania è decisiva la disponibilità materiale dell’immobile, non la sola proprietà
Il TAR Campania con la sentenza n. 4182/2026 chiarisce quando un proprietario può essere obbligato a rimuovere l’amianto e perché conta la disponibilità materiale del bene. La vicenda nasce da un’ordinanza con la quale il Sindaco aveva imposto ai comproprietari di un fabbricato e di un capannone antistante di procedere, entro 7 giorni, alla rimozione dei manufatti pericolosi contenenti amianto, affidando l’intervento a una ditta specializzata.
Il provvedimento era motivato dalla presenza di coperture in eternit, dalle quali avrebbero potuto liberarsi fibre aerodisperse, con conseguenti rischi per la salute degli occupanti e dell’intera collettività.
Tra i destinatari dell’ordinanza figuravano due soggetti che, nel 2023, avevano acquistato una porzione del capannone. La situazione proprietaria e materiale dell’immobile era però particolarmente complessa: una precedente sentenza della Corte d’Appello di Napoli aveva disposto il rilascio del terreno e l’arretramento o l’abbattimento di manufatti abusivi realizzati in sconfinamento.
Le operazioni necessarie per dare esecuzione a quella decisione erano ancora in corso nell’aprile 2026 e comprendevano anche la rimozione della copertura contenente amianto.
I motivi di impugnazione contro l’ordinanza di rimozione
I due comproprietari hanno impugnato il provvedimento, contestando la legittimità dell’obbligo di rimozione posto a loro carico.
In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto di non essere responsabili della costruzione del capannone né della realizzazione delle coperture in eternit e, soprattutto, di non avere la materiale disponibilità dei manufatti interessati dall’ordinanza. Secondo la loro prospettazione, tale circostanza rendeva impossibile eseguire gli interventi richiesti dal Comune nei termini prescritti.
Un’ulteriore contestazione riguardava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. I ricorrenti lamentavano di non aver potuto rappresentare preventivamente al Comune le circostanze relative alla proprietà e alla disponibilità dell’immobile, che avrebbero consentito all’amministrazione di valutare correttamente la loro posizione quali destinatari dell’ordine.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La sentenza: decisiva la disponibilità materiale dell’immobile, non la sola proprietà
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, concentrando la propria valutazione sulla necessità di individuare correttamente i soggetti ai quali può essere imposto un intervento urgente per eliminare una situazione di pericolo.
Innanzitutto, i giudici hanno chiarito la natura del provvedimento impugnato: sebbene l’ordinanza richiamasse sia l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 sia l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, la sua finalità di tutela della pubblica incolumità ne giustificava la qualificazione come ordinanza contingibile e urgente. Inoltre, è stato ricordato che la presenza di uno strumento ordinario per la rimozione dei rifiuti non esclude il ricorso ai poteri straordinari dell’amministrazione, purché ne ricorrano i presupposti.
Tali poteri possono essere esercitati anche senza un preventivo accertamento della responsabilità dell’inquinamento, poiché la necessità di garantire tempestivamente la sicurezza può risultare incompatibile con i tempi necessari per individuare i responsabili.
Tuttavia, questa possibilità incontra un limite preciso: l’ordinanza deve essere rivolta a un soggetto che si trovi concretamente nella condizione di eliminare il pericolo.
Come evidenziato dal TAR attraverso il richiamo alla precedente giurisprudenza, l’amministrazione non è tenuta a svolgere un’approfondita istruttoria sulla proprietà dei beni, ma deve comunque verificare che il destinatario abbia un rapporto con la fonte del pericolo tale da consentirgli di intervenire tempestivamente.
La disponibilità materiale del bene costituisce, dunque, il presupposto necessario e sufficiente per l’esecuzione degli interventi destinati a rimuovere la situazione di rischio.
Nel caso esaminato, la documentazione agli atti dimostrava che i ricorrenti non avevano il possesso integrale dell’area di loro proprietà. Tale situazione era confermata anche dalle operazioni giudiziarie ancora in corso per l’arretramento del fabbricato abusivo, nell’ambito delle quali era prevista la rimozione della copertura contenente amianto.
Il TAR ha quindi ritenuto fondata la censura relativa alla carenza di istruttoria nell’individuazione dei destinatari dell’ordinanza e conseguentemente, ha annullato il provvedimento esclusivamente nella parte in cui individuava i due ricorrenti tra i soggetti obbligati all’intervento.
La pronuncia non mette in discussione la necessità di tutelare la salute pubblica dai rischi connessi alla presenza di amianto, né esclude in generale la possibilità di imporre interventi urgenti. Il chiarimento riguarda, invece, la concreta eseguibilità dell’ordine: la sola comproprietà di un immobile non è sufficiente, quando il destinatario non dispone materialmente del bene e non si trova nelle condizioni di eseguire gli interventi richiesti.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Bonifica amianto: procedura, metodi e rischi e Obbligo di rimozione amianto per privati: quando vige?
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