Normativa piscine: cosa prevede il disegno di legge quadro

Normativa piscine: cosa prevede il disegno di legge quadro

Avviato l’iter di approvazione della nuova disciplina di regolamentazione e classificazione delle piscine a uso pubblico e a uso privato

Dopo l’approvazione a luglio in Consiglio dei Ministri, il 28 ottobre 2025 è stato pubblicato dalla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione competente il Disegno di Legge Quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine (A.C. 2576).

La legge ha l’obiettivo di fornire un quadro normativo nazionale unitario e definire standard minimi per la qualità dell’acqua, la sicurezza degli impianti e la gestione, introducendo piani di autocontrollo obbligatori per piscine pubbliche e private.

Il provvedimento interviene su un assetto normativo caratterizzato da grande frammentazione, con normative differenti tra Regioni e Comuni che hanno spesso generato incertezze interpretative e difficoltà operative per costruttori, gestori e operatori.

Una volta concluso l’esame in Commissione, l’esame si sposterà in Aula alla Camera, per passare successivamente al Senato, dove seguirà lo stesso iter.

Ecco una sintesi delle misure previste dal Disegno di Legge con un’attenzione particolare alle norme costruttive, urbanistiche e relative alla sicurezza di utilità ed interesse per progettisti e tecnici.

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La legge quadro sulle piscine in breve

Il testo classifica gli impianti in piscine pubbliche, collettive e domestiche, definendo per ciascuna categoria precisi requisiti strutturali, igienici e gestionali.

Vengono istituiti ruoli chiave come il responsabile della piscina e l’assistente ai bagnanti, con l’obbligo di adottare piani di autocontrollo e dotazioni di primo soccorso, inclusi i defibrillatori. La legge disciplina inoltre l’approvvigionamento idrico e i parametri chimico-fisici dell’acqua, delegando alle Regioni specifiche funzioni regolatorie e di controllo.

Infine, il testo elenca un rigoroso sistema di sanzioni amministrative per le inadempienze relative alla sicurezza e alle comunicazioni obbligatorie.

Perché una “legge quadro” nazionale sulle piscine

La disciplina normativa delle piscine, in Italia, si è storicamente costruita su alcuni atti di indirizzo e su un successivo recepimento disomogeneo da parte delle Regioni, spesso tramite leggi regionali o anche semplici delibere di Giunta.

Il riferimento è all’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (“aspetti igienico-sanitari per costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine a uso natatorio”) ha avuto un ruolo guida (definizioni, classificazioni, controlli interni/esterni), ma non ha forza di legge e quindi, in caso di inadempimento, non consente di sanzionare i comportamenti illeciti sulla base dell’Accordo stesso ;

I principi del 2003 sono stati poi sviluppati nell’Accordo interregionale del 16 dicembre 2004 (Regioni + Province autonome) che individua una disciplina comune da recepire regionalmente (classificazione, definizioni, responsabilità, controlli, sanzioni, procedure autorizzative e transitorio), ma anch’esso privo di forza di legge.

L’accordo 2023 ha fornito una definizione di piscina, ha disposto una classificazione delle piscine, in base alla destinazione, alle caratteristiche ambientali e strutturali e al tipo di utilizzazione, e ha stabilito alcuni criteri per la gestione e il controllo delle piscine, a fini di tutela igienicosanitaria e di sicurezza, rinviando alla normativa regionale per la definizione della disciplina applicativa.

In particolare, sono state demandate alle regioni:

la regolazione degli impianti alimentati con acque termali e marine nonché la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio e ai loro ospiti;
l’individuazione delle figure professionali del responsabile dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine;
la disciplina sanzionatoria;
l’individuazione delle peculiari modalità applicative in relazione alle piscine delle strutture turistico-ricettive, dei campeggi e dei villaggi turistici nonché alle piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati.

Con successivo accordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2004 sulla disciplina interregionale delle piscine sono stati sviluppati i princìpi enunciati nel citato accordo del 16 gennaio 2003, individuando una disciplina comune da recepire in ambito regionale con legge o altro atto, con particolare riferimento alla classificazione, alla definizione, alle responsabilità, ai controlli interni ed esterni, alle sanzioni, ai provvedimenti dell’autorità, alle procedure autorizzative e ai limiti temporali per la fase transitoria.

Normative regionali sulle piscine

Molte Regioni sono quindi intervenute con leggi, ma in alcuni casi si è scelto un recepimento “leggero” con delibera di Giunta.

