Offerta anomala e costi della manodopera: quando l’esclusione è illegittima per “motivazione apparente”
Verifica di anomalia e costi manodopera: il TAR chiarisce che l’esclusione richiede istruttoria e motivazione reale, non “apparente”
La gestione del costo della manodopera nelle gare d’appalto rimane uno dei temi più caldi del diritto amministrativo. La sentenza del Tar Lazio (Sez. V-ter, n. 1954 del 2 febbraio 2026) torna a fare chiarezza su un punto fondamentale: il ribasso dei costi del personale è un elemento che deve essere giustificato con precisione millimetrica in sede di verifica dell’anomalia. Nel Codice appalti più che di “divieto” assoluto di ribasso sulla manodopera, si parla di “ribassabilità temperata”: le stime della stazione appaltante non sono parametri fissi, ma basi di confronto.
Il caso
Una stazione appaltante (nell’ambito di una gara europea a procedura aperta per un Accordo Quadro relativo a servizi di manutenzione del verde, pulizia spazi esterni e lavori connessi) ha escluso un RTI concorrente dichiarando anomala l’offerta ai sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. 36/2023. Il RTI aveva presentato un ribasso molto elevato (47,29%) e indicato costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, fornendo ampie giustificazioni circa la propria ottimizzazione aziendale. Nonostante ciò, la stazione appaltante aveva disposto l’esclusione, ritenendo l’offerta incongrua basandosi principalmente su calcoli percentuali astratti.
Il Tar ha ribaltato la decisione, sottolineando un punto fondamentale: la PA non può limitarsi a dire che un costo è “troppo basso” rispetto alle proprie stime. Deve spiegare perché le giustificazioni fornite dall’impresa (es. processi operativi più snelli) siano tecnicamente inattendibili.
Il giudizio sull’anomalia è discrezionalità tecnica
La sentenza ribadisce un concetto cardine del diritto amministrativo: il giudizio sull’anomalia dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice non può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione economica, a meno che non emergano:
manifesta illogicità;
errori di fatto macroscopici;
irrazionalità o arbitrarietà.
Tuttavia, proprio perché tale potere è ampio, il Tar Lazio specifica che il provvedimento di esclusione deve essere sorretto da una motivazione rigorosa, analitica e puntuale. Un’esclusione basata su affermazioni generiche è illegittima perché impedisce all’operatore di comprendere (e contestare) le reali ragioni del rigetto.
Leggi l’approfondimento: I costi della manodopera nel nuovo codice appalti
Per la corretta determinazione del costo della manodopera, prova un software per la contabilità lavori in grado di accompagnarti in tutte le fasi dell’opera, dal progetto all’esecuzione fino all’ultimazione dei lavori, gratis per 30 giorni.
Fonte: Read More
