Nuova sanatoria Salva Casa: quali effetti sui procedimenti in corso?
Una nuova istanza di regolarizzazione ai sensi del Salva Casa rende improcedibile il ricorso pendente contro la demolizione! Il TAR Lombardia sul quadro normativo e procedurale
La sentenza n. 3882/2025 del Tar Lombardia affronta l’effetto di una nuova istanza di sanatoria ai sensi del D.L. 69/2024 (“Salva Casa”) sui ricorsi contro ordinanze di demolizione o rimessione in pristino di opere abusive.
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Il caso
La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare situato in un’area soggetta a vincolo paesaggistico, era destinataria di un’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa dall’ente locale e successivamente di un’ordinanza di rimessione in pristino da parte dell’ente gestore del vincolo; avverso questi provvedimenti la società ha chiesto l’annullamento sollevando censure relative a violazioni normative, eccesso di potere e duplicazione delle sanzioni.
Durante il giudizio, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 69/2024 (“Salva Casa”), la società ha presentato una nuova istanza di sanatoria ai sensi del nuovo art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, rendendo sopravvenuta l’improcedibilità del ricorso, poiché la nuova procedura richiede un pronunciamento conclusivo dell’amministrazione sulla regolarizzazione delle opere abusive.
La presentazione di una sanatoria ai sensi del Salva Casa impedisce la prosecuzione di un ricorso contro opere abusive?
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la società ricorrente aveva formalizzato una nuova istanza di sanatoria ai sensi del nuovo art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto dal D.L. n. 69/2024 (“Salva Casa”). Tale normativa consente di regolarizzare le opere realizzate senza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, previo parere vincolante dell’autorità competente sulla compatibilità paesaggistica, anche per interventi che abbiano creato nuove superfici o aumentato volumi esistenti; in caso di mancata risposta entro i termini, si applica il silenzio-assenso con provvedimento autonomo dell’ufficio.
Poiché l’istruttoria relativa alla sanatoria è ancora in corso, seguirà un nuovo provvedimento conclusivo che modificherà l’assetto dei diritti della società, rendendo inutile una decisione sul ricorso originario. La giurisprudenza consolidata conferma che la presentazione di una richiesta di sanatoria comporta l’improcedibilità del ricorso, in quanto l’amministrazione deve pronunciarsi definitivamente sulla regolarizzazione delle opere, salvi gli effetti del silenzio-assenso.
Di conseguenza, il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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