Regione / Provincia Autonoma
Riferimento normativo

Basilicata
Legge della Regione n. 19 del 9 luglio 2020 “Norme in Materia di requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”.

Calabria
Delibera della Giunta Regionale n. 770 del 12 dicembre 2007 – “Aspetti Igienico-Sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”

Calabria
Articolo 9, comma 9, della Legge della Regione Calabria n. 14 del 30 aprile 2009 concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;

Campania
Articolo 19, comma 1, lettera h), della Legge della Regione Campania n. 15 del 6 novembre 2008 concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi.

Emilia Romagna
Delibera della Giunta regionale n. 1092 del 2005 – “Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio”

Friuli Venezia Giulia
Legge della Regione n. 1 del 2018 – “ Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica”

Liguria
Delibera della Giunta regionale n. 902 del 2014 – “Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine”

Lazio
Articolo 16, comma 9, della Legge della Regione Lazio n. 14 del 2 novembre 2006 concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;

Liguria
Articolo 12, comma 1, lettere e) e f), della Legge della Regione Liguria n. 37 del 21 novembre 2007, concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi

Lombardia
Delibera della Giunta regionale n. 8/2552 del 2006 – “Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie”

Marche
Delibera della Giunta regionale n. 1431 del 14 ottobre 2013 – “Aspetti Igienico Sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio”

Marche
Articolo 8 della Legge della Regione Marche n. 21 del 14 novembre 2011, concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi

Molise
Legge della Regione n. 33 del 21 novembre 2008 – “Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”

Piemonte
Articolo 50 della Legge della regione n. 5 del 4 maggio 2012

Sardegna
Delibera della Giunta della Regione del 5 febbraio 2019 – “Linee di indirizzo relative agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza delle piscine ad
uso natatorio”

Provincia autonoma di Trento
Articolo 12 della Legge n. 19 del 15 novembre 2007 – “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica”.

Puglia
Legge della Regione Puglia n. 35 del 15 dicembre 2008, – “Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio”.

Puglia
L’articolo 3, comma 9, della Legge della Regione Puglia n. 42 del 13 dicembre 2013, concernente le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi;

Veneto
Gli articoli 18 e 28 della Legge della Regione Veneto n. 28 del 10 agosto 2012, concernenti le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismi

Sicilia
L’articolo 5, comma 9, della Legge della Regione siciliana n. 3 del 26 febbraio 2010 concernenti le norme igienico-sanitarie relative alle piscine realizzate negli agriturismo

Toscana
Legge Regionale n. 8 del 9 marzo 2006 (e successive modifiche) e relativo regolamento 26 febbraio 2010, n. 23/R

Umbria
Articoli 18  e seguenti della Legge della regione n. 11 del 9 aprile 2015

Il quadro tecnico “di sfondo”: norme UNI, impianti e prevenzione incendi

Il DDL si innesta su un ecosistema tecnico già ricco:

per le piscine a uso pubblico, il disegno di legge richiama l’aggiornamento UNI 10637 (marzo 2024) su requisiti di progettazione/costruzione/gestione degli impianti di trattamento acqua, richiamando anche UNI EN 15288-1/-2 (sicurezza progettazione/gestione) ;
sul versante edilizio/strutturale, vengono richiamate le NTC 2018 (D.M. MIT 17 gennaio 2018) e la circolare applicativa 21 gennaio 2019;
per prevenzione e sicurezza antincendi: D.Lgs. 81/2008 (luoghi di lavoro), D.P.R. 151/2011 (attività soggette ai controlli VVF), Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) ;
sugli impianti, il disegno di legge ricostruisce il perimetro del D.M. 37/2008 (impianti elettrici, climatizzazione, idrico-sanitari, gas, sollevamento, antincendio, ecc.) .

Classificazione delle piscine

La classificazione delle piscine è per i tecnici il “bivio” che decide obblighi progettuali, gestionali e di controllo.

Il disegno di legge dettaglia la classificazione in Categoria A (utenza pubblica) e Categoria B (piscine domestiche/private), con articolazioni che hanno ricadute pratiche.

Categoria A – utenza pubblica

Per le A2 (uso collettivo) la norma elenca casi tipici molto rilevanti per progettisti e amministratori: ricettivo (alberghi, campeggi, agriturismi, ecc.), ristorazione/stabilimenti, strutture collettive (scuole, caserme, comunità), centri sportivi/circoli, condomini e supercondomini, fino a piscine temporanee se destinate ad uso associativo.

Sono poi previste le A3 “utilizzazioni speciali” (tuffi, addestramenti, salvataggio, subacquei) .

