Obbligo di trasmissione dei dati tramite PAD: il sollecito dell’Anac

Obbligo di trasmissione dei dati tramite PAD: il sollecito dell’Anac

L’Anac ha ritenuto necessario sollecitare le Stazioni Appaltanti al rispetto alle nuove modalità di comunicazione delle modifiche contrattuali e delle varianti in corso d’opera, rese obbligatorie con la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Sono stati riscontrati, infatti, numerosi casi in cui le comunicazioni sono state trasmesse ancora utilizzando il vecchio modulo di acquisizione dati del 2016, inviato peraltro tramite PEC. Per questo motivo, con il Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2024, sono stati ribaditi gli obblighi di comunicazione relativi alle modifiche contrattuali, come previsto dall’art. 5, commi 11 e 12 dell’allegato II.14 del Codice dei contratti. A partire dal 1° gennaio 2024, con l’entrata in vigore della digitalizzazione degli appalti, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad adempiere a tali obblighi esclusivamente tramite modalità telematiche.

L’ANAC ha inoltre chiarito le due diverse procedure da seguire in base alla data di avvio delle gare:

per le procedure soggette al D.lgs. 50/2016 e per quelle indette entro il 31 dicembre 2023, la comunicazione delle modifiche contrattuali e delle varianti continua ad avvenire tramite l’Interfaccia utente SIMOG;
per le procedure soggette al D.lgs. 36/2023 e avviate dal 1° gennaio 2024, i dati sulle modifiche contrattuali devono essere trasmessi tempestivamente alla BDNCP attraverso le PAD certificate e pubblicati dall’Autorità, in conformità all’art. 28 del nuovo codice.

Per le varianti in corso d’opera riguardanti contratti superiori alla soglia comunitaria e con un incremento superiore al 10% del valore iniziale, l’ANAC ha stabilito che la documentazione specifica deve essere resa accessibile entro 30 giorni dall’approvazione della variante (art. 5, comma 12 dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023):

con un link alla sezione “Amministrazione trasparente“, nella sottosezione “Varianti in corso d’opera“, all’interno della più ampia sezione “Bandi di gara e contratti”;
con un link diretto alla pagina di pubblicazione dei documenti, nel caso di Stazioni Appaltanti non soggette al decreto trasparenza.

Per gli appalti di servizi e forniture, devono essere resi disponibili il progetto (in un unico livello) e la relazione del RUP.

Il superamento della soglia del 10% deve essere calcolato sulla base della somma delle singole lavorazioni, considerando sia gli incrementi sia le riduzioni.

Nella relazione del RUP a corredo della variante devono essere indicati:

l’importo netto totale delle sole lavorazioni in aumento e di quelle in diminuzione;
il valore numerico delle nuove voci di prezzo inserite nel progetto di variante (i cosiddetti nuovi prezzi contrattuali);
le modifiche alle categorie di qualificazione e alle relative classifiche richieste in fase di gara;
le variazioni ai CPV di progetto che richiedano una nuova verifica dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori.

Il Comunicato ANAC sottolinea che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche contrattuali e delle varianti, come previsto dall’allegato II.14, comporta l’avvio d’ufficio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità, in conformità all’art. 120, comma 15, e all’art. 222, comma 13 del Codice.

Inoltre, tutte le comunicazioni relative a modifiche contrattuali e varianti trasmesse con modalità diverse da quelle indicate dall’ANAC saranno considerate irricevibili.

Leggi l’approfondimento: La digitalizzazione degli appalti pubblici nel nuovo codice appalti

 

 

 

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