Nuovi requisiti minimi di prestazione energetica: l’approfondimento di Ance
Le principali novità del D.M. 28/11/2025 in vigore dal 3 giugno per ponti termici, ambiti di intervento, coefficiente globale di scambio termico, sistemi BACS e mobilità elettrica
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha pubblicato un’utile nota di approfondimento sui nuovi Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici previsti dal D.M. 28/11/2025.
Il provvedimento, che entra in vigore il 3 giugno 2026, aggiorna e sostituisce l’attuale impianto normativo (il D.M. 26/06/2015), introducendo un testo organico che riunisce e modifica gli obblighi relativi all’isolamento dell’involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti e alla mobilità sostenibile.
Fino al 2 giugno 2026, per i titoli abilitativi richiesti entro tale data, continueranno ad applicarsi i requisiti del precedente decreto del 2015.
Il documento redatto dall’ANCE offre una disamina chiara e strutturata del nuovo quadro normativo, guidando i professionisti attraverso le principali modifiche rispetto alla disciplina previgente.
In sintesi, l’approfondimento si articola sui seguenti punti chiave
Ridefinizione degli ambiti di intervento
Il decreto conferma sostanzialmente le definizioni già note, ma introduce alcune importanti precisazioni:
ampliamenti: le nuove porzioni di edificio con un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente (o comunque inferiore a 500 m³) non sono più assimilate a “nuova costruzione”. In questi casi si applicheranno i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche.
ristrutturazione dell’impianto termico: viene definita in modo più puntuale come l’insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione/emissione del calore, includendo anche il passaggio da impianto centralizzato a impianti individuali.
Evoluzione dei parametri di calcolo
Vengono evidenziate:
le modifiche dei parametri dell’edificio di riferimento;
il passaggio all’utilizzo delle superfici esterne lorde per le verifiche sull’involucro;
l’introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici per l’edificio di riferimento: per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello, i parametri dell’edificio di riferimento cambiano. Viene introdotta la considerazione dei ponti termici attraverso le trasmittanze termiche lineiche (aggancio balcone, davanzale, spalla, architrave e cassonetto serramento).
la rimodulazione dei limiti del coefficiente globale di scambio termico (H’T): vengono differenziati i valori massimi ammissibili del coefficiente H’T tra edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello. Per i calcoli funzionali a queste verifiche, diventa obbligatorio utilizzare le superfici esterne lorde.
le modifiche alle ristrutturazioni importanti di secondo livello: per questa categoria di interventi viene eliminata la verifica rispetto al valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T. Tuttavia, la verifica della trasmittanza termica limite dovrà essere comprensiva dei ponti termici (valutati su 11 tipologie differenti).
prescrizioni comuni e deroghe: restano valide le deroghe per gli interventi di ripristino dell’involucro ininfluenti dal punto di vista termico (es. tinteggiature o rifacimento intonaco per superfici < 10%). Inoltre, viene confermato che in caso di isolamento termico dall’interno o in intercapedine, i valori limite delle trasmittanze sono incrementati del 30%. Per le coperture, al fine di limitare i fabbisogni per il raffrescamento estivo, è prescritta la verifica costi-benefici per l’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare.
Sistemi BACS (Building Automation and Control Systems)
Entro il 3 giugno 2026, gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW dovranno essere obbligatoriamente dotati di sistemi di automazione e regolazione di classe B o superiore, a condizione che il tempo di ritorno dell’investimento sia inferiore a 6 anni.
Mobilità elettrica
Scattano nuovi obblighi per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Per i nuovi edifici residenziali (o sottoposti a ristrutturazione importante) con oltre 10 posti auto, è obbligatoria la predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti. Obblighi ancora più stringenti, che includono l’installazione effettiva dei punti di ricarica, sono previsti per gli edifici non residenziali.
Strumenti e formazione per i professionisti
Per affrontare al meglio queste importanti novità normative, evitare errori di calcolo e garantire la totale conformità dei tuoi progetti, è fondamentale utilizzare strumenti software aggiornati e formarsi adeguatamente sulle nuove procedure.
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