Categoria B – piscine domestiche

La distinzione chiave è tra:

B1: pertinenza di immobile residenziale non locato (uso del proprietario e ospiti)
B2: pertinenza di immobile residenziale locato/comodato (uso del detentore e ospiti) .

Nel disegno di legge è chiarito che l’elemento distintivo è la qualifica dell’utilizzatore (proprietario vs locatario/comodatario) .

Spazi alle Regioni (tipologie di vasche e acque)

Le Regioni/PA possono individuare, con proprie norme, la tipologia di vasche per piscina coperta/scoperta “sulla base della normativa nazionale ed europea vigente” e con riferimento alle guide/norme UNI-CEI o equivalenti UE/SEE .

È un punto “di raccordo” tra standard minimi nazionali e adattamenti territoriali.

Normativa piscine pubbliche (categoria A)

Le disposizioni del Capo III si applicano alle piscine Categoria A, tipologie A1 e A2 e impongono alle Regioni di stabilire requisiti di sicurezza “tenendo conto” di norme tecniche:

UNI EN 15288-1/-2 (sicurezza progettazione/gestione piscine)
UNI EN 1069-1 (requisiti acquascivoli per uso pubblico) .

Il disegno di legge evidenzia anche due aspetti progettuali-gestionali tipici delle non conformità:

necessità di garantire sicurezza/sorveglianza anche rispetto ad accessi incontrollati e rischio annegamento;
separazione/uso esclusivo della “sezione servizi” (spogliatoi, igienici, docce) per i bagnanti, con regole specifiche per alcune A2.

Infine, per i casi in cui sono necessari titoli abilitativi edilizi (D.P.R. 380/2001), l’elaborato progettuale deve soddisfare anche i requisiti di sicurezza dell’articolo 7.

Requisiti di sicurezza

L’articolo 7 definisce le condizioni necessarie per garantire la sicurezza degli utenti che frequentano piscine. In particolare, le piscine devono essere progettate e realizzate in modo da assicurare un utilizzo sicuro e una corretta pulizia di tutte le aree, nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e della normativa antincendio.

Le piscine sono realizzate per garantire che la fruizione da parte dei bagnanti e dei frequentatori e la pulizia ordinaria e straordinaria delle vasche, delle aree di rispetto dei requisiti igienico-sanitari, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno, possano avvenire in modo regolare e con il minimo rischio per la sicurezza degli utenti. Le pareti e il fondo della vasca sono completamente rivestite da materiali sanificabili e resistenti ai trattamenti.

Restano fermi i requisiti strutturali previsti dalle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) e la normativa in materia di prevenzione e di sicurezza antincendi (D.Lgs. 81/08 e (D.M. 3/08/2015).

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla legge, si continua ad applicare la disciplina nazionale e regionale già in vigore.

Le Regioni e le Province autonome definiscono i requisiti di sicurezza delle piscine e delle relative aree di insediamento, seguendo le specifiche norme UNI EN.

Se per la costruzione di una piscina sono necessari titoli edilizi, il progetto presentato deve rispettare anche tutti i requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 7. Per maggior approfondimenti, ti consiglio la lettura del focus “Permessi per piscina interrata: quali sono necessari?

Requisiti impiantistici e tecnologici

All’art. 9 (commi 1, 5 e 6) sono previsti tre punti che impattano direttamente su capitolati, D.L. e collaudi:

obbligo di mantenere i parametri igienico-ambientali entro i limiti di norma e dotazione di impianti automatici per trattamento aria/acqua, secondo le norme UNI/CEI o equivalenti UE ;
impianti di trattamento/ricircolo acqua dentro il perimetro D.M. 37/2008, con dichiarazione di conformità in fase di installazione ;
dimensionamento della potenza impianti in funzione di volume vasche e carico inquinante; localizzazione/installazione/gestione demandate a Regioni/PA ma garantendo sicurezza e accessibilità .

Regolamento interno (utenza, igiene, informazione)

È previsto un regolamento interno per la disciplina dei rapporti con l’utenza sugli aspetti igienico-sanitari ; contenuti e pubblicazione sono disciplinati dalle Regioni/PA e devono includere educazione sanitaria e regole comportamentali/igiene personale .
Il disegno di legge collega inoltre l’impianto del regolamento alle indicazioni ISS e ai rapporti ISTISAN richiamati nell’allegato (piano di autocontrollo e metodi) .

Controlli esterni (ASL)

I controlli esterni, con misurazioni e campionamenti, sono svolti dalla ASL competente; includono verifiche igienico-sanitarie e gestionali anche tramite ispezioni e controlli documentali sul piano di autocontrollo .
Il disegno di legge richiama che l’Allegato 2 contiene tre tabelle con requisiti chimico-fisici e microbiologici (acqua di vasca con acqua destinata al consumo umano/acqua dolce idonea; acqua di mare; piscine naturali).

Normativa piscine private e domestiche (categoria B)

Il Capo IV si applica alle piscine di categoria B (B1 e B2) e riguarda requisiti di sicurezza, dotazioni di soccorso e caratteristiche impiantistiche per tutela della salute ed esclusione rischi di infortunio .
Qui il DDL entra in modo molto diretto nel mondo “residenziale”, con obblighi che incidono su progetto, fornitura, sicurezza d’uso e responsabilità.

Cassetta di primo soccorso

Per le piscine domestiche è previsto l’obbligo di predisporre una cassetta di primo soccorso secondo D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Requisiti di sicurezza

L’articolo 23 disciplina i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e di sicurezza per la progettazione di piscine domestiche nonché i sistemi per garantire, in esse, condizioni di igiene e di sicurezza.

I progetti delle piscine domestiche sono elaborati nel rispetto della vigente normativa e comunque secondo la regola dell’arte.

In particolare viene prevista l’applicazione dei requisiti impiantistici e di sicurezza di cui alle norme UNI EN 16582 e UNI EN 16713 nonché della disciplina in materia di impianti recata dal D.M. 37/2008.

Si ricorda che le norme UNI EN 16582 definiscono i requisiti di sicurezza e qualità per la costruzione delle piscine domestiche (interrate e fuori terra), mentre le norme UNI EN 16713 riguardano gli aspetti relativi all’impianto (sistemi di filtrazione, circolazione e trattamento dell’acqua) per lo stesso tipo di piscine.

Sul piano impiantistico, la disciplina degli impianti (il D.M. 37/2008 con l’elenco tipologie impiantistiche) si applica alle piscine domestiche indipendentemente da destinazione e collocazione, richiamando

Norme costruttive/impiantistiche e dispositivi anti-annegamento (punto “caldo” per il privato)

Il DDL introduce obblighi immediatamente “progettabili e verificabili” per prevenire incidenti domestici e annegamento:

manutenzione periodica;
salvagente anulare: almeno 1 ogni 100 m² (o frazione);
almeno un dispositivo di protezione: barriera/copertura invalicabile oppure copertura di sicurezza portante .

Sono previsti anche requisiti prestazionali dei dispositivi: devono prevenire l’accesso dei minori senza sorveglianza e non costituire pericolo per l’incolumità.

Piano di autocontrollo anche nel privato

Il disegno di legge collega l’impianto del piano di autocontrollo (richiamato anche a livello sanzionatorio) e chiarisce che la mancanza o non corretta redazione comporta interventi correttivi ordinati dalla ASL e, in caso di perdurante difformità, sanzioni e chiusura.

L’articolo 24 prevede che il gestore della piscina domestica adotti un piano di autocontrollo e verifichi la conformità dell’acqua di approvvigionamento e di quella contenuta nella vasca ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 6.

Il contenuto del piano è determinato dalle regioni o province autonome, con leggi e regolamenti, sulla base del contenuto dell’allegato 1 al disegno di legge.

Secondo la definizione, il “gestore della piscina” è “il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, allo scopo incaricato, che sia responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della piscina o della struttura attrezzata in cui essa è collocata”.

Controlli esterni sulle piscine domestiche (ASL)

I controlli esterni riguardano:

conformità dell’acqua di approvvigionamento e dell’acqua in vasca ai requisiti dell’Allegato 2;
presenza delle dotazioni di protezione ex art. 23, comma 3 , con richiamo al sistema di controlli/procedimenti degli articoli richiamati .

Vigilanza e apparato sanzionatorio (cosa rischia concretamente il gestore)

Il disegno di legge è molto esplicito nel collegare obblighi e sanzioni. Ad esempio, sono previste:

sanzioni pecuniarie per chi non mantiene aggiornato il piano di autocontrollo o non elimina le irregolarità secondo i provvedimenti ASL;
sanzioni per la mancata dotazione della cassetta di primo soccorso nelle piscine domestiche.

Normative piscine: il testo del disegno di legge quadro

Per ulteriore approfondimenti rimandiamo alla lettura del testo del disegno di legge quadro e del dossier parlamentare.

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